Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Atto dispositivo di un bene in comunione legale - Azione revocatoria - Litisconsorzio necessario dei coniugi - Sussistenza - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio relativo all'azione revocatoria dell'atto dispositivo di un bene in comunione legale i coniugi rivestono la qualità di litisconsorti necessari, trattandosi di una comunione senza quote nella quale entrambi sono titolari di una situazione giuridica unitaria e inscindibile.
Cass. civ. n. 4523/2026Sez. 3Rv. 677790-01
Riguarda ancheart. 2901 Codice civileart. 167 Codice civileart. 189 Codice civile
Precedenti: 668132-01, 669472-01, 667254-02
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE Azione di regolamento dei confini - Litisconsorti necessari - Individuazione - Fallimento di uno dei convenuti - Conseguenze - Limitazione della domanda al solo accertamento - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere. · PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.
Nel giudizio in cui venga esercitata azione di regolamento di confini nei confronti del proprietario, o di uno dei comproprietari, di un fondo sono litisconsorti necessari tutti coloro che vantino diritti reali sul fondo stesso o sulle opere su di esso insistenti, stante l'inscindibilità delle relative posizioni, e la necessità di evitare giudicati contrastati, con la conseguenza che, in caso di fallimento di uno dei convenuti (proprietario o titolare del diritto reale parziario), l'azione subisce la vis attractiva fallimentare, ripercuotendosi i suoi effetti eventualmente sfavorevoli sul patrimonio dominicale del fallito e dunque sul valore dell'attivo, anche ove la domanda venga limitata al solo accertamento del confine. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, in ipotesi di titolarità del bene in capo ad una società fallita e del diritto di superficie in titolarità di una società in bonis, aveva dichiarato improponibile la domanda di regolamento di confini proposta in un ordinario giudizio di cognizione, sebbene, in secondo grado, non fosse stata reiterata la domanda di condanna alla restituzione e alla rimessione in pristino, nei confronti del fallimento).
Cass. civ. n. 4367/2026Sez. 2Rv. 677460-01
Riguarda ancheart. 950 Codice civileart. 952 Codice civile
Precedenti: 653806-01, 619201-01
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Azione di responsabilità esercitata dal socio ex art. 2476, comma 3, c.c. - Litisconsorzio necessario con la società - Sussistenza - Fondamento.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, comma 3, c.c., richiede sempre la presenza della società, sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, poiché è direttamente la società, e non il socio, che beneficia dell'accoglimento dell'azione, giacché quest'ultimo può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l'apprensione della somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società.
Cass. civ. n. 3183/2026Sez. 1Rv. 677597-01
Riguarda ancheart. 2476 Codice civile
Precedenti: 649893-01
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - IN GENERE Estromissione tacita dal processo - Giudizio di impugnazione - Elementi sintomatici - Ricorrenza - Conseguenze - Formazione del giudicato nei confronti del dante causa - Esclusione - Ragioni.
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ove il giudizio di impugnazione si sia svolto senza l'evocazione del dante causa, ma con la partecipazione del successore, si configura l'estromissione tacita del primo, allorché egli abbia dimostrato il suo disinteresse al gravame e l'altra parte, senza sollevare eccezioni, abbia accettato il contraddittorio nei confronti del successore, con conseguente esclusione del giudicato nei riguardi dell'alienante e perdita della sua qualità di litisconsorte necessario, giacché l'avente causa subentra integralmente nell'originaria posizione controversa.
Cass. civ. n. 3097/2026Sez. 3Rv. 677709-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 332 Codice di procedura civile
Precedenti: 645106-01, 675884-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - NOTIFICAZIONE Giudizio di rinvio - Nullità della notifica dell’atto di riassunzione nei confronti di una parte - Legittimazione - Titolarità in capo ai litisconsorti processuali - Esclusione - Contumace involontario - Impugnazione ex art. 327, comma 2, c.p.c. - Necessità.
Nel giudizio di rinvio, nonostante la sussistenza di un litisconsorzio necessario processuale fra i soggetti che furono parti del processo di legittimità, la legittimazione a far valere la nullità della notifica dell'atto di riassunzione non compete ai litisconsorti ma al solo interessato il quale, nella qualità di contumace inconsapevole, è tenuto ad impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 327, comma 2, c.p.c., non potendosi, pertanto, individuare nella fattispecie un'ipotesi di difetto di integrità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 33864/2025Sez. 3Rv. 677207-01
Riguarda ancheart. 293 Codice di procedura civileart. 327 Codice di procedura civileart. 100 Codice di procedura civileart. 392 Codice di procedura civile
Precedenti: 573512-01, 674174-01, 516842-01, 601221-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO Costituzione di rendita vitalizia - Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al versamento della riserva matematica - Art. 13, comma 5, prima parte della l. n. 1338 del 1962 - Natura - Litisconsorzio necessario dell’Inps - Sussistenza.
L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 33461/2025Sez. LRv. 677153-01
Riguarda ancheart. 13 legge 1338/1962art. 2116 Codice civile
Precedenti: 669765-03, 658831-01, 607443-01
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE Locazione ad uso commerciale - Cessione del contratto ex art. 36 l. n. 392 del 1978 senza liberazione del cedente - Azione di risoluzione del contratto del locatore - Litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.
In caso di contestuale cessione dell'azienda e del contratto di locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978, senza liberazione del cedente, nel giudizio instaurato per la risoluzione del contratto e il pagamento dei canoni insoluti non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente, cessionario e ceduto, bensì litisconsorzio facoltativo con rapporti processualmente scindibili, potendo il locatore esperire separate e distinte azioni nei riguardi dei soggetti (cedente e cessionario) tra loro obbligati in solido.
Cass. civ. n. 32869/2025Sez. 3Rv. 676758-01
Riguarda ancheart. 36 Legge sull’equo canoneart. 103 Codice di procedura civile
Precedenti: 644635-01, 670121-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione del contraddittorio - Omesso rilievo in sede di legittimità - Deducibilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.
Cass. civ. n. 32372/2025Sez. 3Rv. 677096-01
Riguarda ancheart. 394 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civile
Precedenti: 674819-01
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE Fatto costitutivo - Non contestazione o puntuale ammissione - Da parte di uno solo 65 <!-- pag. 66 --> dei litisconsorti necessari - Valenza ex art. 115, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Fattispecie in tema di possesso ad usucapionem. · PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE In genere.
In tema di litisconsorzio necessario, la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei contendenti, o anche la puntuale ammissione di tale fatto, ove provenienti solo da alcuni dei litisconsorti, non sono idonee a rendere incontroverso e non più bisognoso di prova il fatto medesimo, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. (Fattispecie in cui la non contestazione concerneva il possesso utile ad usucapionem).
Cass. civ. n. 32186/2025Sez. 2Rv. 676482-01
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 115 Codice di procedura civileart. 1158 Codice civile
Precedenti: 652386-03
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE Liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis d.lgs. n. 58/1998 (TUF) - Fondo comune di investimento - Litisconsorzio creditori e quotisti - Esclusione - Legittimazione al ricorso e all'impugnazione. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
In tema di liquidazione giudiziale ex artt. 57, comma 6 bis, del d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), non sussiste il litisconsorzio necessario tra il Fondo comune di investimento e i suoi creditori o quotisti, pur spettando a questi ultimi la legittimazione attiva sia al ricorso per l'apertura della liquidazione sia ad impugnare la decisione conclusiva del procedimento.
Cass. civ. n. 31657/2025Sez. 1Rv. 676558-01
Riguarda ancheart. 57 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Giudizio promosso dall’assicuratore in via di surrogazione nei confronti del terzo responsabile - Assicurato danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la 87 <!-- pag. 88 --> surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi ope legis in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.
Cass. civ. n. 31164/2025Sez. 3Rv. 677060-01
Riguarda ancheart. 1916 Codice civile
Precedenti: 367710-01, 491965-01, 664847-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Atto di integrazione del contraddittorio - Decorso dell'anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata - Luogo della notificazione - Notifica alla parte personalmente - Necessità - Notifica presso il procuratore domiciliatario nel giudizio a quo - Nullità - Sanatoria - Ammissibilità. · IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Cass. civ. n. 30826/2025Sez. 2Rv. 676963-01
Riguarda ancheart. 330 Codice di procedura civileart. 331 Codice di procedura civileart. 156 Codice di procedura civileart. 157 Codice di procedura civileart. 160 Codice di procedura civileart. 162 Codice di procedura civilee altri 2
Precedenti: 646020-02, 587282-01
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA Chiamata in garanzia del terzo - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Impugnazione proposta dall'attore soccombente - Evocazione in appello del garante - Necessità.
La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.
Cass. civ. n. 28408/2025Sez. 3Rv. 676838-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 106 Codice di procedura civile
Precedenti: 664555-01, 638109-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO Domande giudiziali incidenti sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condòmini - Litisconsorzio di tutti i condòmini - Necessità - Fondamento.
In tema di condominio, le domande che incidono sull'estensione del diritto di proprietà o comproprietà dei singoli condomini devono essere rivolte nei confronti di tutti gli altri, i quali sono litisconsorti necessari, giacché viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile.
Cass. civ. n. 27700/2025Sez. 2Rv. 676102-02
Riguarda ancheart. 1117 Codice civile
Precedenti: 675685-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE Contratto traslativo stipulato inter alios - Eccezione di inefficacia svolta da un terzo nel contraddittorio con l'acquirente - Ammissibilità - Domanda di accertamento della nullità del contratto - Litisconsorzio necessario con l'alienante - Sussistenza.
Nell'ipotesi in cui l'attore deduca in giudizio una posizione giuridica acquistata da terzi in forza di un contratto traslativo, il convenuto, in quanto terzo rispetto a tale contratto, può limitarsi ad eccepirne l'inefficacia nei propri confronti nel contraddittorio con la sola parte acquirente, sussistendo, invece, il litisconsorzio necessario anche nei confronti dell'alienante, laddove il convenuto medesimo intenda svolgere una domanda anche all'indirizzo di quest'ultimo, al fine dell'accertamento della nullità del contratto suddetto.
Cass. civ. n. 26535/2025Sez. 3Rv. 676594-01
Precedenti: 641841-01
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Assicurazione sociale - Causa di risarcimento promossa dal danneggiato e causa dell’assicuratore che agisce in surroga - Rapporto di dipendenza di ordine sostanziale - Litisconsorzio processuale - Sussistenza - Fase di impugnazione - Estensione - Fondamento. · PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - LITISCONSORZIO In genere.
In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.
Cass. civ. n. 25418/2025Sez. 3Rv. 676341-03
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 1916 Codice civile
Precedenti: 649046-02, 664847-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza. · ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI In genere.
In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 24971/2025Sez. 2Rv. 676098-01
Riguarda ancheart. 331 Codice di procedura civileart. 601 Codice di procedura civileart. 784 Codice di procedura civile
Precedenti: 472981-01, 624311-01
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Integrazione del contraddittorio dei confronti del litisconsorte pretermesso - Presupposti - Instaurazione del processo nei confronti di almeno un soggetto legittimato - Necessità - Conseguenze - Fondamento - Fattispecie.
In tema di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio postula la valida instaurazione del processo contro almeno uno dei soggetti legittimati, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a disporla se sia stato convenuto in giudizio un soggetto diverso da quello nei cui confronti si sarebbe dovuto agire (vale a dire privo della legittimazione ad agire o contraddire) o un'entità priva di soggettività giuridica (nella specie, un ente ospedaliero già soppresso al momento dell'introduzione del giudizio), dal momento che il rilievo della mancanza di legittimazione passiva o del presupposto processuale della legitimatio ad processum o della stessa condizione primaria della soggettività giuridica impone, a seconda dei casi, il rigetto o la declaratoria di inammissibilità della domanda.
Cass. civ. n. 22761/2025Sez. 3Rv. 676212-01
Precedenti: 552625-01
ESECUZIONE FORZATA - CUSTODIA - IN GENERE Nomina del custode – Perdita di capacità processuale dell’esecutato – Costituzione di un distinto soggetto giuridico - Esclusione – Fondamento – Fattispecie.
La nomina del custode giudiziario nell'ambito di una procedura esecutiva non determina la perdita della capacità processuale dell'esecutato né implica la costituzione di un distinto soggetto giuridico, posto che il custode è semplicemente titolare di un ufficio di diritto pubblico, destinato a sostituirsi al debitore esecutato nella gestione e amministrazione del compendio pignorato, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la proposizione, in un giudizio instaurato dal custode, di una domanda riconvenzionale rendesse necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società esecutata, essendo questa già parte del giudizio per gli uffici del custode suddetto).
Cass. civ. n. 22322/2025Sez. 3Rv. 676200-01
Riguarda ancheart. 559 Codice di procedura civile
Precedenti: 672449-01, 670795-01
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Danni a parti dell'unità immobiliare 166 <!-- pag. 167 --> di proprietà esclusiva - Intervento sull'edificio condominiale volto alla modifica o demolizione di parti comuni - Contraddittori necessari - Tutti i condomini - Necessità - Ragioni - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO In genere.
Nel giudizio volto a provocare una condanna alla modifica o demolizione di parti comuni dell'edificio condominiale a seguito di danni a parti di proprietà esclusiva, sono litisconsorti necessari tutti i condomini, sia perché l'edificio condominiale deve essere considerato come entità unitaria non divisibile pro quota rispetto agli interventi da effettuare sulle parti comuni, sia perché la realizzazione di opere sulle parti comuni volte a modificarne le caratteristiche incide sul diritto di comproprietà di tutti i condomini, con la conseguenza che una pronuncia di condanna ad un facere volto a modificare le caratteristiche del bene che ne è oggetto non potrebbe essere eseguita se non in presenza di un titolo esecutivo formato nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere accertato la contestualità tra la modifica dell'altezza e della volumetria di un locale sottotetto di proprietà di un condomino, da una parte, e i lavori di rifacimento della copertura dell'edificio effettuati dal Condominio, dall'altra, aveva ritenuto unico legittimato passivo il proprietario dell'unità immobiliare in cui erano stati realizzati i lavori di innalzamento della falda del tetto che avevano privato della veduta l'appartamento dell'attrice).
Cass. civ. n. 21950/2025Sez. 2Rv. 676014-01
Riguarda ancheart. 1117 Codice civile
Precedenti: 675617-01, 624234-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).