Art. 413 c.p.c.Giudice competente

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[1]Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

[2]Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

[3]Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

[4]Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

[5]Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Testo vigente dal 12 dicembre 1973 al 5 marzo 1992 · versione 21 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art413 · fonte su Normattiva