Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Fallimento ed altre procedure concorsuali

Concordato preventivo

Sottovoce della voce 081 nella classificazione del Massimario

63 massime, da pronunce dal 2 gennaio 2025 al 22 aprile 2026

Pagina 1 di 2 delle massime

Massime della Corte di cassazione

63 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente. Le prime 50 in questa pagina, le altre nelle successive.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10723/2026

    Ammissione

    Concordato preventivo - Omologazione - Opposizione - Valutazione del Tribunale - Convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale - Necessità - Meritevolezza del debitore - Esclusione - Fondamento.

    Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, anche in presenza di opposizione, la valutazione demandata al tribunale è circoscritta alla verifica della convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, costituendo tale parametro l'unico criterio legale di giudizio nel procedimento; ne consegue che resta irrilevante ogni accertamento in ordine alla meritevolezza del debitore - e, quindi, alle eventuali pregresse condotte distrattive, depauperative o violative degli obblighi tributari -, trattandosi di requisito non richiesto nella disciplina del concordato preventivo, ma rilevante esclusivamente nel diverso ambito dell'esdebitazione.

    Rv. 678498-01Rassegna di marzo 2026, p. 98Art. 112 c.c.i.i. · Art. 88 c.c.i.i.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10271/2026

    Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Condizioni.

    In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, CCII, la Corte d'appello, in caso di accoglimento del reclamo avverso la sentenza di omologazione, può confermare la decisione del tribunale solo su richiesta del proponente, non essendo necessaria l'adesione delle altre parti costituite, né, in particolare, del creditore reclamante, la quale è ammissibile esclusivamente ove il reclamo attenga alla convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria e non anche quando siano accertati ulteriori profili di illegittimità della proposta, quali la violazione dell'autonomia negoziale del reclamante mediante modifica unilaterale di contratti pendenti.

    Rv. 678492-01Rassegna di marzo 2026, p. 94Art. 1322 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10271/2026

    Omologazione di concordato preventivo in continuità aziendale - Accoglimento del reclamo - Conferma della sentenza impugnata ex art. 53, comma 5-bis, CCII - Valutazione della Corte di appello - Fondamento.

    In tema di concordato preventivo, la conferma della sentenza di omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo ai sensi dell'art. 53, comma 5 bis, CCII postula la valutazione in concreto della prevalenza dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori e comporta il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 678492-02Rassegna di marzo 2026, p. 95Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9605/2026

    Ammissione › Condizioni

    Proposta di concordato preventivo in continuità - Giudizio di ammissibilità - Valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione - Esclusione - Scrutinio di legalità sostanziale - Necessità.

    Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.

    Rv. 678274-01Rassegna di marzo 2026, p. 88Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663/2026

    Deliberazione ed omologazione

    Omologazione forzosa ex art. 112 comma 2 CCII - Testo anteriore alla modifica portata dal d.lgs. n. 136/2024 - Espressione "in mancanza" di cui alla lett. d) del comma 2 cit. - Interpretazione - Riferibilità all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti.

    In tema di concordato preventivo in continuità, l'omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, c.c.i.i., nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.lgs. n. 136 del 2024, postula l'adesione di una sola classe di creditori votanti, in quanto l'espressione "in mancanza" di cui alla lett. d) del comma 2 citato, va interpretata come riferibile all'assenza di maggioranza delle classi consenzienti e non alla mancata adesione di una classe di privilegiati nell'ambito di una maggioranza comunque necessaria.

    Rv. 677612-01Rassegna di marzo 2026, p. 74Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7059/2026

    Annullamento e risoluzione › Effetti

    Concordato fallimentare - Risoluzione - Riapertura del fallimento - Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. - Garanzia atipica per il buon esito della proposta concordataria - Art. 140, comma 3, l.fall. - Applicabilità.

    In caso di riapertura del fallimento a seguito di risoluzione del concordato fallimentare, il vincolo di destinazione istituito dal terzo su un proprio immobile ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., per il buon esito della procedura, integra una garanzia atipica cui si applica l'art. 140, comma 3, l.fall., in quanto ha la funzione di assicurare la serietà dell'impegno assunto e di evitare iniziative dilatorie o pretestuose, trasferendo a carico del proponente il rischio della mancata attuazione della proposta.

    Rv. 677973-01Rassegna di marzo 2026, p. 67Art. 2645-ter c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5828/2026

    Approvazione › Omologazione

    Accordi di ristrutturazione - Reclamo ex art. 51 CCII - Legittimazione del creditore non opponente - Condizioni.

    In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi, spetta solo ai soggetti che hanno assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, è comunque destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, del d.l. n. 69 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 103 del 2023), fatta salva la possibilità di dedurre un vizio procedurale, impeditivo di detta partecipazione.

    Rv. 678471-01Rassegna di marzo 2026, p. 49Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5845/2026

    Deliberazione ed omologazione › Sentenza di omologazione

    Omologazione del concordato preventivo - Vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti - Giudicato - Esclusione - Accertamento in via ordinaria del credito - Ammissibilità - Conseguenze.

    La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina un vincolo definitivo in ordine alla riduzione quantitativa dei crediti nei termini della proposta approvata, ma non forma giudicato sull'esistenza, entità e rango degli stessi, né sugli ulteriori diritti coinvolti nella procedura, atteso che l'accertamento dei crediti è svolto in sede non giurisdizionale, ma amministrativa, con funzione meramente delibativa ai fini del calcolo delle maggioranze; ne consegue che il creditore può far accertare in via ordinaria, nei confronti dell'impresa in concordato, il proprio credito e il relativo privilegio, per cui, esaurita la procedura con l'omologazione, le controversie concernenti i diritti dei creditori o del debitore inerenti all'esecuzione del concordato esulano dai poteri del giudice delegato e sono devolute al giudice ordinario in sede di cognizione piena.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Cassazione (ricorso per)

    Rv. 678472-01Rassegna di marzo 2026, p. 49Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5258/2026

    Concordato preventivo - Ammissione e omologazione - Scritture contabili - Controllo del tribunale - Limiti - Attestazione del professionista - Verifica della completezza dei dati aziendali e dei criteri di giudizio - Finalità informative - Voto dei creditori - Omologazione forzosa - Fattispecie.

    Ammissione › Condizioni

    In tema di concordato preventivo, il tribunale, sia in sede di ammissione sia in sede di omologazione, pur non potendo controllare direttamente la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve verificare la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati dal professionista ex art. 161, comma 3, l. fall., al fine di assicurare ai creditori una corretta informazione sia per l'espressione del voto sulla proposta sia, in sede di omologazione forzosa, per la valutazione della convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva revocato l'omologazione per l'omesso aggiornamento della relazione attestativa in ordine al sopravvenuto incremento di valore dell'azienda rilevante ai fini del giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria).

    Rv. 677873-01Rassegna di marzo 2026, p. 35Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5309/2026

    Ammissione

    In genere. tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 c.c.i.i., le disposizioni introdotte dall'art. 1-bis del d.l. n. 69 del 2023, inserito dalla legge di conversione n. 103 del 2023, hanno efficacia retroattiva e si applicano anche alle proposte di accordo depositate dopo l'emanazione del decreto-legge ma prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, essendo state espressamente previste dal legislatore, nelle more dell'adozione del c.d. decreto correttivo-ter, per assicurare un'adeguata tutela ai creditori pubblici non aderenti all'accordo.

    Rv. 677875-01Rassegna di marzo 2026, p. 36Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia