Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Esecuzione forzata dell'assicurato contro l'assicuratore per la responsabilità civile - Titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. - Eccezione di massimale a formazione progressiva o aggregato - Superamento successivo alla formazione del titolo esecutivo - Proponibilità nel giudizio di opposizione all'esecuzione - Condizioni. · ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
In sede di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l'esecuzione promossa dall'assicurato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti del proprio assicuratore per la responsabilità civile, quest'ultimo può dedurre, quale fatto estintivo, il superamento del massimale a formazione progressiva (cd. massimale aggregato), verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, solo ove l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata della clausola di previsione del massimale siano state delibate dal giudice della cognizione, nel provvedimento azionato in executivis, a seguito di eccezione tempestivamente 87 <!-- pag. 88 --> sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio.
Cass. civ. n. 4240/2026Sez. 3Rv. 677784-01
Riguarda ancheart. 167 Codice di procedura civileart. 1917 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 673776-01, 667848-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust - Causa di accertamento della nullità della fideiussione - Continenza - Configurabilità - Conseguenze - Pendenza in gradi diversi - Sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa di opposizione all'esecuzione - Necessità. · CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - AZIONE PER LA REPRESSIONE DELLA CONCORRENZA - IN GENERE In genere.
Tra la causa di opposizione ex art. 615 c.p.c., finalizzata all'accertamento dell'insussistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata in ragione dell'invalidità della fideiussione cd. omnibus per contrarietà alla normativa antitrust, e quella pendente dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa cd. "superdistrettuale", avente ad oggetto l'accertamento della nullità del suddetto contratto, sussiste una relazione di continenza, sicché, ove i due giudizi pendano in gradi diversi, non potendo applicarsi la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c., deve disporsi la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo di opposizione all'esecuzione (che avrebbe subito l'attrazione dinanzi al Tribunale delle imprese) fino alla definizione dell'altro processo con sentenza passata in giudicato.
Cass. civ. n. 3661/2026Sez. 3Rv. 677809-01
Riguarda ancheart. 1419 Codice civileart. 39 Codice di procedura civileart. 42 Codice di procedura civileart. 295 Codice di procedura civileart. 616 Codice di procedura civileart. 33 legge 287/1990e altri 2
Precedenti: 673641-03, 672505-01, 677572-01, 664063-02
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni del Codice della Strada - Art. 201, comma 5, c.d.s. - Estinzione del potere sanzionatorio - Tardiva notificazione del verbale - Opposizione all’ingiunzione o alla cartella di pagamento - Esperibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, l'estinzione del potere sanzionatorio conseguente alla tardiva notificazione del verbale di accertamento può essere fatta valere solo con la tempestiva opposizione al predetto verbale, e non anche con l'opposizione alla successiva ordinanza ingiunzione, non essendovi, a differenza che nel caso di omessa notifica, ragioni di tutela del destinatario della sanzione che impongano di attendere la notifica della cartella di pagamento, e costituendo la notifica tempestiva del verbale un requisito di validità, ma non di esistenza, del titolo esecutivo dallo stesso integrato, il cui rimedio tipico è dato dalla sua opposizione.
Cass. civ. n. 2857/2026Sez. 2Rv. 677446-01
Riguarda ancheart. 201 Codice della stradaart. 202 Codice della stradaart. 203 Codice della stradaart. 204 Codice della stradaart. 7 d.lgs. 150/2011
Precedenti: 645323-01
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento - Successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato - Legittimazione del proprietario ad esperire opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.
Cass. civ. n. 1485/2026Sez. 3Rv. 677748-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civileart. 2913 Codice civileart. 619 Codice di procedura civile
Precedenti: 626019-01, 626020-01, 629055-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA Esecuzione forzata basata su un titolo esecutivo di formazione giudiziale - Opposizione ex art. 615 c.p.c. con cui si deduce fatto estintivo anteriore alla formazione del titolo - Giudizio di revocazione della sentenza 76 <!-- pag. 77 --> costituente titolo esecutivo - Rapporto tra i due giudizi - Pregiudizialità logica - Esclusione - Fondamento - Effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, c.p.c. - Salvezza · PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.
In tema di esecuzione forzata fondata su titolo di formazione giudiziale, non sussiste pregiudizialità logica o giuridica tra il giudizio di revocazione avente ad oggetto la sentenza posta alla base dell'esecuzione, e la causa avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c.. nella quale sia stato dedotto un fatto anteriore alla formazione del titolo, stante il principio di istituzionale distinzione tra giudizio di cognizione e processo di esecuzione, salva l'applicabilità dell'effetto espansivo esterno della definitiva revocazione del titolo.
Cass. civ. n. 1490/2026Sez. 3Rv. 677673-02
Riguarda ancheart. 295 Codice di procedura civileart. 336 Codice di procedura civileart. 474 Codice di procedura civile
Precedenti: 648476-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Debitore ammesso al concordato preventivo - Creditore di una somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva - Possibilità di agire in forza di un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale - Ammissibilità - Esclusione - Sentenza di omologa - Natura condannatoria - Titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. - Esclusione - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.
Il creditore di somma di denaro in forza di sentenza di condanna esecutiva, qualora il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo e, in tale ambito, un terzo assuntore si sia obbligato ad estinguere il debito, non può agire in executivis nei confronti dell'assuntore inadempiente sulla scorta della combinazione della predetta sentenza di condanna e di quella di omologa del concordato, non essendo configurabile, per definizione, un titolo esecutivo complesso di formazione giudiziale, né potendo la mera sentenza di omologa, sprovvista di natura condannatoria, costituire un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'assuntore al quale il creditore anteriore aveva intimato, sulla scorta della proposta concordataria, la consegna, ex art. 605 c.p.c., di tante azioni per ogni euro di credito definitivamente accertato).
Cass. civ. n. 573/2026Sez. 3Rv. 677547-01
Riguarda ancheart. 605 Codice di procedura civileart. 474 Codice di procedura civileart. 184 Legge fallimentare
Precedenti: 674009-01
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) Opposizione all’esecuzione e controversia distributiva - Distinzioni - Alternatività - Esclusione - Concorrenza - Ammissibilità - Conseguenze. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
L'opposizione all'esecuzione e la controversia distributiva - che si distinguono per oggetto ed effetti, attenendo la prima al diritto a procedere ad esecuzione forzata (con statuizione suscettibile di acquisire efficacia di giudicato sul diritto azionato e spendibile in ogni altra successiva eventuale controversia) e la seconda alla collocazione sul ricavato (con efficacia endo- 137 <!-- pag. 138 --> esecutiva) - non sono rimedi in rapporto di successione cronologica ed esclusività alternativa, bensì concorrenti, con la conseguenza che un medesimo fatto costitutivo può essere posto a fondamento tanto dell'uno come dell'altro, venendosi a giustificare così la riproposizione, in sede di controversia distributiva, delle medesime ragioni della (già proposta e ancora pendente) opposizione ex art. 615 c.p.c., che il giudice dell'esecuzione è tenuto a vagliare, ancorché le stesse siano state già valutate ai diversi fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 624 cod. proc. civ. nella fase sommaria della opposizione esecutiva, fermi restando gli effetti dell'eventuale contemporanea pendenza delle due cause.
Cass. civ. n. 34964/2025Sez. 3Rv. 677235-01
Riguarda ancheart. 512 Codice di procedura civile
Precedenti: 620287-01, 634824-01, 668073-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Sentenza emessa da giudice cessato dal servizio - Titolo esecutivo - Modalità di deduzione del vizio - Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Impugnazione - Necessità - Fondamento. · PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITA' PER) In genere.
Il vizio di costituzione del giudice che affligge la sentenza costituente titolo esecutivo, anche ove consistente nella decisione da parte di magistrato già cessato dal servizio, non può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ma, integrando una causa di nullità della pronuncia, dev'essere oggetto di tempestivo appello o, ricorrendone i presupposti, ricorso per cassazione, secondo la disciplina di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c..
Cass. civ. n. 34901/2025Sez. 3Rv. 677219-01
Riguarda ancheart. 161 Codice di procedura civileart. 158 Codice di procedura civile
Precedenti: 673776-01, 658028-01, 667362-01, 674241-01
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Oggetto del giudizio - Limiti del giudicato. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
Il giudicato che si forma all'esito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. copre il dedotto e il deducibile in relazione all'oggetto del giudizio, il cui thema decidendum resta circoscritto alle ragioni di contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata fatte valere dall'opponente con l'atto introduttivo (ovvero, per l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c., con il ricorso introduttivo della fase sommaria) e, quanto alle specifiche condizioni dell'azione esecutiva contestate dall'opponente, ovvero alle specifiche vicende, di natura sostanziale o processuale, da questi dedotte come idonee a produrre un effetto estintivo, impeditivo o modificativo sul credito portato dal titolo esecutivo, si estende a tutte le questioni (di fatto e di diritto) che, in relazione a quelle condizioni o vicende, sarebbero state deducibili, nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie; ne consegue che, con riguardo ad esse, è inammissibile la deduzione, in un successivo giudizio, di circostanze di fatto non allegate, o non ritualmente allegate o provate, così come di questioni giuridiche non prese in esame, per qualsiasi ragione, nel precedente giudizio, neanche se articolate sotto profili diversi da quelli ivi dedotti ed esaminati.
Cass. civ. n. 33233/2025Sez. 3Rv. 677176-01
Riguarda ancheart. 2909 Codice civileart. 324 Codice di procedura civile
Precedenti: 655494-01, 674237-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di definizione del processo esecutivo per mancanza o inefficacia del titolo esecutivo - Natura definitiva o sommaria - Criterio discretivo - Conseguenze in punto di impugnazione.
Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il proprio potere officioso, dichiari l'improcedibilità o l'estinzione cd. atipica o comunque adotti altro provvedimento di definizione della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza (originaria o sopravvenuta) o dell'inefficacia del titolo esecutivo, il provvedimento adottato - in via non sommaria né provvisoria - a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre, laddove sia stato adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettate mediante una formale opposizione all'esecuzione 93 <!-- pag. 94 --> ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunziare, il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo (che resta perciò pendente) è impugnabile con il reclamo ex art. 624 c.p.c., dovendosi avere riguardo, ai fini della qualificazione come definitiva della statuizione di arresto, alla circostanza che con essa sia disposta (espressamente o, quanto meno, implicitamente, ma inequivocabilmente) la liberazione dei beni pignorati.
Cass. civ. n. 31910/2025Sez. 3Rv. 677090-02
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 624 Codice di procedura civile
Precedenti: 644810-01, 662513-01
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Contemporanea pendenza di opposizioni esecutive - Preclusioni e decadenze della prima causa - Efficacia vincolante rispetto alla seconda - Sussistenza - Fattispecie. · ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.
Nel caso di contemporanea pendenza di due opposizioni esecutive, basate sui medesimi motivi, le preclusioni e le decadenze maturate nella causa proposta per prima restano ferme e vincolano il giudice della causa successiva. (Nella specie, la S.C. ha censurato l'omessa declaratoria dell'inammissibilità di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un pignoramento presso terzi, fondata sugli stessi motivi già dedotti in seno ad altra precedente opposizione avverso l'intimazione di pagamento, che era stata tardivamente proposta dinanzi ad altro tribunale).
Cass. civ. n. 31449/2025Sez. 3Rv. 677180-01
Riguarda ancheart. 39 Codice di procedura civileart. 617 Codice di procedura civile
Precedenti: 655494-01, 663731-01
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Finanziamento pubblico ex d.lgs. n. 185 del 2000 - Credito conseguente all’inadempimento delle obbligazioni del beneficiario - Preavviso di iscrizione ipotecaria - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Giurisdizione tributaria - Esclusione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
Spetta alla giurisdizione ordinaria (e non a quella tributaria) la controversia relativa all'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ove il credito non si fondi su una pretesa impositiva della P.A ma sull'inadempimento delle obbligazioni assunte dal beneficiario di un finanziamento ex d.lgs. n.185 del 2000, trattandosi di domanda afferente alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto 9 <!-- pag. 10 --> provvedimento di attribuzione, senza coinvolgere la legittimità dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione.
Cass. civ. n. 29686/2025Sez. URv. 676617-01
Riguarda ancheart. 3 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Precedenti: 671072-01, 669893-01
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris". · ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.
Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva.
Cass. civ. n. 28984/2025Sez. LRv. 676998-01
Riguarda ancheart. 111 Codice di procedura civileart. 511 Codice di procedura civileart. 547 Codice di procedura civile
Precedenti: 658320-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Decreto ingiuntivo a carico solidale di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili - Opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio nei cui confronti il titolo è divenuto definitivo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Successivo accoglimento dell'opposizione proposta dalla società - Estensione del giudicato favorevole - Negazione.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere. 87 <!-- pag. 88 --> A fronte di un decreto ingiuntivo recante la condanna al pagamento di una somma di denaro, in via solidale - ma diretta e incondizionata -, di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente responsabili, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci nei cui confronti il titolo sia divenuto definitivo, essendo la fonte dell'obbligazione di questi ultimi non il rapporto sociale ma il titolo giudiziale come concretamente formatosi, sicché, per effetto della mancata opposizione, la loro posizione debitoria rimane indipendente da quella della società e insensibile financo all'eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima.
Cass. civ. n. 27367/2025Sez. 3Rv. 676598-01
Riguarda ancheart. 645 Codice di procedura civileart. 2304 Codice civile
Precedenti: 655030-02, 666202-01
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Sospensione feriale dei termini - Opposizioni esecutive - Inapplicabilità - Portata - Giudizi oppositivi limitati alla statuizione sulle spese processuali - Inclusione - Fondamento. 88 <!-- pag. 89 --> La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione, disposta in relazione alla natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono.
Cass. civ. n. 27374/2025Sez. 3Rv. 676572-01
Riguarda ancheart. 617 Codice di procedura civileart. 619 Codice di procedura civileart. 1 legge 742/1969art. 3 legge 742/1969art. 92 r.d. 12/1941
Precedenti: 646831-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Titolo esecutivo giudiziale - Compensazione - Opposizione all'esecuzione - Proponibilità - Condizioni - Posteriorità del credito rispetto alla formazione del titolo - Credito anteriore - Eccezione nel giudizio di merito nel quale il titolo si è formato - Necessità. · OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE In genere.
Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.
Cass. civ. n. 24670/2025Sez. 3Rv. 676583-01
Riguarda ancheart. 474 Codice di procedura civileart. 2909 Codice civileart. 1241 Codice civileart. 1243 Codice civile
Precedenti: 623415-01, 597004-01, 669462-01, 300770-01
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Terzo pignorato - Litisconsorte necessario - Mancata partecipazione al giudizio - Conseguenze - Cassazione con rinvio al primo giudice ex art. 383, comma 3, c.p.c. - Eccezioni - Originaria inammissibilità della domanda - Fondamento - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.
In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura il litisconsorzio necessario fra creditore, debitore e terzo pignorato, sicché, laddove sia mancata, nelle fasi di merito, la partecipazione di quest'ultimo al giudizio, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 383, comma 3, c.p.c., fermo restando che, ove il vizio venga rilevato, in sede di legittimità, in relazione ad un'azione ab origine improponibile (nella specie, un'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso un'ordinanza di assegnazione del credito), deve disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, determinando l'anzidetta rimessione un inutile allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., senza attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, tenuto conto della certa non esperibilità dell'azione cui pure non ha partecipato.
Cass. civ. n. 23764/2025Sez. 3Rv. 676137-01
Riguarda ancheart. 111 Costituzioneart. 383 Codice di procedura civileart. 354 Codice di procedura civile
Precedenti: 661412-01, 663431-01
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Convenzione di separazione personale omologata - Obbligo di contribuzione alle spese di mantenimento dei figli - Omesso adempimento - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Condizioni - Fattispecie. · FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE In genere.
La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario contribuisca alle spese sostenute dall'altro genitore, previo accordo con quest'ultimo, nonché a quelle mediche e scolastiche ordinarie - in tal caso, senza bisogno di preventiva concertazione -, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l'accordo con l'altro, e, nel secondo caso, documentato l'entità degli esborsi o, in alternativa, messo a disposizione della controparte la documentazione necessaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, quale titolo per l'esecuzione forzata, la mera elencazione nel precetto delle spese straordinarie sostenute dal genitore affidatario, priva dell'allegazione della relativa documentazione giustificativa, necessaria per garantire la certezza, liquidità ed esigibilità del credito).
Cass. civ. n. 22522/2025Sez. 3Rv. 676201-01
Riguarda ancheart. 337 Codice civileart. 474 Codice di procedura civile
Precedenti: 670640-01, 638878-01, 618151-01
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Pronuncia di condanna nei confronti di società estinta - Erroneità della statuizione - Deducibilità del vizio in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Impugnazione della sentenza - Necessità. 234 <!-- pag. 235 --> · SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - IN GENERE In genere.
In tema di esecuzione forzata, l'erronea pronuncia di condanna resa nei confronti di una società estinta integra un vizio deducibile con l'impugnazione della sentenza, ai sensi degli artt. 324 e 337 c.p.c., e non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Cass. civ. n. 21840/2025Sez. 3Rv. 675458-01
Riguarda ancheart. 479 Codice di procedura civileart. 480 Codice di procedura civileart. 324 Codice di procedura civileart. 337 Codice di procedura civileart. 2495 Codice civile
Precedenti: 615155-01
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE Omessa distrazione delle spese di lite - Precetto - Legittimazione del difensore - Esclusione - Ratifica del cliente - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Nel caso in cui non sia stata disposta la distrazione delle spese di lite, il difensore non è legittimato ad intimare il precetto per il pagamento dei compensi professionali, in quanto privo del diritto di procedere ad esecuzione forzata, senza che, al riguardo, possa rilevare l'eventuale "ratifica ex tunc" da parte dell'assistito, atteso che la ratifica rende valido un atto compiuto, da chi non ne aveva il potere, per conto dell'apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest'ultimo, ma non può valere a trasferire il diritto dell'effettivo titolare in capo a colui che quell'atto ha invalidamente posto in essere in proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato nullo il precetto intimato dal difensore per le spese processuali liquidate in sentenza in favore della sua assistita, senza che ne fosse stata disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., nonostante la cliente si fosse costituita nel relativo giudizio di opposizione, dichiarando di ratificare l'operato del proprio legale).
Cass. civ. n. 21348/2025Sez. 3Rv. 675907-01
Riguarda ancheart. 93 Codice di procedura civileart. 479 Codice di procedura civileart. 480 Codice di procedura civileart. 1399 Codice civile
Precedenti: 661314-01, 656078-01
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