Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impiego pubblico

Accesso ai pubblici impieghi in genere

Sottovoce della voce 098 nella classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 1 aprile 2025 al 22 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10684/2026

    Esclusività del rapporto di pubblico impiego a tempo pieno - Regola generale - Sussistenza - Conseguenze - Eccezionalità del tempo parziale - Instaurazione del rapporto di lavoro - Diritto del lavoratore a ottenere un contratto a tempo parziale - Esclusione.

    Il rapporto di pubblico impiego, di regola, è esclusivo e a tempo pieno, mentre la clausola di tempo parziale è eccezionale e richiede una specifica pattuizione e, al contempo, uno speciale mutuo consenso delle parti, con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 1, comma 57, della l. n. 662 del 1996 - che consente la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, salva la possibilità dell'Amministrazione di respingere la richiesta del lavoratore per determinate ragioni - presupponendo un rapporto già in atto, non è estensibile in via analogica all'instaurazione del rapporto di lavoro né configura un diritto soggettivo del lavoratore di contrarre a tempo parziale ed un obbligo, per l'Amministrazione, di motivare un eventuale rifiuto di contrarre a tempo parziale.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678704-01Rassegna di marzo 2026, p. 320Art. 98 cost. · Art. 53 TU pubblico impiego · Art. 5 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 9550/2026

    Insegnanti di religione cattolica - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Sanatoria dell'illecito - Procedura di “blanda selezione” - Nozione - Fattispecie.

    In tema di reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, costituiscono misure idonee a sanare l'illecito le procedure di stabilizzazione caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva ritenuto sanato l'illecito sulla base della sola circostanza che fosse stato avviato il reclutamento straordinario e la ricorrente avesse fatto istanza per parteciparvi, senza verificare, oltre alla durata contenuta della procedura, se le prove di merito fossero in grado o meno di condizionare l'assunzione o se la stessa fosse comunque assicurata, anche mediante l'utilizzo della graduatoria sino al suo esaurimento).

    Classificata anche sotto: Istruzione e scuole · Lavoro

    Rv. 678731-01Rassegna di marzo 2026, p. 315Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8064/2026

    Illegittimità della graduatoria per mancato rispetto della quota di riserva - Conseguenze - Nullità del contratto di lavoro - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato ad un riservatario, dovendosi ritenere che l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere un'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione, configuri non già il vizio dell'annullabilità, ma quello, rilevabile d'ufficio, della nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assunzione dell'ex allievo di una scuola militare, escludendo l'idoneità di tale titolo per l'accesso alla quota di riserva destinata a chi è stato "congedato senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare).

    Rv. 678762-01Rassegna di marzo 2026, p. 306Art. 97 cost. · Art. 1418 c.c. · Art. 35 TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8064/2026

    Allievi scuole militari - Quota di riserva nei concorsi pubblici - Operatività - Esclusione - Fondamento.

    La frequentazione di scuole militari non costituisce titolo idoneo per accedere alla quota di riserva destinata a volontari in ferma breve "congedati senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare, atteso che gli allievi di dette scuole, sebbene "militari in servizio" ai sensi dell'art. 878, comma 1, d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), non possono essere impiegati in attività operative e contraggono, nel corso degli studi, una ferma che, se anche da ritenere "breve", è qualificata dall'art. 788 del medesimo codice come "speciale" e quindi non è equiparabile a quella derivante dallo svolgimento di attività militare attiva.

    Rv. 678762-02Rassegna di marzo 2026, p. 307Art. 678 c.o.m. · Art. 788 c.o.m. · Art. 878 c.o.m. · Art. 1014 c.o.m.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6232/2026

    Graduatorie per il conferimento delle supplenze - Omessa colpevole dichiarazione dei titoli nei termini di legge - Soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990 - Esclusione - Fondamento.

    In tema di formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della l. n. 241 del 1990 non è invocabile per sanare l'omessa indicazione nei termini di legge, imputabile esclusivamente all'interessato, dei titoli posseduti ma non dichiarati, deponendo in tal senso, nell'ottica del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., l'esigenza di assicurare la speditezza della procedura informatizzata, la tutela della par condicio e il principio di autoresponsabilità del dichiarante.

    Classificata anche sotto: Istruzione e scuole

    Rv. 678761-01Rassegna di marzo 2026, p. 299Art. 97 cost. · Art. 6 l. 241/1990Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 5538/2026

    Pubblico impiego privatizzato - Abusiva reiterazione di contratti a termine - Liquidazione del danno - Criteri - Ius superveniens ex art. 12 d.l. n. 131 del 2024 - Modifica dell'ambito di applicazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Conseguenze - Applicabilità alla Regione Sicilia - Sussistenza - Fondamento.

    In tema di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la liquidazione del danno deve uniformarsi ai criteri di cui allo ius superveniens rappresentato dall'art. 12 del d.l. n. 131 del 2024 (conv. con modif. dalla l. n. 166 del 2024), il quale non ha circoscritto l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che continua, quindi, a riferirsi anche alla Regione Sicilia, alla stregua della giurisprudenza costituzionale secondo cui la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro.

    Rv. 678344-01Rassegna di marzo 2026, p. 292Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 117 cost. · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile · Art. 28 jobs actDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3908/2026

    Personale docente - Reiterazione di contratti a termine - Contratti conclusi per la copertura di posti vacanti e disponibili in data successiva alla l. n. 107 del 2015 - Abuso contrario al diritto dell'U.E. - Configurabilità - Condizioni.

    In tema di personale docente della scuola pubblica, la reiterazione di contratti a termine per la copertura di posti vacanti e disponibili, stipulati dopo l'entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, integra un abuso in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva CE n. 70/99, qualora non siano banditi concorsi con cadenza triennale o, pur essendo banditi con tale cadenza, essi siano inadeguati perché non consentono il conseguimento immediato del bene della vita, rappresentato dall'immissione in ruolo.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 677959-01Rassegna di febbraio 2026, p. 101Art. 400 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e gradoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 203/2026

    Pubblico impiego privatizzato - Reiterazione di contratti di somministrazione a termine - Nullità ex art. 36, comma 5-quater, d. lgs. n. 165 del 2001 - Conseguenze - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Danno da precarizzazione - Sussistenza - Conformità alla Direttiva 2008/104/CE.

    In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, la nullità derivante dal disposto del comma 5-quater della medesima disposizione determina - ad integrazione della disciplina generale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015 - l'imputazione dei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a tempo indeterminato, costituisce il presupposto per il risarcimento del danno c.d. eurounitario (da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cui all'art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabile, all'art. 36, comma 5, seconda parte, del d. lgs n 165 del 2001, introdotto dall'art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 166 del 2024), mostrandosi tale disciplina conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore.

    Rv. 677761-01Rassegna di gennaio 2026, p. 86Art. 36 TU pubblico impiego · Art. 28 jobs act · Art. 32 Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminileDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 30779/2025

    Insegnanti di religione - Abusiva reiterazione di contratti a termine ex l. n. 186 del 2003 - Sanatoria dell'illecito - Procedura straordinaria di immissione in ruolo ex art. 1-bis d.l. n. 126 del 2019 - Idoneità - Esclusione - Ragioni - Fondamento.

    In tema di pubblico impiego, non costituisce misura idonea a sanare l'illecito conseguente alla reiterazione abusiva di contratti a termine di supplenza nei confronti dei docenti di religione cattolica, conclusi secondo le regole di cui alla legge n. 186 del 2003, la procedura straordinaria e riservata di immissione in ruolo di cui all'art. 1-bis, comma 2, del d.l. n. 126 del 2019 (conv. con mod. dalla l. n. 159 del 2019, e modificato dall'art. 47, co. 9, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con mod. dalla l. n. 79 del 2022, e poi dall'art. 20, co. 6, del d.l. n. 75 del 2023, conv. con mod. dalla l. n. 112 del 2023), attuata con D.M. n. 9 del 2024, in quanto non caratterizzata da automatismo ma consistente in una verifica selettiva, da svolgersi, oltre che sulla base della valutazione dei titoli, mediante prova orale di natura didattico-metodologica, con riferimento anche all'uso delle tecnologie ed alla conoscenza della lingua inglese, dovendosi invece riconoscere portata riparatoria alle procedure caratterizzate da forme di blanda selezione, per tali intendendosi quelle che, fermo l'automatismo dell'immissione in ruolo, prevedono mere regole di priorità tra i candidati, in ragione dei tempi - comunque da circoscrivere in un periodo contenuto - necessari per l'attribuzione del posto.

    Rv. 677019-01Rassegna di novembre 2025, p. 108Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28275/2025

    In tema di provvidenze per le vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata, il beneficio del collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998, ratione temporis applicabile, spetta ai fratelli di tali vittime solo se essi erano conviventi e a carico delle stesse all'epoca dei fatti.

    Classificata anche sotto: Assistenza e beneficenza pubblica › Prestazioni assistenziali

    Rv. 676629-01Rassegna di ottobre 2025, p. 100Art. 1 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzataDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia