Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - RINNOVAZIONE PER MANCATA DISDETTA - STIPULAZIONE DI NUOVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL PREMIO ANCHE AL PRIMO ASSICURATORE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 41, secondo comma, Cost., dell'art. 1901, secondo e terzo comma, c.c. nella parte in cui riconosce all'assicuratore il diritto di chiedere il pagamento dell'intero premio in corso all'assicurato che abbia stipulato nuovo contratto per lo stesso rischio con altro assicuratore, allorche' il contratto si sia rinnovato per difetto di tempestiva disdetta.
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 18/1975.
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI ) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - EFFETTI - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 18/1975.
CONTRATTO IN GENERE, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - NATURA E STRUTTURA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. nn. 18/1975 e 14/1979, O. nn. 217/1975, 11/1976, 56/1976 e 34/1978.
sentenza 70/1980massima n. 16277 Riguarda ancheart. 1 legge 990/1969art. 7 legge 990/1969art. 32 legge 990/1969
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - EFFETTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Va confermata - in assenza di argomentazioni nuove - la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale gia` risolta nel senso della non fondatezza e successivamente dichiarata manifestamente infondata. (Manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa agli artt. 32, comma primo, L. 24 dicembre 1969 n. 990, e 1901 cod. civ.). - cfr. S.n. 18/1975, O.n. 11/1976.
Riguarda ancheart. 32 legge 990/1969
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO - MANCATO PAGAMENTO NEL TERMINE DI 15 GIORNI DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA - PREVISTA SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 18/1975 e O. nn. 11 e 56/1976.
sentenza 34/1978massima n. 16159 CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - COD. CIV., ART. 1901, E LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N.990, ART. 32 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 41 COST. - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1901 cod. civ. e 32 legge 24 dicembre 1969, n. 990 - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - perche' gia' dichiarate non fondate con sentenza della Corte n. 18 del 1975, e non sussistano motivi per discostarsi da tale decisione. - v. Sent. n. 18 del 1975.
Riguarda ancheart. 32 legge 990/1969
CONTRATTI - ASSICURAZIONI - NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO - COD. CIV., ART. 1901, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 32 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990 (SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA) - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1901, primo e secondo comma, cod. civ., nella parte in cui stabilisce la sospensione della copertura assicurativa, sollevata nei confronti degli artt. 7 e 32 della l. 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) ed in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, e' stata gia' ritenuta infondata con sentenza n. 18 del 1975 e manifestamente infondata con ordinanza n. 11 del 1976. - v. S. n. 18/1975, O. n. 11/1976.
Riguarda ancheart. 32 legge 990/1969art. 7 legge 990/1969
CONTRATTI - ASSICURAZIONE - NATURA E STRUTTURA DEL CONTRATTO - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE E DELL'ASSICURATO IN CASO DI VIOLAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'ASSICURATO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO DELLE DUE PARTI RISPETTO AL RAPPORTO CONTRATTUALE - RAZIONALITA' - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' cosituzionale dell'art. 1901 del cod.civ., proposta in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione. Il rapporto contrattuale, in caso di contratto di assicurazione, e' caratterizzato dalla comunione dei rischi, alla quale partecipa l'assicurato col pagamento del premio tecnicamente calcolato quale valore della frazione della comunione dei rischi posti a carico del singolo assicurato. L'assicuratore, assumendo l'alea del pagamento della somma corrispondente al danno causato dall'evento previsto, deve poter contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati in guisa da essere in grado di costituire e mantenere il fondo tecnicamente calcolato per eseguire i suoi obblighi e per costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati, leggi che necessariamente presuppongono il puntuale versamento dell'ammontare dei premi da parte degli assicurati. Di qui l'esigenza di dare all'inadempimento unilaterale dell'assicurato una disciplina legislativa diversa da quelle di altri contratti, coerente alle particolari conseguenze dell'inadempimento. La regolamentazione data dall'art. 1901 delle conseguenze del mancato pagamento del premio assicurativo e' quindi del tutto razionale e corrisponde alla diversa situazione dell'assicuratore e dell'assicurato rispetto al rapporto contrattuale. Non costituisce pertanto in alcun modo violazione del principio di uguaglianza proclamato dall'art. 3 della Costituzione. Ne' la Corte puo' sindacare la valutazione tecnica effettuata dal legislatore in ordine alla congruita' statistica del sistema adottato.
CONTRATTI - ASSICURAZIONE - COD.CIV., ART. 1901 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL'ASSICURATO - EFFETTI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM - ADEGUAMENTO AL PARTICOLARE TIPO DI CONTRATTO - ESTRANEITA' DELLA DISPOSIZIONE AL PRECETTO DELL'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le disposizioni dell'art. 1901 non sono predisposte al fine di assicurare alle parti, nel quadro della liberta' di iniziativa, il perseguimento dei propri interessi, ma per regolare le conseguenze dell'inadempimento, da parte dell'assicurato, applicando il principio generale inadimplenti non est adimplendum, adeguandolo al tipo particolare del contratto di assicurazione, nel quale tra le prestazioni dell'assicurato e quelle dell'assicuratore esiste un rapporto di corrispettivita' e di interdipendenza. La norma rientra nella sfera di discrezionalita' del legislatore e non attiene al disposto dell'art. 41 della Costituzione: pertanto non sussiste lesione del principio della libera iniziativa economica ne' contrasto con l'utilita' sociale, ne' danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana.
CONTRATTO IN GENERE, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - COD. CIV., ART. 901 - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO - OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI - ART. 32 LEGGE N. 990 DEL 1969 - EQUIPARAZIONE DELLE SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE E PER OMESSO PAGAMENTO DEL PREMIO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1901, cod. civ. - che dispone la sospensione della garanzia assicurativa e la persistenza dell'obbligo di pagamento in caso di mancato versamento del premio - e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che commina eguali sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di assicurazione e per omesso pagamento del premio: questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975).