Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

Sottovoce della voce 279 nella classificazione del Massimario

89 massime, da pronunce dal 16 gennaio 2025 al 27 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 89ª delle 89 massime di questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22717/2025

    L'applicazione del cd. regime doganale 42, di cui all'art. 143, comma 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, comporta l'immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE (nella specie, telefoni cellulari "ricondizionati" dalla Cina) e l'attribuzione della posizione doganale di merce unionale con differimento del pagamento dell'Iva al momento dell'immissione in consumo, senza tuttavia incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene - pur sempre avvenuto da soggetto extra UE - né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale, con conseguente inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di Iva.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 676127-01Rassegna di luglio 2025, p. 395Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 22684/2025

    Accertamento e riscossione

    Imprese multiattività rientranti nel medesimo studio di settore - Assoggettabilità ad accertamento standardizzato mediante studi di settore ex art. 2 del d.m.

    Economia e finanze del 25 marzo 2002 - Sussistenza – Fondamento - Studi di settore di cui al d.dir. del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1999 - Fattispecie. In tema di imprese c.d. multiattività, destinate in particolare a svolgere due o più attività di impresa rientranti nel medesimo studio di settore, l'art. 2 del d.m. Economia e finanze del 25 marzo 2002 non preclude l'assoggettabilità ad accertamento standardizzato mediante studi di settore secondo le regole del dec. dirigenziale Min. delle Finanze del 24 dicembre 1999, in quanto non solo quest'ultimo provvedimento non è stato implicitamente abrogato dal decreto del 2002, ma ha rappresentato il fondamento anche dei decreti ministeriali successivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito riguardante un'impresa che operava in quattro diverse aree di attività: a) intonacatura, rivestimento, tinteggiatura e altri lavori edili; b) attività di commercio all'ingrosso di materiali edili; c) attività di commercio al minuto di materiali edili; d) attività di montaggio e noleggio a favore di terzi).

    Rv. 675501-01Rassegna di luglio 2025, p. 394Art. 10 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziariaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22155/2025

    Oggetto › Cessione di beni › Esenzioni

    Cessioni di immobili a un fondo comune di investimento - Esenzione IVA - Esclusione - Ragioni.

    In tema di IVA, la cessione di immobili a un fondo comune di investimento non può beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 4, d.P.R. n. 633 del 1972, ove sia accertato che l'operazione economica si inscrive nell'ambito dell'attività di impresa svolta, in ragione della funzionalità dell'apporto dei beni alle strategie finanziarie della società di gestione, presentando l'operazione medesima un nesso diretto con l'organizzazione imprenditoriale e, dunque, con l'attività economica oggetto dell'imposizione.

    Rv. 676520-01Rassegna di luglio 2025, p. 388Art. 10 iva · Art. 1 Testo unico intermediazione finanziaria · Art. 19-bis ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 20764/2025

    Accertamento e riscossione › Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. › Richiesta di dati, notizie, documenti › Modalità

    Presunzione di cessione in evasione d’imposta ex art. 1 e ss. d.P.R. n. 441 del 1997 - Applicabilità alle imposte dirette e indirette - Ammissibilità della prova contraria da parte del contribuente - Modalità.

    La presunzione di cessione in evasione d'imposta, ex artt. 1 e ss. d.P.R. n. 441 del 1997, trova applicazione in riferimento sia alle imposte dirette che alle imposte indirette, potendo il contribuente fornire la prova contraria, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del medesimo d.P.R..

    Rv. 675400-01Rassegna di luglio 2025, p. 373Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 19102/2025

    Regime c.d.

    "del margine" - Presupposti - Applicazione a operazioni di acquisto da soggetto extra UE - Esclusione - Fattispecie. In tema di IVA, il regime speciale c.d. "del margine", contemplando una base imponibile ridotta, in deroga al sistema generale di cui alla direttiva 2006/112/CE, e comportando l'immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE con l'attribuzione della posizione doganale di merce unionale e differimento del pagamento dell'Iva al momento dell'immissione in consumo, non trova applicazione a operazioni di acquisto di beni da soggetto extra UE, in quanto non trasforma di per sé la transazione in un'operazione intraunionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto applicabile il regime speciale "del margine" ai prodotti commercializzati da un venditore al dettaglio di telefoni cellulari usati e rigenerati in Cina, successivamente re-importati attraverso la dogana di uno Stato UE).

    Rv. 676076-01Rassegna di luglio 2025, p. 356Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18198/2025

    Oggetto › Prestazione di servizi

    Servizio idrico integrato - Accollo delle passività pregresse - Natura di corrispettivo - Complessiva ricostruzione degli assetti finanziari della convenzione - Assoggettabilità a IVA.

    In tema di IVA, l'accollo interno delle passività pregresse per l'ammortamento dei mutui accesi dal Comune per investimenti relativi a impianti e opere concessi in uso al gestore del servizio idrico integrato riveste natura di corrispettivo per la prestazione di un servizio reso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed è, pertanto, soggetto ad imposta ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, salvo che, da una ricostruzione in concreto degli assetti finanziari stabiliti nella convenzione di gestione, non emerga che di tali passività si era già tenuto conto al momento della determinazione degli oneri finanziari addebitati al concessionario.

    Rv. 675189-01Rassegna di luglio 2025, p. 345Art. 11 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 12 Disposizioni in materia di risorse idriche · Art. 151 t.u.a. · Art. 153 t.u.a.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18199/2025

    Accertamento e riscossione › Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. › Accessi, ispezioni, verifiche › Autorizzazioni

    Avviso di accertamento - Segnalazione tra diversi uffici dell'Agenzia delle Entrate - Mancata allegazione all'avviso - Conseguenze - Illegittimità dell'avviso - Esclusione - Fondamento.

    In tema di IVA, la mancata allegazione all'avviso di accertamento di una segnalazione, trasmessa da un ufficio dell'Agenzia delle entrate a quello competente ad emettere l'avviso, non ne determina l'illegittimità, poiché - non avendo la segnalazione alcuna valenza istruttoria, in quanto mero atto interno d'impulso di verifiche e valutazioni da compiersi dall'ufficio ad quem - l'accertamento non si fonda su di essa, ma sugli atti istruttori conseguentemente compiuti (anche rispetto ai documenti trasmessi con la segnalazione), i quali soli, dunque, rilevano ai fini dell'integrazione motivazionale dell'avviso.

    Rv. 676109-01Rassegna di luglio 2025, p. 344Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 7 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 18346/2025

    Inizio, variazione e cessazione di attività

    Chiusura della partita IVA - Presupposto - Cessazione effettiva dell'attività - Necessità - Indici - Presentazione della dichiarazione di cancellazione ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Irrilevanza.

    In tema di IVA, la cessazione dell'attività si verifica solo quando essa è effettiva, emergendo da dati sostanziali e fattuali che rendono certo il mancato compimento di un fatto generatore del tributo, da identificarsi - in base al diritto unionale e al principio di neutralità fiscale - con l'espletamento dell'operazione, essendo irrilevante, a tal fine, l'elemento meramente formale della cancellazione della partita IVA a seguito di presentazione della relativa dichiarazione al competente ufficio ex art. 35 del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Rv. 676112-01Rassegna di luglio 2025, p. 345Art. 6 iva · Art. 35 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17727/2025

    Territorialità dell'imposta › Cessioni di beni

    Cessione intracomunitaria - Non imponibilità - Condizioni - Clausola "franco fabbrica" - Onere probatorio del cedente - Contenuto - Fattispecie.

    In tema di cessioni intracomunitarie, il cedente ha l'onere di dimostrare l'effettività dell'esportazione della merce nel territorio dello Stato nel quale risiede il cessionario o, in mancanza, di fornire adeguata prova della propria buona fede, ossia di aver adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere, per non essere coinvolto in un'evasione fiscale avendo riguardo alle circostanze del caso concreto: ne deriva che, in caso di vendita con clausola "franco fabbrica", il cedente ha diritto all'esenzione IVA solo ove fornisca la prova documentale rappresentativa dell'effettiva dislocazione della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione o di "fatti secondari", dai quali desumere la presenza delle merci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della C.T.R. che aveva ritenuto "fatti secondari", idonei a comprovare la fuoriuscita della merce dal territorio nazionale, le comunicazioni Intrastat e le dichiarazioni rese ex post dai cessionari circa l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato intracomunitario di destinazione).

    Rv. 675187-01Rassegna di luglio 2025, p. 338Art. 2697 c.c. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 17536/2025

    Obblighi dei contribuenti › Registrazione dei corrispettivi

    Detrazione di imposta - Violazione di obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture - Diritto a detrazione - Sussistenza - Ragioni - Principio di neutralità fiscale - Sanzioni - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

    In forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di rispettare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva annullato l'atto di recupero a tassazione di maggiore Iva ritenta indebitamente detratta, omettendo di considerare il duplice dato saliente dell'omessa contabilizzazione delle fatture emesse, con conseguente pregiudizio per la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, e del mancato versamento dell'IVA dovuta in relazione alle operazioni oggetto di causa).

    Rv. 675161-01Rassegna di giugno 2025, p. 191Art. 21 iva · Art. 54 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17656/2025

    Accertamento e riscossione

    Differimento della notifica di atti impositivi ex art.157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - Fondamento - Deroga – Ragioni di indifferibilità e urgenza - Condotta delittuosa e/o fraudolenta - Rilevanza – Precedente avvio di indagine penale – Necessità - Esclusione.

    Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. 77 del 2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia, ma l'amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi tra l'altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti, l'indagine penale sia già stata avviata.

    Rv. 675165-01Rassegna di giugno 2025, p. 192Art. 157 rilancio · Art. 331 c.p.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17668/2025

    Accertamento e riscossione

    Termine per la notificazione degli atti impositivi - Differimento ex art. 157, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - Ulteriore proroga di ottantacinque giorni ex art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 - Esclusione - Ragioni.

    Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra.

    Rv. 675166-01Rassegna di giugno 2025, p. 192Art. 157 rilancio · Art. 67 cura italiaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16654/2025

    Società consortile - Rapporti con i consorziati - Ribaltamento di costi e ricavi - Mandato senza rappresentanza - Compensazione tra ricavi e contributi - Esclusione - Fondamento.

    In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente.

    Rv. 675147-01Rassegna di giugno 2025, p. 180Art. 1705 c.c. · Art. 2602 c.c. · Art. 2615-ter c.c. · Art. 3 iva e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 16580/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Detraibilità - Condizioni - Operazioni simulate - Indetraibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di interposizione fittizia.

    In tema di IVA, il diritto alla detrazione è subordinato alla prova dell'effettiva realizzazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi soggetta ad imposta, di guisa che un acquisto simulato non consente detta detrazione per l'assenza di un collegamento con le operazioni tassate a valle. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che ha erroneamente ammesso la detrazione dell'imposta sugli acquisti di energia elettrica da fonti non rinnovabili compiuti da una società che aveva aggirato i limiti legali relativi al volume di tali importazioni mediante una società terza, realmente esistente e non mera "cartiera", ma fittiziamente interposta per realizzare il predetto meccanismo di frode).

    Rv. 675105-01Rassegna di giugno 2025, p. 177Art. 19 iva · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16592/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Emendabilità della dichiarazione dei redditi o IVA originariamente presentata - Condizioni - Conseguenze sulla decorrenza degli interessi ex art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Fondamento.

    Il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA riguarda soltanto l'ipotesi in cui la stessa riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, essendo invece irretrattabile nelle parti in cui assume valore negoziale e non potendo in tal caso essere oggetto di una dichiarazione integrativa - salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. – con la conseguenza che per fissare il termine iniziale di decorrenza degli interessi di cui all'art. 38-bis, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 633 del 1972 occorre far riferimento alla dichiarazione originariamente presentata.

    Rv. 675143-01Rassegna di giugno 2025, p. 177Art. 38-bis iva · Art. 1427 c.c. · Art. 1428 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15260/2025

    Accertamento e riscossione › Avviso di accertamento › Termini

    La disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale delle disposizioni interne sul condono in relazione all'IVA, non incide sulla proroga dei termini per l'accertamento ex art. 10 della l. n. 289 del 2002, prevista proprio per consentire all'amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono, senza pregiudizio per l'esercizio del potere accertativo, quando, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non può realizzarsi la definizione premiale.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Condono fiscale

    Rv. 675173-01Rassegna di giugno 2025, p. 156Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15026/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi
    Soggetti passivi › Soggetti non residenti nello Stato

    In tema di IVA, la fusione per incorporazione di una società non residente nel territorio dello Stato non è causa di estinzione del mandato di rappresentanza fiscale della società incorporata, in quanto, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., il mandato, che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue per estinzione del mandante, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. (In una controversia nella quale la ricorrente, in veste di rappresentante fiscale, aveva avanzato, in nome e per conto della incorporata, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA, la S.C. ha affermato che la circostanza che l'istanza di rimborso non fosse stata formulata in nome e per conto della incorporante non era idonea ad inficiare il diritto al rimborso del credito IVA, atteso che, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non è, comunque, tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso).

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 675272-01Rassegna di giugno 2025, p. 149Art. 2504-bis c.c. · Art. 17 iva · Art. 1722 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15026/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi
    Soggetti passivi › Soggetti non residenti nello Stato

    In tema di IVA, l'identificazione diretta effettuata nel territorio dello Stato dalla società incorporante, ai sensi dell'art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, non comporta il venir meno della legittimazione del rappresentante fiscale nominato dalla società incorporata per le operazioni compiute anteriormente alla fusione, senza che ciò costituisca violazione del principio di alternatività tra rappresentanza fiscale ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed identificazione diretta ex art. 35 ter del medesimo d.P.R., in quanto l'identificazione diretta opera soltanto per le operazioni successive e non per quelle ad essa anteriori.

    Classificata anche sotto: Società

    Rv. 675272-02Rassegna di giugno 2025, p. 151Art. 2504-bis c.c. · Art. 17 iva · Art. 35-ter ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14404/2025

    Accertamento e riscossione

    Il processo verbale di constatazione redatto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in relazione all'imposta unica sulle scommesse può essere successivamente utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per l'accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, essendo valido un atto impositivo emesso sulla base di presunzioni ed elementi probatori raccolti relativamente ad un'altra imposta; spetta, tuttavia, al giudice di merito valutare l'ammissibilità e rilevanza di detti elementi, nonché la loro idoneità a dimostrare che la pretesa dell'amministrazione finanziaria è o meno fondata, con un accertamento di fatto sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti

    Rv. 675079-01Rassegna di aprile 2025, p. 389Art. 42 Accertamento imposte sui redditi · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14178/2025

    Oggetto › Prestazione di servizi › Esenzioni

    Esenzione IVA - Ipotesi di cui all’art. 10 nn. 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) e Case di riposo - Elemento differenziale - Necessità di accertamento da parte del giudice di merito - Fattispecie.

    La disciplina dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, nn. 19 e 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, distingue le prestazioni essenziali delle Residenze Sanitarie Assistenziali da quelle delle Case di riposo, spettando al giudice di merito accertare in concreto la prevalenza, per le prime, dell'elemento dell'assistenza sanitaria e, per le seconde, della messa a disposizione di un alloggio a favore di persone meritevoli di particolare protezione e tutela. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che si era limitata a dare rilievo al dato formale relativo alla definizione di RSA desumibile dalla legge regionale rilevante, senza effettuare alcuna indagine in concreto sulla prevalenza delle prestazioni sanitarie-assistenziali).

