Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Impiego pubblico

Impiegati dello Stato

Sottovoce della voce 098 nella classificazione del Massimario

49 massime, da pronunce dal 12 gennaio 2025 al 17 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

49 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6165/2026

    Condizioni psichiche del lavoratore - Pericolo per la sicurezza o incolumità dello stesso o degli altri dipendenti - Obbligo di adozione di misure cautelari - Fondamento e contenuto.

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, in presenza di comportamenti del lavoratore che denotano condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o l'incolumità dell'interessato o degli altri dipendenti, l'esigenza di assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro crea per l'Amministrazione - in forza dei poteri-doveri datoriali ex art. 2087 c.c. e della normativa di prevenzione ex art. 15 del d.lgs. 81 del 2008 - l'obbligo (e non la mera facoltà) di dare corso agli accertamenti sanitari ex artt. 55-octies del d. lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995; di adottare le necessarie misure cautelari, tra cui l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle verifiche (con trattamento economico secondo il regime della malattia); infine, di risolvere il rapporto per causa oggettiva in caso di accertata, permanente e totale inidoneità psicofisica.

    Rv. 678639-01Rassegna di marzo 2026, p. 296Art. 2087 c.c. · Art. 15 t.u.s.l. · Art. 55-octies TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6219/2026

    Incompatibilità (con altri impieghi, professioni, cariche ed attività)

    Incompatibilità tra impiego pubblico e professione di avvocato - Fondamento - Presupposti - Iscrizione all'albo - Sufficienza - Esercizio effettivo della professione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

    L'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l'indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all'albo, non presupponendo l'esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d'incompatibilità, l'esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale del pubblico impiegato).

    Rv. 678758-01Rassegna di marzo 2026, p. 298Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 60 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 53 TU pubblico impiego e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6340/2026

    Disciplina › Procedimento disciplinare

    Condanna penale - Pena accessoria - Interdizione temporanea pubblici uffici - Cancellazione liste elettorali - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito positivo - Estinzione automatica - Conseguenze - Limiti.

    La pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici conseguente ad una condanna penale - dalla quale deriva la cancellazione del soggetto condannato dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 223 del 1967 - si estingue automaticamente a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, per come previsto dall'art. 47, comma 12, della l. n. 354 del 1975, come modif. dalla l. n. 3 del 2019, che collega all'esito suddetto, dichiarato con provvedimento dal tribunale di sorveglianza, l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale (ad eccezione delle pene accessorie perpetue) nonché il diritto per il soggetto cancellato di essere iscritto nuovamente nelle liste elettorali del suo comune di residenza, con decorrenza dalla data di definitività del menzionato provvedimento.

    Rv. 677607-01Rassegna di marzo 2026, p. 56Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3981/2026

    Disciplina › Procedimento disciplinare

    Ufficio per i procedimenti disciplinari - Composizione collegiale - Presenza di tutti i componenti - Differenziazione in base alle attività da compiere - Sussistenza - Contestazione disciplinare - Sottoscrizione da parte del Presidente dell'Ufficio - Mancata menzione di tale qualità - Irrilevanza - Fattispecie.

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.), ove istituito come organo collegiale, deve operare in tale composizione nelle fasi in cui compie valutazioni tecnico-discrezionali o esercita prerogative decisorie, ma non quando compie atti preparatori, istruttori o strumentali, tra i quali rientra anche la contestazione disciplinare, sicché è irrilevante se questa sia stata sottoscritta dal solo Presidente dell'Ufficio, senza menzionare tale qualità. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva annullato una sanzione disciplinare la cui contestazione era stata sottoscritta solo dal Presidente dell'U.P.D., spendendo non tale qualità, ma quella coesistente di dirigente dell'Ufficio Ambito territoriale scolastico, e senza far riferimento ad una precedente decisione collegiale di tale Ufficio quale organo affidatario delle funzioni di U.P.D).

    Rv. 678002-01Rassegna di febbraio 2026, p. 103Art. 55-bis TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 4023/2026

    Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Computo delle assenze per malattia - Periodi di sospensione dal servizio per accertamenti dell'idoneità psicofisica del dipendente - Potere dell'amministrazione di considerarli d'ufficio come malattia - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, nel computo delle assenze per malattia non vanno considerati i periodi di sospensione cautelare dal servizio del dipendente pubblico, disposta ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 171 del 2011, in pendenza degli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, con la conseguente illegittimità sia della collocazione in malattia del dipendente attuata "d'ufficio", sia del licenziamento intimato computando le assenze maturate per effetto di tale sospensione.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 678003-01Rassegna di febbraio 2026, p. 103Art. 2110 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3102/2026

    Indennità › Buonuscita

    L'art. 13 della l. n. 70 del 1975, di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità, facente riferimento allo stipendio complessivo annuo - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, dai regolamenti interni degli enti e dall'autonomia individuale o collettiva, e non modificata da leggi successive, con la conseguenza che, in detto stipendio complessivo, non sono computabili voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o da componenti retributive similari, dovendosi perciò escludere le quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, trattandosi di attribuzioni aventi carattere non fisso ma accessorio e variabile, in conformità a Corte cost. n. 73 del 2024, con cui si è affermata la legittimità costituzionale dell'art. 13.

    Classificata anche sotto: Enti pubblici

    Rv. 677849-01Rassegna di febbraio 2026, p. 97Art. 2120 c.c. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1759/2026

    Alla nomina del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), pur nella specialità della disciplina - che configura la scelta da parte del Ministro della salute come connotata da un alto tasso di discrezionalità - si applicano i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di incarichi dirigenziali, atteso che il Ministro è pur sempre soggetto, oltre che ai vincoli procedurali espressamente previsti dalla legge, ai principi di buona fede e correttezza, con i quali viene data attuazione ai principi di cui all'art. 97 Cost., che impongono una valutazione comparativa con gli altri candidati inseriti nella rosa selezionata dalla commissione che sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici della scelta adottata.

    Classificata anche sotto: Igiene e sanità pubblica

    Rv. 677525-01Rassegna di gennaio 2026, p. 97Art. 19 TU pubblico impiego · Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 97 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34614/2025

    Attività compiuta da dipendente Enel - Natura - Pubblico servizio - Fondamento - Conseguenze.

    La verifica degli impianti elettrici, svolta dai dipendenti dell'Enel, ricade nell'ambito delle attività dell'incaricato di pubblico servizio, poiché, da un lato, è disciplinata da norme di natura pubblica, e, dall'altro, pur non comportando l'esercizio di poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, non si esaurisce in mansioni d'ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale ma implica compiti intellettivi di valutazione e di scelta, strumentali all'esercizio di un pubblico servizio quale è l'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sicché i verbali redatti in sede di sopralluogo fanno piena prova della provenienza del documento dall'incaricato del pubblico servizio che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che lo stesso attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

    Classificata anche sotto: Prova civile › Documentale (prova)

    Rv. 677214-01Rassegna di dicembre 2025, p. 133Art. 2699 c.c. · Art. 2700 c.c. · Art. 357 c.p. · Art. 358 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 32835/2025

    Disciplina › Procedimento disciplinare

    Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio - Procedimento accelerato ex art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Ambito di applicazione - Art. 4 st. lav. ratione temporis vigente - Immagini di videoregistrazione ad opera della polizia giudiziaria - Esclusione - Fondamento.

    In tema di licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza in servizio da parte di pubblici dipendenti, il procedimento accelerato, di cui all'art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica nell'ipotesi in cui la condotta contestata è stata accertata in flagranza o mediante impianti audiovisivi installati dal datore di lavoro, per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ai sensi e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 st. lav., ratione temporis vigente, non anche nel caso di riprese effettuate tramite telecamere installate, a fini di indagine, dalla polizia giudiziaria, trattandosi di attività posta in essere, per finalità di giustizia, da soggetto diverso dal datore di lavoro e ad insaputa di quest'ultimo.

    Classificata anche sotto: Lavoro

    Rv. 677129-01Rassegna di dicembre 2025, p. 151Art. 55-quater TU pubblico impiego · Art. 4 statuto dei lavoratori · Art. 55-bis TU pubblico impiegoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 29090/2025

    Mobilità tra pubbliche amministrazioni - Lavoratori in posizione di comando o fuori ruolo - Priorità nell'immissione in ruolo presso l'amministrazione di destinazione - Art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis vigente - Assegnazioni temporanee disposte nell'interesse primario del dipendente - Operatività - Esclusione - Fondamento.

    In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente di immissione nei ruoli dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).

    Rv. 677018-01Rassegna di novembre 2025, p. 97Art. 30 TU pubblico impiego · Art. 56 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 58 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 42-bis Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.

  • Sentenza n. 246/2011Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 19 TU pubblico impiego

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall'art. 2, comma 159, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni,…

  • Sentenza n. 124/2011Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 19 TU pubblico impiego

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 40 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttiv…

  • Sentenza n. 75/1968Illegittimità dichiarata

    Dichiarato illegittimo: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennità proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie. Così…

  • Ordinanza n. 398/2005Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 19 TU pubblico impiego

    Dispositivo: riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici del Tribunale di Roma rimettenti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to:…

  • Ordinanza n. 190/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 658 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell'art. 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale…

  • Ordinanza n. 9/2000Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile, dell'art. 26 (settimo comma) del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), dell'art. 4 (sesto comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina d…

  • Sentenza n. 491/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod.civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamen…

  • Sentenza n. 103/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2103 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099, 2103 del codice civile, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presi…

  • Ordinanza n. 36/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, codice civile, modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), sollevata, in relazione all'art. 52, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Brunico con l'ordinanza indicata in epigrafe.…

  • Sentenza n. 802/1988Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, terzo comma, cod. civ., modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297 ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede il servizio militare di leva tra i periodi di sospensione della prestazione di lavoro computabili nel calcolo del trattamen…

  • Ordinanza n. 16/1984Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 358 c.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., 1 e 25 del R.D.L. 2 marzo 1936, n. 375 ("Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia"), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camer…

  • Ordinanza n. 17/1984Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 358 c.p.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 314, 357, 358 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella seduta della Corta costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE…

  • Sentenza n. 189/1980Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: 1. - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo. 2. - Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara…

  • Sentenza n. 45/1975Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 33 del c.c.n.l. 20 gennaio 1959 per i dipendenti da aziende di autolinee in concessione), sollevata dal tribunale di Lecce, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata; b) dic…

  • Ordinanza n. 197/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120, secondo comma, del Codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe indicate. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFA…

  • Sentenza n. 85/1974Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: 1. - dichiara: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, lett. b, della legge 2 aprile 1958, n. 339 (per la tutela del lavoro domestico), nella parte in cui esclude il diritto del prestatore di lavoro alla indennità di anzianità quando il rapporto di lavoro sia venuto a cessare prima della scadenza dell'anno; b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 del contratto n…

  • Sentenza n. 18/1974Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del codice civile sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -…

  • Sentenza n. 188/1973Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153: "Norme sul trattamento economico e normativo dei giornalisti", che rende esecutivo erga omnes il contratto collettivo nazionale per i giornalisti 10 gennaio 1959, limitatamente all'art. 27, terzo comma, di detto contratto, nella parte in cui riduce l'indennità di anzianità nella misura de…

  • Sentenza n. 204/1971Esito: illegittimità costituzionale

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennità di anzianità sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971. MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI…

  • Ordinanza n. 121/1968Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2120 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2120 del Codice civile, limitatamente all'inciso "salvo il caso di licenziamento per di lui colpa o di dimissioni volontarie", per violazione dell'art. 36 della Costituzione, promossa con ordinanza 15 gennaio 1968 del Tribunale di Varese. Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia