Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Incidente stradale coinvolgente un veicolo e un animale - Azione ex art. 2052 del conducente, proprietario o terzo trasportato sul veicolo - Oneri di allegazione e prova - Contenuto - Riduzione del risarcimento ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Presupposti.
In caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, il danneggiato (conducente o proprietario o terzo trasportato sul veicolo) che agisce, ai sensi dell'art. 2052 c.c., nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve deve allegare e provare l'esatta e completa dinamica dell'incidente, vale a dire sia il comportamento dell'animale sia la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, in quanto entrambi indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso - in via esclusiva o quantomeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma l, c.c. - al comportamento dell'animale e la misura dell'eventuale concorso, non potendo la domanda risarcitoria trovare accoglimento, neppure parziale, in mancanza della dimostrazione che il comportamento dell'animale sia stato causa, quantomeno concorrente, dell'evento dannoso.
Cass. civ. n. 2526/2026Sez. 3Rv. 677844-01
Riguarda ancheart. 2052 Codice civileart. 1227 Codice civile
Precedenti: 665057-01, 671568-01, 667405-01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Attraversamento pedonale da parte di ciclista - Obbligo di condurre a mano il velocipede - Condizioni.
Ai sensi degli artt. 182, comma 4, c.d.s. e dell'art. 377, comma 2, del suo regolamento di esecuzione, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.
Cass. civ. n. 2363/2026Sez. 3Rv. 677803-01
Riguarda ancheart. 47 Codice della stradaart. 182 Codice della stradaart. 143 Codice della strada
Precedenti: 669998-01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - PROPRIETARIO E USUFRUTTUARIO DEL VEICOLO Furto del veicolo - Negligente custodia da parte del proprietario - Responsabilità ex art. 2043, comma 3, c.c. - Sussistenza - Copertura assicurativa - Persistenza - Fondamento - Art. 122, comma 3, c.ass. - Ambito di applicazione.
Il furto del veicolo coinvolto in un incidente stradale non esime il proprietario dello stesso, che sia stato negligente nella relativa custodia, dalla responsabilità ex art. 2054, comma 3, c.c., né esclude la permanente efficacia della copertura assicurativa, riferendosi l'art. 122, comma 3, c.ass. alla sola ipotesi di circolazione avvenuta prohibente domino.
Cass. civ. n. 34585/2025Sez. 3Rv. 677099-01
Precedenti: 671193-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - RAPPORTI INTERNI Responsabilità solidale fondata sulla concorrente condotta colposa dei danneggianti - Regresso integrale tra condebitori - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. · RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO In genere.
Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Cass. civ. n. 29755/2025Sez. 3Rv. 676884-02
Riguarda ancheart. 2055 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2049 Codice civile
Precedenti: 674651-02, 669802-02, 670765-03
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Sinistro stradale - Sentenza di primo grado di condanna del corresponsabile ex art. 2051 c.c. - Pagamento da parte dell'assicuratore della responsabilità civile di quest'ultimo - Riforma in appello della misura di corresponsabilità - Azione di regresso o surrogazione nei confronti dell’assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c. - Esclusione - Fondamento - Azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell’accipiens danneggiato - Necessità.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Cass. civ. n. 25537/2025Sez. 3Rv. 676348-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2051 Codice civileart. 2055 Codice civileart. 2033 Codice civileart. 1917 Codice civileart. 18 legge 990/1969
Precedenti: 642927-01, 626366-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 c. ass. - Condanna dell'assicurazione - Azione di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato - Esperibilità - Esclusione - Ragioni.
In tema di risarcimento danni da circolazione stradale, la condanna dell'assicuratore che sia stato convenuto dal terzo trasportato ex art. 141 c.ass., esclude l'esperibilità dell'azione di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato, giacché quest'ultima presuppone l'accertamento di una condotta illecita a lui imputabile ex art. 2054 c.c., mentre l'azione diretta ex art. 141 c.ass. prescinde del tutto da tale accertamento.
Cass. civ. n. 23822/2025Sez. 3Rv. 676580-01
Riguarda ancheart. 141 Codice delle assicurazioni private.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese per attività di consulenza professionale stragiudiziale - Natura - Danno emergente - Conseguenze - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.
Le spese sostenute per la consulenza professionale stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che, se necessitate e giustificate in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto, il relativo rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale redatta ante causam, sull'erroneo presupposto che non fossero riferibili all'attività svolta dal professionista in seno al giudizio, nonostante la suddetta perizia fosse stata ritualmente prodotta in primo grado, accompagnata dalla fattura quietanzata relativa al pagamento del relativo compenso).
Cass. civ. n. 22241/2025Sez. 3Rv. 676198-01
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civile
Precedenti: 661568-01, 667994-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - ECCEZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO Conducente sotto effetto di alcool o sostanze eccitanti - Consapevolezza del trasportato - Art. 13 Direttiva 2009/103/CE - Esclusione del diritto alla tutela assicurativa - Insussistenza - Esposizione volontaria al rischio - Incidenza nell'eziologia dell'evento dannoso ex art. 1227, comma 1, c.c. - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcool o di altre sostanze eccitanti, pur non potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2009/103/CE, costituisce un'esposizione volontaria al rischio, come tale idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto, nella misura del 30%, una cooperazione colposa del danneggiato il quale, 237 <!-- pag. 238 --> consapevole dello stato di ebbrezza del conducente per aver condiviso il consumo di alcolici, aveva accettato di farsi trasportare sull'autovettura).
Cass. civ. n. 21896/2025Sez. 3Rv. 675733-02
Riguarda ancheart. 1227 Codice civileart. 141 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 666964-01, 672582-01, 631111-01
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE Investimento di pedone - Presunzione di responsabilità esclusiva del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. - Concorso di colpa del pedone - Accertamento - Effetti - Riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta del conducente - Fattispecie. · RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.
In tema di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione del concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur a fronte della prova che l'automobilista aveva tenuto una velocità di guida non appropriata, aveva affermato il concorso paritario del pedone nella produzione del danno senza accertarne, in concreto, la percentuale di colpa, e anzi escludendo la possibilità di verificare la misura dell'incidenza causale di ciascuna delle condotte).
Cass. civ. n. 21761/2025Sez. 3Rv. 675890-01
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 668149-01, 673737-01, 664262-01
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - NAVIGAZIONE DA DIPORTO Navigazione da diporto - Art. 2054 c.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. · TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE In genere.
In ragione del carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione, le norme generali di quest'ultimo trovano applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del 2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della ricorrente, danneggiata quale terza trasportata su un gommone, per aver accettato il rischio dell'escursione in presenza di forte vento, per mancanza di una previa motivazione effettiva e percepibile in ordine alla condotta del pilota del mezzo).
Cass. civ. n. 18958/2025Sez. 3Rv. 675355-01
Riguarda ancheart. 40 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
Precedenti: 636012-01, 655375-01, 654098-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data". 99 <!-- pag. 100 -->
Cass. civ. n. 16602/2025Sez. 3Rv. 675328-01
Riguarda ancheart. 102 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 592023-01, 628056-01
COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..
Cass. civ. n. 15817/2025Sez. 3Rv. 674772-01
Riguarda ancheart. 7 Codice di procedura civileart. 9 Codice di procedura civileart. 40 Codice di procedura civileart. 45 Codice di procedura civile
Precedenti: 651365-01, 642132-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Contratto di trasporto - Sinistro verificatosi durante il viaggio - Danno biologico micropermanente del viaggiatore - Liquidazione - Criteri ex art. 139 c.ass. - Applicabilità - Fondamento. · TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - DANNI ALLE PERSONE In genere.
La liquidazione del danno biologico per lesioni micropermanenti soggiace ai criteri dell'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 anche se il danno si verifica nell'ambito di un contratto di trasporto su un veicolo a motore (con collegamento eziologico dell'evento lesivo alla circolazione stradale), senza che assuma rilevo la matrice contrattuale, anziché extracontrattuale, del titolo di responsabilità dedotto dall'attore, perché è centrale il rango inviolabile dell'interesse leso e, cioè, del diritto alla salute.
Cass. civ. n. 13885/2025Sez. 3Rv. 674738-01
Riguarda ancheart. 1681 Codice civileart. 122 Codice delle assicurazioni private.art. 139 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 673738-02, 667349-01, 664074-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Assicurazione - Art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006 in tema di indennizzo diretto - Accesso al fascicolo del sinistro ex art. 146 c. ass. e art. 2 d.m. n. 191 del 2008 - Differenze - Obbligo della compagnia di eseguire nuove perizie o di acquisire ulteriore documentazione - Esclusione.
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, mentre la specifica disciplina relativa alla sola procedura di indennizzo diretto, di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, impone alla compagnia assicuratrice ampi obblighi di assistenza del danneggiato al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno, la disciplina generale, di cui agli artt. 146, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 e 2 del d.m. n. 191 del 2008, prevede un più limitato diritto del danneggiato di accesso agli atti che la compagnia abbia ritenuto necessari e sufficienti al fine di accogliere o negare, in sede stragiudiziale, l'indennizzo e che, dunque, siano già presenti nel fascicolo del sinistro, non configurando alcun obbligo di eseguire nuove perizie ed accertamenti tecnici né di acquisire ulteriore documentazione nei confronti di soggetti terzi.
Cass. civ. n. 13608/2025Sez. 3Rv. 674824-01
Riguarda ancheart. 9 d.P.R. 254/2006art. 146 Codice delle assicurazioni private.art. 149 Codice delle assicurazioni private.art. 144 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 674821-01
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI 201 <!-- pag. 202 --> RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Azione ex art. 149, comma 6 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Sentenza di condanna anche nei confronti del responsabile - Vizio di ultrapetizione - Sussistenza - Fondamento. · PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.
Se il giudice adito ex art. 149, comma 6, del d.lgs. n. 209 del 2005 pronuncia una sentenza di condanna nei confronti non solo dell'assicuratore del danneggiato, ma anche del responsabile civile, incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto il fondamento legale della procedura di risarcimento diretto è affatto diverso dal fatto costitutivo della pretesa del danneggiato contro il responsabile del danno, chiamato a rispondere secondo il diritto comune in base all'azione ex art. 2054, comma 3, c.c.
Cass. civ. n. 11514/2025Sez. 3Rv. 674691-01
Riguarda ancheart. 149 Codice delle assicurazioni private.art. 112 Codice di procedura civile
Precedenti: 673680-01, 666753-01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Danno causato da un veicolo senza guida di rotaie - Danno causato dalla “circolazione” - Equivalenza - Veicolo fermo o in movimento - Irrilevanza - Danno avvenuto su area pubblica o privata - Irrilevanza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.
Qualunque danno causato da un veicolo senza guida di rotaie è un danno causato dalla "circolazione", senza che rilevi che il veicolo sia fermo o in movimento, né che il danno sia arrecato dallo spostamento del mezzo o di sue parti, né, infine, che si sia verificato su area pubblica o privata. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 1812/2025Sez. 3Rv. 673738-02
Riguarda ancheart. 122 Codice delle assicurazioni private.
Precedenti: 666048-01, 670899-01, 661872-01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Presunzione di cui all'art. 2054 c.c. - Superamento - Prova della velocità pari al limite massimo - Sufficienza - Esclusione - Fondamento. · CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - IN GENERE In genere.
In tema di circolazione stradale ed in ipotesi d'investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.
Cass. civ. n. 931/2025Sez. 3Rv. 673737-01
Riguarda ancheart. 141 Codice della strada
Precedenti: 522131-01, 664263-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).