    Rv. 675266-01Rassegna di aprile 2025, p. 387Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13928/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Congruità del corrispettivo dell'operazione - Irrilevanza ai fini della detrazione - Limiti - Fattispecie.

    In materia d'IVA, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'imposta di cui sono debitori quella dovuta o versata a monte per l'acquisto di beni o servizi prestati non può, in linea di principio, subire limitazioni, in quanto essenziale ad assicurare la neutralità fiscale del tributo, sicché è irrilevante che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore o inferiore a quello normale di mercato, salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, sulla base di elementi oggettivi, che la detrazione sia invocata fraudolentemente o abusivamente, assumendo l'antieconomicità quale valore indiziario della falsità dell'operazione o del prezzo o di non inerenza del bene o del servizio acquistati all'attività espletata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, a fronte della pacifica antieconomicità dell'attività di rivendita di auto usate esercitata dal contribuente, si era limitata ad invocare l'astratto principio di neutralità dell'Iva, omettendo di verificare se, alla luce delle prove dal predetto offerte, le operazioni fossero in tutto o in parte fittizie).

    Rv. 675073-01Rassegna di aprile 2025, p. 383Art. 13 iva · Art. 19 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13631/2025

    Accertamento e riscossione

    In tema di accertamento tributario, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 675068-01Rassegna di aprile 2025, p. 380Art. 55 iva · Art. 39 Accertamento imposte sui redditi · Art. 41 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13202/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Detrazione dei costi - Presupposti - Riferibilità all'esercizio dell’impresa ed effettivo sostenimento da parte della società contribuente - Royalties - Requisiti formali del contratto di licenza - Irrilevanza - Fondamento.

    In tema di IVA, la detrazione dei costi richiede la loro inerenza all'attività di impresa - da intendersi come necessità di riferire i costi all'esercizio dell'attività imprenditoriale - e il loro effettivo sostenimento da parte della società contribuente, cosicché, in caso di royalties corrisposte per l'uso di un marchio, restano irrilevanti i requisiti formali del contratto di licenza, non essendo imposta la forma scritta ad substantiam, né risultando vietate le stipulazioni per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c.

    Rv. 675090-01Rassegna di aprile 2025, p. 374Art. 1327 c.c. · Art. 1350 c.c. · Art. 19 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13324/2025

    Accertamento e riscossione

    Frodi carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti - Di tipo triangolare - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Prova della mancanza di adeguate dotazioni personali e strumentali dell'interposto - Sufficienza - Onere a carico del contribuente - Prova contraria - Contenuto.

    In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente ed il cessionario, l'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova, contraria, della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, alla luce delle regole di diligenza massima esigibili da un operatore accorto e dei criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

    Rv. 675058-01Rassegna di aprile 2025, p. 376Art. 17 iva · Art. 19 iva · Art. 21 iva · Art. 2697 c.c. e altri 2Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 13338/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Rimborso IVA di rivalsa indebitamente pagata - Cessionario - Legittimazione all'istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie.

    In tema di rimborso dell'IVA di rivalsa indebitamente pagata, deve escludersi in capo al cessionario del bene o servizio la legittimazione all'istanza di rimborso, posto che egli non vanta una relazione diretta con il fisco ma unicamente nei confronti del cedente per l'IVA di rivalsa, rispetto al quale deve, eventualmente, esercitare un'azione di ripetizione d'indebito di natura civilistica per le somme versate in eccesso a titolo di rivalsa; a tale principio fanno eccezione i casi, riconosciuti a livello unionale, in cui l'azione di indebito versamento di imposta in contrasto con il diritto dell'Unione nei confronti del fornitore sia in astratto esperibile e risulti in concreto eccessivamente difficoltosa, come nel caso dell'insolvenza del fornitore, ma anche quando l'azione non sia neanche astrattamente esperibile perché manca il presupposto di diritto per l'azione nei confronti del fornitore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario, pur se egli aveva provveduto a versare l'IVA direttamente all'Erario attraverso il meccanismo del c.d. split payment di cui all'art. 17 ter, comma 1-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972).

