Corte di cassazione · Massimario

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Voce 188 della classificazione del Massimario

37 massime, da pronunce dal 16 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Processo equo30 massime
  • Trattamento della persona3 massime
  • Corte europea dei diritti dell'uomo2 massime
  • Protezione dell'attività intellettuale1 massima
  • Protocolli1 massima

Massime della Corte di cassazione

37 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12070/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Riduzione dell’indennizzo sotto il minimo della forbice prevista dall’art.2 bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - Obbligo di motivazione del giudice - Contenuto - Fattispecie in materia di procedura fallimentare

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'art. 2-bis, comma 1, della l. n. 89 del 2001, nel prevedere che "di regola" l'indennizzo sia liquidato in una forbice compresa tra euro 400,00 ed euro 800,00 per anno di ritardo, non pone un limite minimo inderogabile, consentendo al giudice di merito, purché con motivazione rigorosa e aderente al caso concreto, di riconoscere un importo inferiore al minimo previsto dalla norma, quando ciò sia giustificato dalle peculiarità della fattispecie (peculiarità che ricorrono, in particolare, nell'ambito delle procedure fallimentari, ove l'intervento tempestivo del Fondo di garanzia INPS, determinando la soddisfazione, totale o prevalente, del credito del lavoratore entro il termine di durata ragionevole, comporti una significativa attenuazione del patema d'animo correlato all'attesa, rendendo non irragionevole la liquidazione di un indennizzo annuo anche inferiore a euro 400,00 purché non meramente simbolico e tale da assicurare comunque un serio ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito).

    Rv. 677935-01Rassegna di marzo 2026, p. 187Art. 111 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 11437/2026

    Protezione dell'attività intellettuale › Libertà di coscienza

    In riferimento all'obiezione fiscale per le spese militari e le altre politiche statali, le convinzioni personali del contribuente non possono trovare spazio di tutela nell'ambito dell'art. 10 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (CDFUE) e dell'art. 9 CEDU, che tutela la libertà di coscienza dell'individuo, perché i superiori interessi tutelati dal gettito fiscale e dalle politiche sociali solidaristiche di tutela delle persone trovano disciplina in senso non difforme rispetto alla libertà di coscienza dei singoli nell'interesse della collettività al quale sopraintende lo Stato nazionale alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 81 e 53 Cost.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 678269-02Rassegna di marzo 2026, p. 417Art. 2 cost. · Art. 81 cost. · Art. 53 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10978/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, nell'ipotesi in cui il condominio abbia ottenuto l'indennizzo per la non ragionevole durata del processo svoltosi contro un condomino, detto indennizzo non deve essere ripartito anche in favore del medesimo condomino titolare di un interesse confliggente nella lite intrapresa, indipendentemente dal fatto che questi abbia agito autonomamente per ottenere l'equa riparazione.

    Classificata anche sotto: Comunione dei diritti reali

    Rv. 677920-01Rassegna di marzo 2026, p. 177Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1132 c.c. · Art. 1130 c.c. · Art. 1135 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10673/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Soglia minima indicata dal legislatore - Potere del giudice di scendere al di sotto - Carattere bagatellare o irrisorio della pretesa - Valutazione - Criteri - Fattispecie.

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, nel determinare l'indennizzo, può liquidare una somma inferiore alla soglia minima prevista dal legislatore, purché la pretesa fatta valere abbia carattere bagatellare o irrisorio, da valutarsi in concreto alla stregua del valore del bene oggetto della lite e delle condizioni soggettive della parte danneggiata. (Nella specie, con riferimento alla durata di una procedura fallimentare, la S.C. ha cassato il decreto di liquidazione dell'indennizzo al di sotto dei minimi, fondato sulla ritenuta modesta entità delle pretese fatte valere nel fallimento, non avendo la Corte territoriale considerato che si trattava di crediti di lavoratori dipendenti della società fallita, ammontanti a diverse migliaia di euro, anche dopo il parziale pagamento del Fondo Inps).

    Rv. 678547-01Rassegna di marzo 2026, p. 172Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 5-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10674/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89 del 2001 - Applicabilità alle procedure fallimentari - Esclusione - Fondamento.

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il comma 1-bis dell'art. 2-bis l. n. 89 del 2001, non è applicabile alle procedure fallimentari, in quanto la presenza di più di dieci o, addirittura, di più di cinquanta parti, costituisce evenienza infrequente nel processo di cognizione, mentre, al contrario, nelle procedure concorsuali, la pluralità di creditori rappresenta ipotesi fisiologica e ordinaria, cosicché l'applicazione ad esse della disposizione di cui si tratta produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione.

    Rv. 678548-01Rassegna di marzo 2026, p. 173Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10677/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Crediti insinuati al passivo fallimentare - Protrazione dei tempi per il soddisfacimento - Implemento dell'attivo - Conseguimento di vantaggio per i creditori - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la protrazione dei tempi di soddisfacimento dei crediti insinuati al passivo fallimentare non può essere intesa quale forma di "vantaggio patrimoniale" per i relativi creditori, neppure nel caso in cui l'allungamento della procedura, oltre il tempo ragionevole, abbia procurato l'implemento dell'attivo, così divenuto sufficiente a soddisfare i creditori che si dolgono dell'irragionevole durata, in quanto non si tratta di un vantaggio diverso e ulteriore, determinato della durata del processo, ma estraneo alla sua finalità propria, bensì della soddisfazione del credito, conseguita oltre il limite della durata ragionevole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui la Corte territoriale aveva disatteso la domanda dei ricorrenti, dipendenti della società dichiarata fallita, sul presupposto che proprio la durata abnorme del procedimento e la conseguente, sopravvenuta, capienza dell'attivo distribuibile aveva permesso il completo pagamento dei crediti da essi vantati).

    Rv. 678549-01Rassegna di marzo 2026, p. 173Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10683/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Giudizio di opposizione di cui all’art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 - Natura - Rapporti con la fase monitoria - Regime anteriore alla l. n. 134 del 2012 - Domanda proposta in pendenza del giudizio presupposto - Estensione della richiesta indennitaria al periodo di ulteriore durata del processo presupposto - Mutatio libelli - Esclusione - Fondamento.

    In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; pertanto, nel sistema anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, in caso di domanda di equa riparazione proposta in pendenza del giudizio presupposto, l'estensione di essa al periodo di ulteriore durata di quest'ultimo non configura mutatio libelli, trattandosi di protrazione della stessa violazione della ragionevole durata, cosicché tale integrazione dell'originaria domanda può essere oggetto di specifica allegazione da parte del ricorrente nel corso del giudizio di opposizione.

    Rv. 678550-01Rassegna di marzo 2026, p. 174Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 5-ter Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7238/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Indennizzo - Quantificazione - Limite dato dal valore del giudizio presupposto - Necessità - Procedura fallimentare - Entità del credito non soddisfatto e dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto - Finalità - Periodo di ragionevole durata del giudizio presupposto - Diritto all’indennizzo - Esclusione - Fondamento.

    In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e dei relativi pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti in corso di procedura, dovendosi distinguere, al fine di evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, tra la soddisfazione (sia pure parziale) intervenuta durante il periodo di durata ragionevole della procedura concorsuale e quella intervenuta successivamente; ne consegue che, in relazione al primo periodo, non sussiste alcun diritto all'indennizzo e, non avendo precipua valenza il quantum del credito, non è configurabile un pregiudizio che giustifichi il riconoscimento del predetto indennizzo in ordine alle pretese soddisfatte (anche parzialmente) all'interno di tale fase (a differenza dei riparti intervenuti nel corso della procedura, ma oltre il periodo di ragionevole durata).

    Rv. 677487-01Rassegna di marzo 2026, p. 141Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7239/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Valore della causa - Criterio di individuazione - Valore del credito ammesso al passivo fallimentare - Sussistenza - Pagamenti parziali avvenuti entro i sei anni - Rilevanza.

    In tema di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa, ex art. 2-bis, comma 3, della l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, dovendosi tenere conto dei pagamenti parziali, se avvenuti entro i sei anni.

    Rv. 677488-01Rassegna di marzo 2026, p. 142Art. 2-bis Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile · Art. 54 fallimento · Art. 55 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6292/2026

    Processo equo › Termine ragionevole

    Equa riparazione - Art. 2, comma 2- sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001 - Valore della causa - Non irrisorietà oggettiva - Cospicue condizioni patrimoniali della parte - Presunzione di insussistenza del pregiudizio - Ammissibilità - Esclusione.

    In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89 del 2001, una volta accertata la non irrisorietà oggettiva del valore della causa, non è possibile desumere l'insussistenza del pregiudizio unicamente dalle cospicue dimensioni patrimoniali della parte istante.

    Rv. 677471-01Rassegna di marzo 2026, p. 128Art. 2 Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civileDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Se ne mostrano 30 su 49: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia