Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10723/2026
Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione - Valutazione del Tribunale - Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale - Necessità - Meritevolezza del debitore - Esclusione - Fondamento.
Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.
Rv. 678498-01Rassegna di marzo 2026, p. 98Art. 112 c.c.i.i. · Art. 88 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza