Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1988 al 27 ottobre 1988. Leggi il testo vigente →

Le lavoratrici hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennita' e comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. A partire dal 1 gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresi', ad una indennita' giornaliera pari ai 30 per cento della retribuzione per lutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice e' assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 24 marzo 1988 n. 332 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita' spetti altresi', per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.".

Testo in vigore dal 31 marzo 1988 al 27 ottobre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 972/1988

    Ha colpito questo articolo
    19 ottobre 1988

    LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI L'art. 15, comma primo della legge n. 1204 del 1971 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera dell'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente ispettorato del lavoro: tale situazione della lavoratrice configura, invero, una vera e propria ipotesi di astensione obbligatoria dal lavoro, in tutto assimilabile a quelle previste dagli artt. 4 e 5 della medesima legge n. 1204, essendo anch'essa sorretta dall'identica ratio di assicurare adeguata protezione alla salute della madre e del bambino, con la conseguente necessità di simmetrica estensione, ripristinatrice della parità di trattamento, delle provvidenze operanti in tali ultime ipotesi.

    Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 332/1988

    Ha colpito questo articolo
    24 marzo 1988

    La transitorieta` della situazione in cui versa il minore in affidamento provvisorio non attenua ma accresce le esigenze di tutela del minore stesso, e, dunque, non puo` giustificare l'esclusione dell'operativita` di istituti che - consentendo una maggiore presenza e attenzione del soggetto affidatario - sono volti essenzialmente ad agevolare il processo di sviluppo anche relazionale ed affettivo dell'infante. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 30, 31 e 37 Cost. - gli artt. 7, comma primo, e 15, L. 30 dicembre 1971 n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita` spetti altresi`, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.

    Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 364/1995

    Questione infondata
    24 luglio 1995

    È da escludersi che il combinato disposto dell'art. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1946, n. 212, in forza del quale anche agli effetti dell'indennità di maternità, lo 'status' di bracciante agricolo è riconosciuto solo ai lavoratori che dedicano ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno, accertate mediante iscrizione degli elenchi nominativi presso gli uffici del lavoro, si ponga in contrasto con il principio posto dall'art. 37, comma primo, Cost., circa la speciale protezione che va assicurata alla lavoratrice in caso di maternità. Il legislatore, infatti, è libero, in relazione a particolari circostanze e/o per la tutela dell'equilibrio finanziario dell'ente erogatore, di subordinare la costituzione del rapporto previdenziale al presupposto di una pregressa attività lavorativa di una certa durata, sia pure discontinua, che garantisca la qualità professionale della lavoratrice. Ne' può ritenersi che il requisito fissato nel caso dalla norma impugnata per le braccianti agricole ecceda il limite della ragionevolezza. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 37, primo comma, Cost., della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15, terzo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e 3, ultimo comma, decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212). red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 37 cost. · Art. 15 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 3 Tutela delle lavoratrici madri

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art15 · fonte su Normattiva