Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spoglio può avere ad oggetto anche l'esercizio di una signoria di fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e, dunque, può realizzarsi anche con modalità tali da precludere al possessore la possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinato, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale.
Prediali › Costituzione del diritto › Delle servitù volontarie › Costituzione non negoziale › Per usucapione
In materia di servitù altius non tollendi ed ai fini di individuare il dies a quo per l'usucapione del diritto di mantenere un manufatto in violazione della stessa, deve farsi riferimento al momento nel quale il manufatto viene ad esistenza, in forza della realizzazione di elementi strutturali ed essenziali: in caso di successiva trasformazione dell'opera, in forza del principio "tantum praescriptum quantum possessum", decorre un nuovo termine per l'usucapione in corrispondenza con la realizzazione della diversa opera. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'usucapione del diritto al mantenimento di un manufatto in muratura e legno da ultimo realizzato, per non essere trascorsi venti anni dal momento nel quale lo stesso era venuto ad esistenza, risultando irrilevante - e, quindi, non cumulabile - il periodo di mantenimento in loco di diversa e precedente struttura, rimuovibile, con tamponature in alluminio e vetro).
Servitù altius non tollendi - Prescrizione - Non uso - Contenuto - Limiti - Fattispecie.
Nella servitù altius non tollendi, in quanto servitù negativa, l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, con la conseguenza che il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto, successivamente ad un evento che lo ha violato e assume rilievo soltanto ove perduri per un periodo di oltre venti anni, comportando l'estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che non si era verificata l'estinzione della servitù di non sopraelevazione per prescrizione, in quanto il manufatto in origine rimuovibile, costruito con tamponature in alluminio e vetro, era stato nel tempo sostituito da altro in legno e muratura, da considerarsi opera nuova rispetto al primo).
Prediali › Servitù coattive › Passaggio coattivo › Integrazione del contraddittorio › Litisconsorzio › Determinazione del passo › Ampliamento
Ampliamento della servitù di passaggio - Da pedonale a carrabile - Requisiti - Appartenenza del fondo servente a portatore di handicap - Necessità - Esclusione.
L'ampliamento di una servitù di passaggio, da pedonale a carrabile, richiede che preesista una servitù di passaggio sul fondo servente, che il fondo dominante non abbia uscita diretta sulla pubblica via e che l'ampliamento sia necessario per la coltivazione o l'uso conveniente del fondo dominante, ovvero per le esigenze abitative di esso, nel senso di una piena accessibilità alla casa di abitazione, senza che sia necessaria l'appartenenza del fondo a un soggetto portatore di handicap o con ridotta capacità motoria e sempre che il passaggio imposto non comporti un sacrificio del fondo servente maggiore del beneficio per quello dominante.
Dicatio ad patriam - Presupposti - Differenza tra dicatio ad patriam propria e impropria - Conseguenze.
In tema di acquisto delle servitù di uso pubblico, la dicatio ad patriam, quale atto di messa a disposizione stabile e continua di una cosa propria in favore di una collettività indeterminata, può realizzarsi con un'inequivoca manifestazione iniziale di volontà del proprietario (cd. dicatio propria) o con la mera assenza di una sua reazione all'esercizio dell'uso pubblico (cd. dicatio impropria), cosicché solo nella dicatio impropria è necessario il protrarsi ultraventennale del pacifico possesso da parte della collettività perché sia costituita la servitù.
Proprietario del fondo servente - Prestazioni accessorie contemplate dal titolo - Omissione - Illecito extracontrattuale - Esclusione - Inadempimento - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di servitù, l'omissione delle prestazioni accessorie, derivanti dal titolo costitutivo e gravanti sul proprietario del fondo servente, non costituisce illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., integrando piuttosto inadempimento di obbligazioni aventi natura propter rem. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contrattuale la responsabilità del proprietario del fondo gravato da una servitù di oleodotto, per aver danneggiato la relativa conduttura nel corso delle operazioni di pulitura di un canale irriguo, sul presupposto che dal contratto costitutivo del diritto reale fosse chiaramente evincibile l'assunzione, da parte del proprietario del fondo servente, dell'obbligo di astenersi dal compiere attività potenzialmente idonee ad impedire il pieno esercizio della servitù).
Interclusione del fondo - Accertamento con riferimento al fondo nel suo complesso - Necessità - Passaggio di fatto su fondo alieno - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo, al contrario, l'esistenza di un diritto reale (iure proprietatis o servitutis) di passaggio, che soddisfa le esigenze per le quali si agisce per la costituzione della servitù, ancorché insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo.
In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).
Costituzione per contratto di servitù coattiva di passaggio soggetta alla relativa disciplina - Requisiti - Sussistenza delle condizioni legali - Presunzione del carattere coattivo del vincolo in assenza di contraria volontà delle parti - Configurabilità - Fattispecie.
La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).
Costituzione della servitù di passaggio - Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari - Azione - Nei confronti di tutti i proprietari - Necessità - Fondamento - Mancanza - Conseguenze - Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Caratteristiche dell'aggravamento - Intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.
L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù).
Prediali › Costituzione del diritto › Delle servitù volontarie › Costituzione negoziale
Il contratto a favore di terzo, stipulato dal proprietario del fondo servente, può valere quale titolo costitutivo di una servitù prediale, purché la stipulazione avvenga per iscritto, la servitù sia costituita a carico del fondo del promittente e a favore di quello del terzo, il vincolo e il correlativo vantaggio siano previsti e voluti dai contraenti in modo inequivoco, il fondo dominante sia determinato o determinabile con certezza e lo stipulante nutra un interesse, anche di natura non patrimoniale, alla costituzione della servitù.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da RatioLegis.
Dispositivo: Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1052, secondo
comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il
passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso
dall'autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda
risponde alle esigenze di accessibilità - di cui alla legislazione
relativa ai portatori di handicap - degli edifici destinati ad…
Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1052 del codice civile, proposta con l'ordinanza in epigrafe
dal pretore di Menaggio in riferimento agli artt. 3 e 44 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGION…
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia