Art. 2751 c.c.Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti

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Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

  • 1)le spese funebri necessarie secondo gli usi;
  • 2)le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
  • 3)le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
  • 4)le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi e tutte le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro;
  • 5)le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;
  • 6)le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
  • 7)i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 14 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2751 · fonte su Normattiva