Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo penale - Misure cautelari personali - Ipotesi di aggravamento della misura disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello - Obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia - Mancata previsione - Lamenta violazione del diritto di difesa e asserita disparità di trattamento con i soggetti sottoposti ad aggravamento della misura prima della dichiarazione di apertura del dibattimento - Questione già esaminata nel suo nucleo essenziale e dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'obbligo di interrogare la persona nei cui confronti sia stato disposto l'aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento (peculiarità che persistono per l'intero corso del processo, a nulla rilevando che si versi in una delle fasi di passaggio tra i diversi gradi di giudizio) ed alla adeguatezza dei rimedi impugnatori de libertate apprestati nella fase successiva all'apertura del dibattimento. - Sulla manifesta infondatezza di questione analoga nel suo nucleo essenziale, vedi citata ordinanza n. 230/2005.
Processo penale - Misure cautelari personali - Ipotesi di aggravamento della misura disposto nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello - Obbligo di procedere all'interrogatorio di garanzia - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Questione identica ad altra già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona sottoposta ad aggravamento della misura cautelare, ai sensi del precedente art. 276, comma 1, nella fase compresa tra la pronuncia della sentenza di primo grado e l'inizio del giudizio di appello. Identica questione è stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 267 del 2008, successiva all'odierno provvedimento di rimessione, che ha ribadito la ragionevolezza della scelta legislativa e l'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale: l'odierno giudice a quo non ha prospettato argomenti di censura nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già scrutinati. -V., citata, ordinanza n. 267/2008. -Sull'adeguatezza dei rimedi impugnatori proponibili contro i provvedimenti restrittivi della libertà personale, v., citata, ordinanza n. 230/2005.
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - OBBLIGO DELL’INTERROGATORIO DI GARANZIA - ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE NELLA FASE DIBATTIMENTALE - OBBLIGO DI PROCEDERE ALL’INTERROGATORIO DI GARANZIA ANCHE PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano la fase del dibattimento ed alla adeguatezza del livello di garanzie de libertate apprestato in esso dal sistema.
Riguarda ancheart. 302 Codice di procedura penale
Processo penale - Esame di testimone “assistito” - Decesso in corso di dibattimento - Preclusione alla lettura, per impossibilità sopravvenuta, delle dichiarazioni rese dal teste nel corso delle indagini preliminari - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio di eguaglianza e del giusto processo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non consente di dare lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari da persona che nel corso del dibattimento ha assunto la veste di testimone "assistito", nel caso in cui ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. Infatti la carente descrizione della fattispecie 'a quo' non consente di valutare se nel caso in esame avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 238, comma 3, cod. proc. pen., che prevede l'acquisizione della documentazione di atti di altri procedimenti di cui è divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili.
Riguarda ancheart. 238 Codice di procedura penaleart. 197-bis Codice di procedura penaleart. 512 Codice di procedura penale
Oggetto della questione - Delimitazione.
Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità costituzionale espresso dal rimettente deve ritenersi circoscritto all'art. 302, giacché è solo a questo che può essere riferita la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso interrogatorio nel termine stabilito.
sentenza 95/2001massima n. 26138 Riguarda ancheart. 302 Codice di procedura penale
Processo penale - Interrogatorio - Obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato anche in caso di arresto avvenuto successivamente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio dell'inviolabilità della liberta' personale e del principio di eguaglianza - 'Ius superveniens' - Sopravvenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale della norma denunciata (sentenza n. 32 del 1999), e nuove disposizioni di legge in materia di interrogatorio di garanzia - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' riesamini - alla luce della sentenza della Corte n. 32/1999, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale parziale del primo comma della norma impugnata e del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, che ha modificato parzialmente la stessa - la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294 del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma e 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.
PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA CAUTELARE - IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA MISURA A PERSONA GIA' SOTTOPOSTA AD INTERROGATORIO NELL'UDIENZA DI CONVALIDA DEL FERMO - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI PROCEDERE A NUOVO INTERROGATORIO IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE CINQUE GIORNI DALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA - OMESSA PREVISIONE - MANCATA PREVISIONE, ALTRESI', DELLA PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA IN CASO DI INOSSERVANZA DI DETTO OBBLIGO - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, POSTE LE PIU' AMPIE POSSIBILITA' DIFENSIVE PREVISTE PER L'INTERROGATORIO DI GARANZIA DI CUI ALL'ART. 294, CO. 1, C.P.P. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo (in relazione all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen.), e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 13 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, nella parte in cui preclude al giudice di procedere all'"interrogatorio di garanzia" nei casi in cui abbia gia' interrogato l'arrestato o il fermato nel corso dell'udienza di convalida, in quanto - posto che la norma censurata risponde all'evidente, quanto ragionevole, esigenza di evitare un'inutile duplicazione di attivita' processuali, realizzandosi anticipatamente in sede di convalida le finalita' di garanzia poste a base dell'interrogatorio dell'imputato - il richiamo all'art. 293, comma 3, cod. proc. pen. appare inconferente, tenuto conto della diversita' delle situazioni poste a raffronto, ed in quanto l'interrogatorio in sede di convalida risulta, considerato il complessivo contesto in cui l'udienza relativa si svolge, in grado di soddisfare compiutamente l'esigenza di tutela dell'indagato anche con riferimento alla misura disposta, cosi' da escludere qualsivoglia lesione del diritto di difesa. - S. n. 192/1997.
sentenza 16/1999massima n. 24421 Riguarda ancheart. 13 d.lgs. 12/1991
PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELLA PERSONA IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - OBBLIGO DI PROCEDERE IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE CINQUE GIORNI DALL'INIZIO DI ESECUZIONE DELLA CUSTODIA, ANCHE DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESO CONTRASTO CON LE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE IN MATERIA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA SENT. N. 77/1997 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - "INTERROGATORIO DI GARANZIA" QUALE DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA ANCHE NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, in quanto - posto che con la sentenza n. 77 del 1997 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia" e dell'art. 302 stesso codice, "limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari" - una volta superate le ragioni ostative all'applicabilita' del regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, al di la' del limite della fase delle indagini preliminari, diviene contrastante, oltre che con il principio di eguaglianza, anche con il diritto di difesa, una norma che non estende tale dovere dalla fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fino al momento dell'inizio del dibattimento stesso, tanto piu' che l'intervallo di tempo fra trasmissione degli atti ed inizio del dibattimento puo' essere contrassegnato da un'estensione maggiore rispetto a quello che va dalla richiesta di rinvio a giudizio all'espletamento dell'udienza preliminare, con la conseguenza di rendere, in via di principio, ancor piu' irragionevole la diversita' di trattamento rispetto alla previsione gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre va tenuta presente la duplice precisazione, per un verso, che l'adempimento del dovere di interrogatorio introdotto dalla presente sentenza presuppone che non sia stata ancora instaurata la fase del giudizio, la quale, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e per l'immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione dell'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, e, per l'altro, che - siccome l'affermazione, costituzionalmente imposta, che l'interrogatorio di garanzia, oltre che un dovere del giudice, costituisce un diritto fondamentale della persona sottoposta alla custodia anche nella fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e fino all'inizio di questo, non comporta soluzioni necessitate quanto al giudice a cui affidare il compito di procedere all'interrogatorio e gli atti da utilizzare a tal fine, ne' in ordine al termine congruo entro cui l'interrogatorio deve essere effettuato e alle conseguenze connesse all'inosservanza del termine stesso (scelte, queste, attribuite alla discrezionalita' del legislatore, nel rispetto dei principi costituzionali affermati nella presente decisione) - in attesa dell'intervento legislativo, sara' il giudice a trarre dal sistema in vigore, come integrato dalla presente pronuncia, le soluzioni piu' corrette in ordine alla competenza, alle modalita' e al termine per l'osservanza del dovere di interrogatorio, nonche' a valutare, anche in relazione elle concrete situazioni processuali, incidenza, effetti e modo di operare della pronuncia medesima sulle misure cautelari in atto. - S. n. 77/1997.
sentenza 32/1999massima n. 24442 PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - IMPUTATO SOTTOPOSTO ALLA MISURA DELLA CUSTODIA CAUTELARE NELLA FASE PREDIBATTIMENTALE - OBBLIGO PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO DI PROCEDERE, NELLE FORME CAMERALI DI CUI ALL'ART. 469 C.P.P., AD INTERROGATORIO IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE CINQUE GIORNI DALL'ESECUZIONE DELLA CUSTODIA - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE, ALTRESI', DI PERDITA DI EFFICACIA DELLA MISURA IN CASO DI INOSSERVANZA DI DETTO OBBLIGO - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERVENTO SIA DELLA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA' N. 32 DEL 1999, SIA DELLO 'IUS SUPERVENIENS' (D.L. N. 29 DEL 1999) - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS' PER RIESAME DELLA RILEVANZA.
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' (Corte di Assise di Caltanissetta, Tribunali di Genova e Potenza) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 469, 294 e 302 cod. proc. pen., per un riesame della rilevanza alla luce sia della sentenza di illegittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 1, cod. proc. pen. n. 32/1999, sia dello 'ius superveniens' (art. 4 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, recante nuove norme in materia di competenza della Corte di Assise e di interrogatorio di garanzia). - S. n. 32/1999.
sentenza 90/1999massima n. 24569 Riguarda ancheart. 302 Codice di procedura penaleart. 469 Codice di procedura penaleart. 4 d.l. 29/1999
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI - INTERROGATORIO DELLA PERSONA IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - OBBLIGO DI PROCEDERVI IMMEDIATAMENTE, PENA L'ESTINZIONE DELLA MISURA, ANCHE DOPO LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANCATA PREVISIONE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA, LIBERTA' PERSONALE E DIRITTO DI DIFESA - SOPRAVVENUTE INNOVAZIONI, PER EFFETTO DI SENTENZA DI PARZIALE LEGITTIMITA' E DI DECRETO-LEGGE CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, NELLA NORMATIVA IN OGGETTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI PER NECESSARIO RIESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE.
Deve ordinarsi la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 294, comma 1, e 302, cod. proc. pen., in quanto non prevedono, riguardo alla persona in stato di custodia cautelare in carcere, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo di procedere immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, all'interrogatorio, pena l'estinzione della adottata misura. In seguito alla sentenza n. 32 del 1999 - con cui la Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l'art. 294, comma 1 - e alla successiva emanazione del decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 1999, n. 109) - il quale, dopo aver ridisegnato il regime dell'interrogatorio previsto dall'art. 294, in relazione alle diverse fasi del processo, e inserito, all'art. 4, due disposizioni transitorie, ha modificato, sotto vari altri aspetti, la precedente normativa - e' infatti necessario verificare se, alla stregua di tali sentenza e legge, la questione sia tuttora rilevante nei processi di provenienza. - V. S. n. 32/1999 (gia' citata nel testo).
Riguarda ancheart. 302 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE APPLICATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PREVISTA ESTINZIONE DELLA CUSTODIA IN CASO DI OMESSO INTERROGATORIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELL'IPOTESI DI APPLICAZIONE DELLA MISURA OLTRE LA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA CONTENUTA NELLA LEGGE DI DELEGA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, comma 1 e 24, comma 2, Cost. (anche in relazione all'art. 13 Cost.) gli artt. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia, e 302 cod. proc. pen., limitatamente alle parole "disposta nel corso delle indagini preliminari", in quanto - posto che l'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art. 294 ha ad esclusivo oggetto la verifica, da parte del giudice, della sussistenza e della permanenza delle condizioni legittimanti la custodia in un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico, assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una piu' limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato in liberta', ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno gravosa - l'omessa previsione che il predetto interrogatorio debba essere espletato anche quando la privazione della liberta' personale abbia inizio in epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m. e la "lacuna" che alla omessa effettuazione dell'interrogatorio medesimo nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire la perdita di efficacia della misura non risultano razionalmente giustificate dalla mera circostanza della diversita' della fase procedimentale, e, soprattutto, privano l'imputato "in vinculis" del piu' efficace strumento di difesa avente ad esclusivo oggetto la cautela disposta, tenuto anche conto che il diretto collegamento dell'interrogatorio di garanzia con la tutela della liberta' personale, attraverso un modello procedimentale costruito in funzione di verifica e di controllo, esclude la compatibilita' con il diritto di difesa di limiti al dovere di procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo di valutare se permangano le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste nei precedenti artt. 273, 274 e 275" (art. 294, comma 3). - V. S. nn. 384/1996, 71/1996, 45/1991. red.: S. Di Palma
sentenza 77/1997massima n. 23162 Riguarda ancheart. 302 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - INTERROGATORIO DELLA PERSONA SOTTOPOSTA A CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - OBBLIGO DI INTERROGATORIO ED ESTINZIONE DELLA MISURA CAUTELARE PER OMESSO INTERROGATORIO - LAMENTATA PREVISIONE SOLTANTO NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLA CUSTODIA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 cod. proc. civ., gia' dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sentenza n. 77 del 1997, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 34, comma secondo, Cost.. - S. n. 77/97. red.: Di Palma
Riguarda ancheart. 302 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI (NELLA SPECIE, ARRESTI DOMICILIARI) - TRASGRESSIONE ALLE PRESCRIZIONI IMPOSTE - SOSTITUZIONE O CUMULO CON MISURA COERCITIVA RICHIESTA DAL P.M. - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DELLA PREVENTIVA AUDIZIONE DEL DIFENSORE DEL SOTTOPOSTO ALLA MISURA - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 24, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 276 cod. proc. pen. - nella parte in cui prevede che, in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice puo' disporne la sostituzione o il cumulo con altra piu' grave senza dover sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero - in quanto, in generale, la garanzia della difesa e della parita' fra accusa e difesa comporta che il preventivo contraddittorio tra le ragioni dell'una e dell'altra debba essere garantito anche nel procedimento applicativo di misure cautelari personali coercitive, in tutti i casi in cui esso non contraddica le esigenze della loro concreta esecuzione; ed in quanto, in particolare, nei casi di applicazione iniziale di una misura nuova o di passaggio da una misura meno grave ad una piu' grave, anche a causa della violazione degli obblighi connessi alla misura meno grave, non e' ammissibile la presenza dell'indiziato o dell'imputato nel relativo procedimento, in ragione dell'intrinseca contraddizione che ne deriverebbe rispetto all'esigenza di salvaguardare l'imprevedibilita' della misura medesima, fermo restando che le garanzie della difesa, attraverso l'instaurazione del contraddittorio, sono solo rinviate e possono esplicarsi pienamente con la richiesta di riesame e l'eventuale appello. - S. n. 219/1994. red.: S. Di Palma
sentenza 63/1996massima n. 22207 Riguarda ancheart. 309 Codice di procedura penaleart. 291 Codice di procedura penaleart. 276 Codice di procedura penaleart. 292 Codice di procedura penaleart. 310 Codice di procedura penaleart. 299 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO DELL'ARRESTATO O DEL FERMATO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI DIVIETO DI INTERROGATORIO DA PARTE DEL PUBBLICO MINISTERO PRIMA DI QUELLO DEL GIUDICE, COME DISPOSTO NEL CASO DI INTERROGATORIO DELLA PERSONA IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 294, comma 6, cod. proc. pen. (come novellato dall'art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332) - nella parte in cui non prescrive che anche l'interrogatorio ad opera del pubblico ministero della persona arrestata nella flagranza del reato, al pari del (gia' previsto) interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, non possa procedere l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari - in quanto, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza - posto che l'interrogatorio (dell'arrestato), al quale puo' procedere 'ex' art. 388 cod. proc. pen. il p.m., ha una sua peculiarita', rispetto a quello ordinario (dell'indagato) ('ex' art. 364 cod. proc. pen.) ed a quello del soggetto sottoposto a misura cautelare ('ex' art. 294 cod. proc. pen.), rappresentata dal fatto che esso persegue una finalita' (oltre che investigativa) anche di garanzia alla luce della potesta', attribuita al p.m., di immediata liberazione dell'arrestato (artt. 389 cod. proc. pen. e 121 disp. att. cod. proc. pen.); e che l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare ad opera del g.i.p. (art. 294 cod. proc. pen.) non e' pienamente equiparabile a quello dell'arrestato da parte del g.i.p. medesimo in sede di udienza di convalida ('ex' art. 391 cod. proc. pen.), il primo perseguendo lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273-275 cod. proc. pen. ed il secondo quello di verificare se sussistono o meno le (del tutto diverse) condizioni che legittimano l'arresto - la non assimilabilita', da una parte, dell'interrogatorio del g.i.p. in sede di verifica della persistenza delle condizioni e delle esigenze della misura cautelare con l'interrogatorio del medesimo giudice in sede di giudizio sulla richiesta di convalida dell'arresto non accompagnata da richiesta di misura cautelare, e, d'altra parte, dell'ordinario interrogatorio del p.m. (art. 364 cod. proc. pen.) con quello, ad opera del medesimo organo, dell'arrestato (art. 388 cod. proc. pen.), rende insussistente tra le due situazioni comparate (interrogatorio dell'arrestato da parte del p.m. e del g.i.p. e interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare da parte dei medesimi organi), al di la' della loro innegabile contiguita', un'identita' sostanziale tale da imporre, per il rispetto del principio di eguaglianza, la medesima disciplina in ordine alla loro scansione temporale. - O. n. 267/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 11 legge 332/1995
PROCESSO PENALE - CUSTODIA CAUTELARE - ESECUZIONE DELLA MISURA DOPO IL RINVIO A GIUDIZIO - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI ESTINZIONE AUTOMATICA DELLA STESSA IN CASO DI MANCATO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO ENTRO CINQUE GIORNI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione per irrilevanza, in quanto l'ordinanza di rimessione e' stata emessa contemporaneamente al rigetto dell'istanza di liberazione, con il quale si e' esaurita la pendenza del sub-procedimento attivato con l'istanza, con conseguente ininfluenza della chiesta pronuncia sulla decisione in ordine a questa.
Riguarda ancheart. 302 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - INTERROGATORIO (NELLE INDAGINI PRELIMINARI) ED ESAME (NEL DIBATTIMENTO) DELL'IMPUTATO - FINALITA' E CARATTERI - DISTINZIONE - CONSEGUENTE DIVERSITA' DI DISCIPLINA.
Nel vigente codice di procedura penale sono nettamente distinti l'interrogatorio e l'esame dell'imputato. Il primo, regolato dagli artt. 64, 65, 66, 294, 363, 375 e 376, e' reso nella fase delle indagini preliminari ed e' considerato uno strumento di difesa che mira a garantire all'imputato l'esercizio effettivo del relativo diritto. L'esame dell'imputato, previsto nel dibattimento e regolato a sua volta, per i procedimenti innanzi al tribunale e per quelli innanzi al pretore, dagli artt. 567, 208, 503 e 506 cod. proc. pen., e' considerato un mezzo di prova e, per questa sua natura, e' subordinato alla richiesta o al consenso dello stesso imputato perche' possa valutare la convenienza della sua scelta e le conseguenze che ne derivano. Una volta effettuata la richiesta o prestato il consenso, inoltre, l'imputato ha la facolta' di non rispondere a singole domande, ma della mancata risposta si fa menzione nel verbale per l'eventuale apprezzamento da parte del giudice. Secondo la logica del sistema accusatorio, l'iniziativa della prova spetta alle parti: il giudice ha solo un ruolo di controllo e di sussidiarieta', con la facolta' di indicare i temi nuovi e le lacune da colmare.
Riguarda ancheart. 66 Codice di procedura penaleart. 375 Codice di procedura penaleart. 567 Codice di procedura penaleart. 208 Codice di procedura penaleart. 506 Codice di procedura penaleart. 363 Codice di procedura penalee altri 4