Art. 294 c.p.p.Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

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(( Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare)) se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332. 82 101 Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o della sua notificazione. L' interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facolta' di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. (( Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato. )) Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice,((o il presidente, nel caso di organo collegiale,)) qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

82

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia".

Corte costituzionale

101

La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1999, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere."

Testo vigente dal 24 aprile 1999 al 6 aprile 2001 · versione 99 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art294 · fonte su Normattiva