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Le lavoratrici hanno diritto ad una indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennita' e comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia.5a A partire dal 1 gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresi', ad una indennita' giornaliera pari ai 30 per cento della retribuzione per lutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice e' assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa. 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 24 marzo 1988, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita' spetti altresi', per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.".
Corte Costituzionale
5aLa Corte Costituzionale con sentenza 11 - 19 ottobre 1988, n. 972 (in G.U. 1a s.s. 26.10.1988, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera pari all'80 della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro."
Testo in vigore dal 27 ottobre 1988 al 28 marzo 2000