    Rv. 675060-01Rassegna di aprile 2025, p. 370Art. 17-ter iva · Art. 17 iva · Art. 18 iva · Art. 30-ter ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13032/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    relativa a beni e servizi acquistati per la realizzazione di un progetto finanziato a fondo perduto - Diritto alla detrazione - Insussistenza - Fondamento.

    In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, ed in conformità all'art. 17 della VI direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata per beni e servizi acquistati con denaro proveniente da un finanziamento pubblico a fondo perduto esente da imposta, atteso che, in base alla normativa citata, ai fini della detrazione non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse, a loro volta, siano assoggettabili all'IVA.

    Rv. 675052-01Rassegna di aprile 2025, p. 369Art. 19 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 12713/2025

    Accertamento e riscossione › Pagamento dell'imposta accertata

    In tema di cessione di azienda e di responsabilità del cessionario per i debiti tributari del cedente, a norma dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, il termine decadenziale per l'accertamento dei redditi si determina in riferimento agli obblighi dichiarativi del cedente, perché la responsabilità del cessionario non è autonoma, ma dipende dall'esistenza del debito del cedente.

    Classificata anche sotto: Azienda

    Rv. 675045-01Rassegna di aprile 2025, p. 365Art. 14 Sanzioni tributarieDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 12244/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso tributi - Quantificazione dei costi da rimborsare - Individuazione dei valori di riferimento - Fattispecie.

    In tema di garanzia fideiussoria per sospensione o rateizzazione o rimborso dei tributi, la quota proporzionale del costo da rimborsare al contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, deve essere determinata in considerazione, da un lato, dell'importo garantito e, dall'altro, del controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la decisione di appello che aveva erroneamente quantificato la percentuale degli oneri fideiussori da rimborsare con riferimento al rapporto tra l'entità dell'originario controcredito dell'Erario e quello successivamente rideterminato in diminuzione).

    Rv. 675041-01Rassegna di aprile 2025, p. 363Art. 8 Statuto del contribuenteDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 10364/2025

    Accertamento e riscossione › Attribuzioni e poteri degli uffici I.V.A. › Richiesta di dati, notizie, documenti

    Indagini bancarie nei confronti di società a responsabilità limitata - Estensione ai conti correnti dei soci - Riferibilità dei conti alla società - Onere della prova a carico dell’Amministrazione - Presunzione di cui all’art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, del d.P.R. 600 del 1973 - Conseguenze - Onere della prova contraria a carico del contribuente.

    Le indagini bancarie nei confronti di una società a responsabilità limitata possono essere estese ai conti correnti personali dei soci della stessa soltanto se l'Amministrazione fornisce la prova che tali rapporti bancari sono riferibili anche alla società, in quanto utilizzati anche per operazioni legate alle attività d'impresa di quest'ultima; una volta assolta detta dimostrazione, tuttavia, l'operatività della presunzione legale posta dall'art. 32, comma 1, n. 1 e 7 del d.P.R. n. 600 del 1973 determina una inversione dell'onere probatorio, spettando al contribuente giustificare i vari movimenti bancari, dimostrando la loro estraneità alla determinazione del reddito.

    Rv. 674948-01Rassegna di aprile 2025, p. 335Art. 32 Accertamento imposte sui redditi · Art. 2697 c.c. · Art. 2728 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9912/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Detrazione IVA del cessionario - Esclusione - Presupposti - Conoscibilità della frode fiscale - Sufficienza - Conseguimento di un vantaggio economico o fiscale - Irrilevanza.

    Il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario, ai sensi degli artt. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 17 della dir. CEE n. 388 del 1977, non sussiste non soltanto quando vi è la prova del suo coinvolgimento nella frode fiscale, ma anche al cospetto della mera conoscibilità dell'inserimento dell'operazione in un fenomeno criminoso volto all'evasione fiscale, la quale sussiste ove il cessionario stesso, pur essendo estraneo alle condotte evasive, ne avrebbe potuto acquisire consapevolezza mediante l'impiego della specifica diligenza professionale richiesta all'operatore economico, avuto riguardo alle concrete modalità e alle condizioni di tempo e di luogo in cui si sono svolti i rapporti commerciali, non occorrendo anche il conseguimento di un effettivo vantaggio.

    Rv. 674677-01Rassegna di aprile 2025, p. 331Art. 19 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9632/2025

    Incompletezza › Presunzioni di cessione e di acquisti

    Accertamento dell'imposta - Art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997 - Raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino e consistenze delle rimanenze registrate - Presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta - Operatività anche per i periodi precedenti all'anno in corso - Condizioni.

    In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, le eventuali differenze quantitative - derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture di magazzino di cui al d.p.r. n. 600 del 1973, o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, rispetto alle consistenze delle rimanenze finali registrate dal contribuente - costituiscono, ex art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 441 del 1997, presunzioni di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, quando tali differenze si sono verificate in tale periodo e, quindi, anche per i periodi d'imposta precedenti all'anno in corso al momento della verifica che siano stati comunque oggetto di controllo.

    Rv. 674863-01Rassegna di aprile 2025, p. 326Art. 14 Accertamento imposte sui redditiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9111/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Rimborso Iva - Pagamento oltre il termine di novanta giorni dalla richiesta - Decorrenza degli interessi di mora - Richiesta di documentazione dall'Amministrazione - Computo del periodo dalla richiesta alla consegna della documentazione superiore a quindici giorni - Esclusione - Momento della richiesta integrativa - Irrilevanza.

    In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della decorrenza degli interessi di mora non si computa il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'amministrazione finanziaria e quella della loro consegna da parte del contribuente, quando sia superiore a quindici giorni, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la circostanza che la richiesta integrativa sia fatta nei novanta giorni dall'istanza di rimborso con la dichiarazione annuale o successivamente.

    Rv. 674495-01Rassegna di aprile 2025, p. 319Art. 38-bis iva · Art. 30 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 9111/2025

    Obblighi dei contribuenti › Pagamento dell'imposta › Rimborsi

    Rimborso Iva - Richiesta dell'Amministrazione della produzione di documenti - Sindacabilità dal giudice di merito - Limiti - Fattispecie.

    In tema di rimborso del credito IVA, ai sensi dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la richiesta di documentazione, inviata al contribuente da parte dell'amministrazione finanziaria, non è sindacabile dal giudice di merito, salvo che, alla luce di una valutazione complessiva del quadro fattuale e giuridico, non si riveli manifestamente pretestuosa o meramente dilatoria e contraria al principio di ragionevolezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto tale richiesta inidonea a sospendere la decorrenza del pagamento degli interessi di mora, senza adeguatamente valutarne le ragioni alla luce delle concrete circostanze, tra cui l'elevato ammontare del credito da rimborsare, l'avvenuta cessione dello stesso e l'esigenza di una compiuta identificazione del titolare e delle modalità di pagamento con efficacia liberatoria).

    Rv. 674495-02Rassegna di aprile 2025, p. 316Art. 38-bis ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 9160/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    Importazioni infraunionali - Fittizia interposizione - Interponente - Contestazione di omessa regolarizzazione degli acquisti - Fictio iuris - Esclusione- Necessità - Ragioni.

    Obblighi dei contribuenti › Fatturazione delle operazioni

    In tema di importazioni dall'Unione europea intermediate da operatori fittiziamente interposti, la contestazione, nei confronti dell'interponente, dell'omessa regolarizzazione degli acquisiti mediante integrazione delle fatture non costituisce una mera fictio avulsa dal sistema normativo, giacché l'interponente (che non ha titolo alla detrazione dell'IVA in quanto il relativo diritto - incidendo l'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 sia sull'emittente che sul destinatario della fattura - presuppone l'effettività anche soggettiva dell'operazione) è direttamente obbligato a monte, quale importatore effettivo, ad integrare con l'IVA le fatture di acquisto all'importazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla l. n. 427 del 1993.

    Rv. 674870-01Rassegna di aprile 2025, p. 318Art. 21 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 8819/2025

    Base imponibile

    Oneri generali di sistema elettrico (cd. “OGSE” o “OGDS") - Fondamento - Natura tributaria - Esclusione - Conseguenze.

    Gli oneri generali di sistema elettrico (cd. "OGSE" o "OGDS"), in quanto maggiorazioni tariffarie inserite ex lege nei contratti di utenza stipulati dai distributori di energia elettrica in stretta correlazione alla prestazione da eseguire in favore dell'utente del servizio, ancorché abbiano carattere cogente, non rivelano natura tributaria, ma di corrispettivo contrattuale, sicché rientrano nella base imponibile ai fini IVA.

    Rv. 674419-01Rassegna di aprile 2025, p. 313Art. 3 ivaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1859/2025

    Accertamento e riscossione › Irrogazione delle sanzioni

    In tema di cartelle di pagamento, l'imprenditore - che ha presentato la domanda di concordato, anche con riserva, ai sensi dell'art. 161 della l.fall. - è tenuto al pagamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni che corrisponde ai propri dipendenti, in relazione alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentitagli dall'art.168 della l.fall., con la conseguenza che il mancato o ritardato versamento delle stesse comporta la maturazione delle previste sanzioni e degli interessi; la stessa conseguenza, invece, non opera rispetto alle ritenute maturate anteriormente alla domanda suddetta, il cui pagamento non è possibile trattandosi di debiti pregressi, salvo quanto previsto dall'art. 182 quinquies, comma 5, della l.fall.

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Concordato preventivo

    Rv. 673645-01Rassegna di gennaio 2025, p. 147Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1239/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    In tema di imposte dei redditi e di IVA, l'inerenza di un costo, sostenuto nell'esercizio dell'attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 673575-01Rassegna di gennaio 2025, p. 138Art. 75 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1239/2025

    Determinazione dell'imposta › Detrazioni

    In tema di accertamento dell'inerenza dei costi all'attività di impresa, le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria - che ritiene gli elementi dedotti dal contribuente mancanti, insufficienti od inadeguati ovvero che individua circostanze di fatto tali da inficiare la validità e/o la rilevanza di quelli allegati per l'imputazione del costo alla determinazione del reddito - si traducono, per negare l'inerenza di un costo, rispettivamente, ai fini delle imposte dirette, nella contestazione anche dell'incongruità e dell'antieconomicità della spesa, quali indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa, mentre, ai fini dell'IVA, nella dimostrazione della macroscopica antieconomicità del costo, quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali diretti › Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972)

    Rv. 673575-02Rassegna di gennaio 2025, p. 138Art. 19 iva · Art. 75 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 1123/2025

    Obblighi dei contribuenti › Fatturazione delle operazioni

    Preliminare di compravendita immobiliare - Terzo nominato in sede di stipula del contratto definitivo - Diritto alla detrazione - Condizioni - Fondamento.

    In tema di IVA relativa ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, il terzo nominato in sede di stipula del definitivo ex art. 1402 c.c. non può detrarre l'imposta assolta a monte dal promissario acquirente che non sia soggetto passivo IVA, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché, in ragione del successivo art. 19, il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile ed il versamento del prezzo, o di una sua parte, in adempimento del preliminare costituisce operazione imponibile ex art. 6, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente obbligo del promittente venditore di emettere la relativa fattura con esposizione dell'imposta dovuta nei confronti del soggetto promittente.

    Rv. 673713-01Rassegna di gennaio 2025, p. 135Art. 6 iva · Art. 26 iva · Art. 2 iva · Art. 1351 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia