Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Assistenza e beneficenza pubblica

Prestazioni assistenziali

Sottovoce della voce 021 nella classificazione del Massimario

42 massime, da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 29 aprile 2026

Massime della Corte di cassazione

42 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11694/2026

    Indennità di accompagnamento - Applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Obbligo del giudice - Presupposti - Obbligo di motivazione sulla irrilevanza degli elementi a sostegno dell’aggravamento - Configurabilità - Fattispecie.

    In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il Tribunale aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento, senza valutare né motivare in ordine alla rilevanza della documentazione sanitaria sopravvenuta dalla quale emergeva l'aggravamento rispetto alle risultanze della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.).

    Rv. 678730-01Rassegna di marzo 2026, p. 327Art. 38 cost. · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabiliDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10739/2026

    Indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Diritto all'assegno "una tantum" - Assoggettamento a prescrizione decennale - Sussistenza - Decorrenza - Intero importo.

    In tema di indennizzo per i danni da vaccinazioni, il diritto all'assegno "una tantum", previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 210 del 1992 - destinato ad integrare l'indennizzo di cui al precedente art. 1, comma 1, e, in particolare, a sostenere il richiedente per il periodo temporale occorrente per il suo ottenimento - in quanto diritto di credito ad una prestazione assistenziale, è soggetto a prescrizione nell'ordinario termine decennale, decorrente dalla data di conoscenza dell'evento dannoso e della sua riconduzione causale alla vaccinazione, per l'intero importo dell'assegno, trattandosi di prestazione una tantum e non ad esecuzione periodica.

    Rv. 678705-01Rassegna di marzo 2026, p. 321Art. 2946 c.c. · Art. 1 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati · Art. 2 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivatiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10194/2026

    Prestazioni a carico del S.S.N. - Prestazione socio-assistenziale "inscindibilmente connessa" a quella sanitaria - Inclusione - Applicabilità anche all'assistenza domiciliare integrata - Sussistenza - Fattispecie.

    Le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, anche in caso di assistenza domiciliare integrata, in quanto necessarie ad assicurare in concreto la tutela del diritto alla salute ed alle cure, sono incluse in quelle poste integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che le prestazioni sanitarie non sono eseguibili se non congiuntamente a quelle socio-assistenziali, in quanto avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, senza che rilevi la prevalenza delle une rispetto alle altre. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto di una minore disabile all'assistenza domiciliare ventiquattro ore al giorno, da ripartirsi tra assistenza infermieristica, socio-sanitaria, ed assistenza sanitaria continuativa).

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 678697-01Rassegna di marzo 2026, p. 317Art. 32 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 8382/2026

    Assegno sociale - Revoca ex art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012 - Natura.

    La revoca dell'assegno sociale disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 61, della l. n. 92 del 2012, in presenza di sentenza di condanna passata in giudicato per determinati reati ostativi, pronunciata prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, non integra una sanzione penale, bensì un effetto extrapenale dipendente da un provvedimento dell'autorità amministrativa e, come tale, non è in contrasto con il divieto di retroattività di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

    Rv. 678795-01Rassegna di marzo 2026, p. 312Art. 2 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita · Art. 25 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6400/2026

    Interventi in favore di minori ex l. n. 328 del 2000 - Obbligo ex lege del Comune - Conseguenze - Rimborso dei relativi costi in favore dei soggetti erogatori - Ordine giudiziale - Sufficienza - Disciplina in materia di contratti pubblici e di contabilità pubblica - Applicabilità - Esclusione.

    A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, l'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile e amministrativa rientra tra i compiti istituzionali del Comune, di modo che, in presenza di un ordine giudiziale e dell'obbligo gravante ex lege sull'ente locale, il rimborso dei costi delle prestazioni eseguite dalle strutture preposte non presuppone l'esistenza di un rapporto contrattuale tra queste e il Comune, non applicandosi, quindi, le disposizioni sui contratti della P.A. e sulla contabilità pubblica.

    Rv. 678223-01Rassegna di marzo 2026, p. 215Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5957/2026

    Vittime del dovere - Elargizione ex artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 - Misura massima - Presupposti - Vigile del fuoco in servizio di leva obbligatoria - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

    In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 3 della l. n. 466 del 1980 e 5, comma 5, della l. n. 206 del 2004 non spetta, nella misura massima, a chi abbia riportato un'inidoneità permanente in conseguenza di un incidente accaduto nello svolgimento del servizio di leva obbligatoria presso il Corpo dei Vigili del Fuoco, essendo costui legato all'Amministrazione da un rapporto di servizio e non di pubblico impiego, quale è quello la cui cessazione integra il presupposto per la corresponsione della suddetta misura.

    Rv. 678757-01Rassegna di marzo 2026, p. 293Art. 3 Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche · Art. 1 Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata · Art. 5 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matriceDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 4708/2026

    Indennità di accompagnamento ex art. 1 della l. n. 18 del 1980 - Minorenne - Successivo raggiungimento della maggiore età - Visita di verifica - Sopravvenuta carenza del requisito - Conseguenze in tema di ripetizione indebito - Fondamento - Fattispecie.

    L'indennità di accompagnamento, disciplinata dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 - anche nel sistema normativo antecedente la novella di cui all'art. 25, comma 6, del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla l. n. 114 del 2014 - integra la medesima prestazione assistenziale tanto se riconosciuta in favore del soggetto maggiorenne quanto del minore d'età, sicché il sopravvenuto venir meno del requisito sanitario, accertato nella visita effettuata al raggiungimento della maggiore età, va considerato, ai fini della disciplina della ripetizione dell'indebito, quale revoca dell'indennità già goduta e non quale diniego di una diversa prestazione richiesta in via iniziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, sul presupposto che quella richiesta dalla ricorrente al raggiungimento della maggiore età fosse una diversa prestazione, aveva ritenuto integralmente ripetibili, ex art. 2033 c.c., i ratei dell'indennità di accompagnamento già erogati, senza attribuire rilievo alla mancata comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione).

    Rv. 677662-01Rassegna di marzo 2026, p. 286Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili · Art. 2033 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3872/2026

    Provvidenze a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo - Provvidenze di cui agli artt. 2, 3, 7, 9 l. n. 206 del 2004 - Attribuzione anche alle vittime del dovere e categorie equiparate - Condizioni.

    In tema di progressiva estensione dei benefici previsti a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere e categorie equiparate, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7 e 9 della l. n. 206 del 2004, a differenza di quella prevista dall'art. 5 della medesima legge, rientrando nella norma di carattere programmatico e finanziariamente condizionato di cui al comma 562, dell'art.1 della l. n. 266 del 2005, soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dal comma 1 e a nuova autorizzazione di spesa, di cui al comma 2, dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.

    Rv. 677831-01Rassegna di febbraio 2026, p. 101Art. 2 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 3 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 7 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice · Art. 9 Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3470/2026

    Vittime del dovere - Equiparazione alle vittime del dovere, ex art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005 - Presupposto - Particolari condizioni ambientali e operative - Nozione - Fattispecie.

    Ai fini del riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime di dovere, di cui all'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005, non è sufficiente la mera dipendenza dell'infermità contratta dalla causa di servizio o dall'insalubrità delle condizioni di lavoro ordinarie, occorrendo che la stessa sia legata all'esistenza di particolari condizioni ambientali od operative che comportino un quid pluris rispetto al compito istituzionale svolto e non siano comuni alla generalità degli appartenenti al medesimo servizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ravvisato i presupposti per il riconoscimento della equiparazione alle vittime del dovere nonostante le condizioni lavorative - partecipazione a esercitazioni a fuoco con armi portatili e bombe a mano senza dispositivi di protezione acustica - fossero comuni a tutti i militari di leva coinvolti nelle medesime attività di addestramento).

    Rv. 677763-01Rassegna di febbraio 2026, p. 100Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3365/2026

    Vittime dovere - Ambito applicativo - Agenti della polizia penitenziaria - Servizi di traduzione del detenuto - Esclusione - Fondamento.

    In tema di benefici per le vittime del dovere, il servizio di traduzione del detenuto svolto dagli agenti di polizia penitenziaria non è sussumibile nell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non rientrando nella nozione di servizi di ordine e sicurezza pubblica, attività che il medesimo Corpo svolge solo eventualmente e, all'occorrenza, in via concorrente con gli agenti della polizia di Stato, né configura un'attività di contrasto alla criminalità o di tutela della pubblica incolumità o di soccorso o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari.

    Rv. 677822-01Rassegna di febbraio 2026, p. 98Art. 16 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 5 Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria · Art. 42-bis Ordinamento penitenziarioDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

Se ne mostrano 30 su 38: prima le dichiarazioni di illegittimità, poi le altre, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia