Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DELLA FACOLTA' DEL GIUDICE DI INTEGRARE LE PROVE CARENTI PER LA DIFESA - POSSIBILITA' SOLO IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI "TEMI NUOVI O INCOMPLETI" - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 64/1991 e 0. nn. 252/1991, 303/1991.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI - POSSIBILITA' DI PROPORLE SOLO SU IMPULSO DEL G.I.P. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA, TRATTANDOSI DI "PROCEDIMENTO ALLO STATO DEGLI ATTI" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Con il nuovo codice il legislatore ha inteso abolire la funzione inquisitoria del giudice nella fase anteriore al dibattimento. L'udienza preliminare e' stata percio' congegnata, nel suo regime ordinario, come un procedimento allo stato degli atti e non di cognizione piena (art. 421); ed e' solo per evitare le situazioni di stallo decisorio derivanti da incompletezza del materiale informativo offertogli che e' stato conferito al giudice il potere di promuovere il "supplemento istruttorio", concepito, peraltro, come regime eccezionale. Non viola, pertanto, il diritto di difesa il fatto che alle parti, in tale fase, non spetti un autonomo diritto alla prova che prescinde dalla valutazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti e dalla previa indicazione dei temi sui quali la prova puo' utilmente essere prospettata, cio' perche' i modi di esercizio e fruizione del diritto di difesa possono essere diversamente articolati in relazione alle speciali caratteristiche strutturali dei singoli procedimenti e nell'ordinaria configurazione del nuovo sistema processuale il diritto alla prova puo' esplicarsi pienamente nel dibattimento, ove sono escluse solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 422 c.p.p.).
sentenza 64/1991massima n. 11854 PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - IMPOSSIBILITA' DI DECIDERE ALLO STATO DEGLI ATTI - LIMITAZIONE DELLA INTEGRAZIONE PROBATORIA SOLO AD ALCUNI TIPI DI PROVE - LAMENTATA DISCRIMINAZIONE E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - IRRILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO E CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DELLA CENSURA.
L'integrazione probatoria consentita nell'udienza preliminare, per il caso in cui il giudice non ritenga di poter decidere allo stato degli atti circa il rinvio a giudizio od il proscioglimento, e' limitata dall'art. 422 cod. proc. pen. ad alcune prove tassativamente indicate (produzione di documenti, audizione di testimoni e consulenti tecnici, interrogatorio di persone imputate di reato connesso o collegato); e', invece esclusa per altre (confronti, ricognizioni, ispezione dei luoghi, ecc.). Tuttavia, poiche', nel caso di specie, l'integrazione probatoria richiesta concerne l'acquisizione di un oggetto (audiovisivo della Polizia di Stato) rientrante nell'ampia nozione di "documento" fornita dall'art. 234 del codice, e in quanto tale deve ritenersi consentita dalla suindicata norma, e' irrilevante ai fini del giudizio a quo, e quindi inammissibile, la censura, formulata in proposito, di discriminazione, nell'esercizio del diritto di difesa, di chi possa dimostrare l'assenza di responsabilita' solo attraverso le prove escluse.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SUPPLEMENTO ISTRUTTORIO - CARATTERE DI ECCEZIONALITA' - PRESUPPOSTI.
Come gia' rilevato dalla Corte, nell'impianto del nuovo codice di procedura penale il "supplemento istruttorio" previsto dall'art. 422 costituisce un regime eccezionale, che presuppone da parte del giudice una valutazione di incompletezza del materiale informativo offertogli ai fini della decisione sul rinvio a giudizio o sul proscioglimento, nonche' l'indicazione di "temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni" ed un giudizio di "manifesta (o evidente) decisivita'" ai suddetti fini delle prove su tali temi richieste dalle parti. - S. n. 64/1991.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DELLA DIFESA PER UN SEQUESTRO A FINI PROBATORI - INOTTEMPERANZA DA PARTE DEL P.M. - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISPORLO - CONSEGUENTE LAMENTATA DISCRIMINAZIONE TRA IMPUTATI IN CONTRASTO CON IL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Di fronte alla richiesta di sequestro di fonti di prova (nella specie: audiovisivo della Polizia di Stato) non acquisibili dalla difesa dell'indagato, che il pubblico ministero non abbia effettuato, ne' richiesto di effettuare, ben puo' il giudice dell'udienza preliminare, nonostante il contrario avviso del pubblico ministero, se ritenga decisiva l'acquisizione della prova ai fini del rinvio a giudizio o del proscioglimento, avvalendosi del potere sostitutivo previsto per le indagini preliminari dall'art. 368 cod. proc. pen., emanare l'ordine di esibizione o disporre senz'altro il sequestro. Cade quindi la censura di discriminazione tra imputati - a seconda che le prove a discarico siano o meno nella loro disponibilita' - e di violazione, nel secondo caso, del diritto di difesa, avanzata sul presupposto che nel caso in questione tale potere non spettasse al giudice dell'udienza preliminare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 422 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI - AUTONOMIA - OMESSA PREVISIONE - POSSIBILITA' DI PROPORLE SOLO SU IMPULSO DEL G.I.P. - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA DI PROCEDIMENTO ALLO STATO DEGLI ATTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
L'udienza preliminare e' stata congegnata come un procedimento allo stato degli atti e non come strumento di accertamento della verita' materiale, cioe' come una fase processuale e non di cognizione piena, nella quale la funzione del giudice non consiste in una valutazione di tipo prognostico sulle prospettive di condanna o di assoluzione dell'imputato, ma in un controllo sulla legittimita' della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero: con la conseguenza che deve ritenersi coerente a tale impostazione il fatto che spetti al giudice, al solo fine di evitare situazioni di stallo decisorio, individuare "temi nuovi o incompleti" il cui accertamento risulti decisivo a detti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 422 c.p.p., in parte qua). - Nello stesso senso, su identica questione: S. n. 64/1991.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - NOMINA DI PERITO DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non costituisce violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione la mancata previsione nell'art. 422 del codice di procedura penale della possibilita' di nomina di un consulente tecnico d'ufficio (recte, perito) da parte del giudice (anche su sollecitazione delle parti), non potendo tale scelta ritenersi irragionevole, tenuto conto della natura e della funzione dell'udienza preliminare (v. massima A), le quali hanno indotto il legislatore delegato a limitare il "supplemento istruttorio" solo a taluni mezzi di prova, con esclusione di altri (tra cui, appunto, le perizie, i confronti, ecc.). (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., dell'art. 422 c.p.p., in parte qua).
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE PARTI - AUTONOMIA - OMESSA PREVISIONE - POSSIBILITA' DI PROPORLE SOLO SU IMPULSO DEL G.I.P. - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 64/1991 e O. n. 252/1991.
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - CITAZIONE AUTONOMA DA PARTE DEL P.M. PER "AUDIZIONE DEL VERBALIZZANTE" E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DA PARTE DEL G.I.P. - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA DI PROCEDIMENTO "ALLO STATO DEGLI ATTI" - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La natura e la funzione dell'udienza preliminare (procedimento "allo stato degli atti") hanno indotto il legislatore delegato a limitare l'eventuale "supplemento istruttorio", con scelta che non puo' ritenersi irragionevole, soltanto ad alcuni mezzi di prova, con esclusione di altri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma, Cost, dell'art. 422, primo e secondo comma, c.p.p.). - Sulla questione della nomina del C.T.U., l'ord. n. 252/1991 (massima B).
PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - ISTANZE ISTRUTTORIE DELLE PARTI - RICHIESTA 'EX NOVO' DI CONSULENZA TECNICA - OMESSA PREVISIONE - POTERE DEL P.M. DI CHIEDERE, IN SEDE DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO AL G.I.P., PER CHIARIMENTI SULLA NOTIZIA 'CRIMINIS', LA CITAZIONE DEL VERBALIZZANTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - OMESSA PREVISIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate manifestamente infondate. - O. nn. 252/1991 e 303/1991.
Riguarda ancheart. 421 Codice di procedura penaleart. 416 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PERIZIA PSICHIATRICA SULL'IMPUTATO - POSSIBILITA' CHE IL GIUDICE LA DISPONGA DI UFFICIO NELLA SOLA IPOTESI DI INFERMITA' MENTALE SOPRAVVENUTA E NON INVECE, PER ACCERTARE, NEL CORSO DELL'UDIENZA PRELIMINARE, L'INFERMITA' MENTALE DELL'IMPUTATO AL MOMENTO DEL FATTO REATO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per carente motivazione sulla rilevanza nonche' per essere stata proposta in via astratta e meramente eventuale, avendo il giudice rimettente ignorato del tutto la possibilita' di accertare l'eventuale difetto d'imputabilita' dell'imputato mediante il meccanismo d'integrazione probatoria previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale. - Sulla sostanziale diversita' delle situazioni poste a confronto: S. nn. 23/1979 e 127/1979.
Riguarda ancheart. 70 Codice di procedura penale