Art. 413 c.p.c.Giudice competente

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[1]Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di un procuratore legalmente esercente. Possono farsi assistere da non piu' di un avvocato e da uno o piu' consulenti tecnici.

[2]Il giudice puo' ordinare in ogni stato del processo la comparizione personale delle parti e puo' limitare il numero del consulenti tecnici.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940 al 12 dicembre 1973 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art413 · fonte su Normattiva