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(( Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennita' giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennita' e' comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia. Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici e' dovuta:
- a)fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, e' coperto da contribuzione figurativa;
- b)fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo e' coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facolta' di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalita' della prosecuzione volontaria. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, e' dovuta:
- a)fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione figurativa;
- b)successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalita' previste dal comma 2, lettera b). Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo. 5. Le indennita' di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la lavoratrice o il lavoratore e' assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianita' assicurativa))
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
5La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 24 marzo 1988, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 30/03/1988 n. 13) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale degli artt. 7, primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennita' spetti altresi', per il primo anno dall'ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 c.c.".
Corte Costituzionale
5aLa Corte Costituzionale con sentenza 11 - 19 ottobre 1988, n. 972 (in G.U. 1a s.s. 26.10.1988, n. 43) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera pari all'80 della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro."
Testo in vigore dal 28 marzo 2000 al 27 aprile 2001
