Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Azione e difesa (diritti di) - In genere - Processo penale - Scelta dei riti alternativi - Modalità di esercizio del diritto di difesa (nella specie: illegittimità costituzionale delle disposizioni che, nell'interpretazione assurta a diritto vivente, escludono, allo scadere del termine a difesa eventualmente richiesto nel giudizio direttissimo, che l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta). (Classif. 031001).
La possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato - assistito dal proprio difensore - con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero. ( Precedenti: S. 174/2022 - mass. 44928; S. 146/2022; S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 273/2014 - mass. 38198). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 24 Cost., gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, cod. proc. pen., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Gli avvisi disciplinati dalle norme censurate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica - la cui natura è considerata inderogabile dalla giurisprudenza di legittimità -, costituiscono imprescindibili adempimenti cui il giudice è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell'esercizio di essenziali prerogative difensive dell'imputato, in una fase caratterizzata da una marcata contrazione dei tempi processuali, che rende non sempre agevole distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale. Incontestata, pertanto, la natura essenziale del termine a difesa rispetto all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui esso vale unicamente per la prosecuzione della fase dibattimentale del giudizio direttissimo, anziché in vista delle scelte che l'imputato ha la facoltà di compiere sull'accesso ai riti alternativi, lede il parametro evocato perché la scelta dell'imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio direttissimo, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa , senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi , il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio, consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. ( Precedenti: S. 41/2022 - mass. 44624; S. 68/2021 - mass. 43804; S. 113/2020 - mass. 43326; O. 254/1993 - mass. 19775 ).
Riguarda ancheart. 451 Codice di procedura penale
STRANIERO - REATO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DEL QUESTORE DI LASCIARE IL TERRITORIO NAZIONALE - ARRESTO IN FLAGRANZA OBBLIGATORIO - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 13 della legge n. 189 del 2002, censurato, in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter della medesima disposizione, ovvero l’inottemperanza dello straniero all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurato, per le medesime ragioni, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto.
sentenza 83/2005massima n. 29238 Riguarda ancheart. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 13 legge 189/2002
STRANIERO - REATO DI RIENTRO NEL TERRITORIO DELLO STATO SENZA AUTORIZZAZIONE - ARRESTO E RITO DIRETTISSIMO - CONVALIDA - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE E NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE - OBBLIGO - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN RIFERIMENTO AL CITTADINO, LESIONE DI DIRITTI INVIOLABILI GARANTITI DA TRATTATI INTERNAZIONALI, DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO ANCHE IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO, DELLA LIBERTÀ PERSONALE, DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE PROSPETTATA DA RIMETTENTE CHE SI È SPOGLIATO DEL PROCESSO, NONCHÉ INCERTA INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale e dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del medesimo decreto, prevede l’arresto dell’autore del fatto e che si proceda con il rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere all’atto della convalida il nulla osta all’espulsione e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere. Il giudice 'a quo', infatti, - avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto e, ritenendo che per tali ragioni non si potesse instaurare il giudizio direttissimo, ed avendo ordinato “la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con rito ordinario”, - si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale; inoltre, la carente e generica descrizione della fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel giudizio 'a quo' della questione medesima. - Sentenza citata n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.
sentenza 90/2005massima n. 29245 Riguarda ancheart. 13-comemodificato d.lgs. 286/1998
STRANIERO - REATO DI INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO - RITO DIRETTISSIMO - CONVALIDA DELL’ARRESTO - OBBLIGO DI NULLA OSTA ALL’ESPULSIONE E SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO, DEI PRINCIPI IN TEMA DI ESERCIZIO DELL’AZIONE PENALE E DELLA GIURISDIZIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE CHE SI È SPOGLIATO DEL PROCESSO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 Cost., del combinato disposto dell'art. 558 cod. proc. pen. e degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede che per la contravvenzione di ingiustificato trattenimento nel territorio dello Stato di cui all'art. 14, comma 5-ter, si procede con rito direttissimo, imponendo al giudice di concedere, all'atto della convalida, il nulla osta all'espulsione (non ricorrendo le «inderogabili esigenze processuali» di cui all'art. 13, comma 3, a sua volta richiamato dal comma 3-bis) e di pronunciare sentenza di non luogo a procedere (a norma dell'art. 13, comma 3-quater, atteso che la presentazione dell'arrestato al giudice del dibattimento 'ex' art. 558 cod. proc. pen. non costituisce provvedimento che dispone il giudizio), in quanto il Tribunale, avendo sospeso il giudizio di convalida dell'arresto e, rilevato che per tale reato non si poteva fare luogo al giudizio direttissimo, la cui celebrazione presuppone l'avvenuta convalida dell'arresto, avendo ordinato «la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con il rito ordinario», si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme della cui legittimità costituzionale dubita. - Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza per essersi il giudice remittente spogliato del processo: sentenza n. 223/2004 e ordinanza n. 332/2004.
sentenza 97/2005massima n. 29256 Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
STRANIERO - INGIUSTIFICATO TRATTENIMENTO NEL TERRITORIO DELLO STATO - ESPULSIONE IMMEDIATA - RIENTRO PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - SUBORDINAZIONE AD UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO DEL QUESTORE - SOPRAVVENUTE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E DISCIPLINA LEGISLATIVA INCIDENTI SUL QUADRO NORMATIVO COMPLESSIVO DI RIFERIMENTO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce dei sopravvenuti mutamenti del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, e «di conseguenza» l'art. 13, commi 3 e 13, e l'art. 17 del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevedono l'immediata espulsione, con accompagnamento coattivo alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale per i reati di cui ai citati artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, prima che tale procedimento sia definito e indipendentemente dal suo esito, subordinando, altresì, ad autorizzazione del questore il rientro nel territorio dello Stato dell'imputato espulso ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione; b) l'art. 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede l'automatico rilascio, da parte del giudice, del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione, mediante accompagnamento immediato alla frontiera, dello straniero sottoposto a procedimento penale, in riferimento agli artt. 3, 10, 13 24 e 111 della Costituzione; c) il combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale e degli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui impediscono, rispetto alla maggior parte dei reati commessi da stranieri espulsi – e comunque rispetto al reato di cui al comma 5-ter dell'art. 14 – che i giudizi direttissimi instaurati davanti al giudice monocratico nei confronti di detti soggetti si concludano con una decisione di merito in riferimento agli artt. 10, 13 (parametro indicato solo in motivazione), 24, 101 e 111 della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con sentenza n. 223 del 2004, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost., l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui stabiliva che per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo, è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. Di seguito a tale pronuncia, il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, in legge 12 novembre 2004, n. 271, ha mutato il trattamento sanzionatorio delle fattispecie criminose di illegale rientro e di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, di cui agli artt. 13, comma 13, e 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, trasformandole da contravvenzioni in delitti puniti con la reclusione da uno a quattro anni – configurazione che consente, ai sensi dell'art. 280 cod. proc. pen., l'applicazione di misure coercitive – fatta eccezione per l'ipotesi dell'ingiustificato trattenimento nel caso di espulsione disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, la quale mantiene l'originaria natura contravvenzionale (commi 2-ter e 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge n. 241 del 2004, aggiunti dalla legge di conversione). Correlativamente, è stata ripristinata – per le ipotesi di ingiustificato trattenimento che hanno assunto connotazione delittuosa – la misura dell'arresto obbligatorio (comma 5-quinquies, terzo periodo, dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 241 del 2004). La decisione della Corte e la novella legislativa dianzi indicate – pur non incidendo direttamente né sulla previsione in forza della quale per i reati considerati si procede con giudizio direttissimo, né sulla disciplina dell'espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale – hanno comportato mutamenti della cornice sistematica e delle concrete modalità operative dei meccanismi normativi sottoposti a scrutinio di costituzionalità.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 17 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO DELLO STRANIERO ESPULSO - RICHIESTA DEL TERMINE A DIFESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CONVALIDA - INIDONEITÀ DEL MECCANISMO PROCESSUALE PREVISTO DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 1998 A GARANTIRE L’EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA DELL’IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ TRA LE PARTI - SOPRAVVENUTO MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE REMITTENTE.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice remittente, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e, «di conseguenza», dell'art. 17 della «medesima legge» ('recte': del medesimo decreto legislativo) e dell'art. 558 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudice possa negare il nulla osta all'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di terzi o all'interesse della persona offesa, e non pure per esigenze attinenti al diritto di difesa dell'imputato, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 17-modificati d.lgs. 286/1998
STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - REATO DI TRATTENIMENTO, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NEL TERRITORIO DELLO STATO IN VIOLAZIONE DELL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO, ENTRO IL TERMINE DI CINQUE GIORNI, IMPARTITO DAL QUESTORE - ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA - RITO DIRETTISSIMO - OBBLIGO PER IL GIUDICE DI PRONUNCIARE SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE (A FRONTE DELL’ESPULSIONE DELLO STRANIERO) - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RILEVANZA DELLA QUESTIONE MERAMENTE FUTURA E IPOTETICA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell’art. 558 del codice di procedura penale, censurati in riferimento agli artt. 2, 3, 10, secondo comma, 24 e 111 della Costituzione. L’art. 13 suindicato stabilisce che, a differenza di quanto disposto per il rito direttissimo monocratico, all’esito della convalida dell’arresto il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione amministrativa dello straniero dallo Stato, pronunci sentenza di non luogo a procedere, se non è stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio: dal momento che il rimettente si trova ancora nella fase della convalida dell’arresto, prodromica alla celebrazione del rito direttissimo, e nell’ordinanza di rimessione non ha specificato né se ha rilasciato il nulla osta all’espulsione né se l’espulsione è effettivamente avvenuta, la rilevanza della questione nel giudizio a quo appare meramente futura ed ipotetica.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Reato di inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale - Arresto in flagranza obbligatorio - Giudizio di convalida - Contestuale previsione del giudizio direttissimo e della necessaria concessione del nulla osta all’espulsione con conseguente sentenza di non luogo a procedere - Lamentata lesione dei principi sul giusto processo e compressione della giurisdizione - Questione rimessa da giudice che si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme censurate - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-'bis', 3-'quater', e 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, prevede il ricorso al giudizio direttissimo, in caso di arresto in flagranza per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, dall’altro lato invece impone al giudice di concedere, all’atto della convalida dell’arresto, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza di non luogo a procedere. Dall'ordinanza di rimessione, infatti, emerge che il rimettente – avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quindi ordinato "la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario", – si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Straniero - Espulsione dal territorio nazionale - Trattenimento senza giustificato motivo nel territorio dello stato - Arresto obbligatorio in flagranza - Giudizio di convalida dell’arresto - Nulla osta all’espulsione e pronuncia di sentenza di non luogo a procedere - Lamentata lesione del diritto di difesa, del principio del giusto processo, dell’esercizio dell’azione penale, dell’esercizio della giurisdizione - Avvenuta restituzione degli atti da parte del rimettente al pubblico ministero - Impossibilità di fare applicazione nel giudizio 'a quo' delle norme censurate - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 558 del codice di procedura penale, nonché degli artt. 13, commi 3, 3-'bis', 3-'quater', e 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevate in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, nella parte in cui, da un lato, prevede il ricorso al giudizio direttissimo, in caso di arresto in flagranza per il reato di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, dall’altro lato invece impone al giudice di concedere, all’atto della convalida dell’arresto, il nulla osta all’espulsione e di pronunciare, quindi, sentenza di non luogo a procedere. Dall'ordinanza di rimessione, infatti, emerge che il rimettente – avendo sospeso il giudizio di convalida dell’arresto in relazione al reato di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998 e quindi ordinato "la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda, per questo reato, con il rito ordinario", – si è spogliato del processo e non può più fare applicazione delle norme in relazione alle quali ha sollevato la questione di legittimità costituzionale. - V., in termini, sentenza n. 223/2004.
Riguarda ancheart. 13 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.art. 14 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - PERSONA OFFESA - NOTIFICA DELLA CITAZIONE - LAMENTATA ESIGUITA' DEL TERMINE ( 5 GG.) - PRECLUSIONE DI FATTO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE E DI CITARE IL RESPONSABILE CIVILE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL RESPONSABILE CIVILE, NONCHE' RISPETTO AL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere la soluzione della stessa costituzionalmente obbligata, ma rimessa alla discrezionalita' legislativa. - V. S. n. 453/1992 e, per l'estensione in via interpretativa dei termini dell'imputato al responsabile civile, sent. n. 430/1992. - Per la riformulazione complessiva del regime dei termini per comparire e' in corso un'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia costituita da un disegno di legge recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile" (Senato della Repubblica, XI legislatura, disegno di legge n. 1087, comunicato alla Presidenza il 18 marzo 1993), con il quale si dovrebbe prevedere (art. 3, sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice di procedura penale) che "Il decreto e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio". red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 8/1994massima n. 20607 Riguarda ancheart. 83 r.d. 1399/1930
A. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - GIUDIZIO IMMEDIATO - NOTIFICA DELLA CITAZIONE DELLA PERSONA OFFESA - TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA DATA DELL'UDIENZA ANZICHE' DI QUARANTACINQUE COME PREVISTO PER LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE ALL'IMPUTATO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE RISOLUBILE, COME GIA' STATUITO IN PRECEDENTE SENTENZA, SOLO IN SEDE LEGISLATIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' - PROPOSTO AMPLIAMENTO DEL SUDDETTO TERMINE IN RECENTE DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO IN SENATO.
Manifesta inammissibilita' della questione, dovendo ribadirsi che, come si e' gia' statuito in precedente sentenza, poiche' le soluzioni possibili al fine di porre il necessario rimedio al regime predisposto, dalla disposizione impugnata, si profilano come discrezionali, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza della Corte costituzionale, ma deve essere affidata al legislatore, mentre va dato atto che tra le modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento pretorile, formulate nel disegno di legge n. 1087, comunicato alla presidenza del Senato il 18 marzo 1993, si prevede, nell'art. 3 (sostitutivo degli artt. 555 e 558 ed abrogativo degli artt. 556, 557 e 559 del codice) che "il decreto di citazione e' notificato all'imputato, al suo difensore e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio". - S. n. 453/1992. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 11/1994massima n. 20613 PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PROCEDURA DI OBLAZIONE - ISTANZA PRESENTATA OLTRE IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - RITENUTA SUBORDINAZIONE AL CONSENSO VINCOLANTE DEL P.M. - SUPPOSTA IMPOSSIBILITA' DI RINNOVARE TALE ISTANZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA - QUESTIONE BASATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Solo il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, puo' - pur in presenza delle condizioni richieste dalla legge - non ammettere l'interessato alla procedura di oblazione. Pertanto la decisione sulla domanda di oblazione non rimane in alcun modo preclusa dalle determinazioni del pubblico ministero che non assumono mai carattere vincolante. La domanda di oblazione, inoltre, puo' essere proposta anche in un momento successivo alla scadenza dei quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione e fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli art. 557 e 558 cod.proc.pen. e 141 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevate, in riferimento all'art. 3, in base alla interpretazione delle norme impugnate che la Corte ha respinto).
sentenza 58/1992massima n. 17959 Riguarda ancheart. 557 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - PERSONA OFFESA - CITAZIONE PER IL GIUDIZIO - TERMINE MINIMO DI CINQUE GIORNI - LAMENTATA INCONGRUITA' CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI PARI CONDIZIONE RISPETTO ALL'IMPUTATO E COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSENZA DI UNA SOLUZIONE COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA (DATA LA IMPOSSIBILITA' DI FAR RICHIAMO AL TERMINE PREVISTO PER L'IMPUTATO) - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nel procedimento pretorile il termine minimo di cinque giorni dalla data fissata per il dibattimento per la citazione della persona offesa puo' in taluni casi vanificare, di fatto, il diritto di costituirsi parte civile soprattutto quando sia in gioco la citazione del responsabile civile; tuttavia il richiamo del giudice 'a quo' al termine stabilito per l'imputato dall'art. 555, terzo comma, cod.proc.pen., non e' riferibile all'offeso del reato, non solo per l'evidente diversita' delle rispettive posizioni ma anche perche' tale prescrizione e' collegata alla facolta' per l'imputato di accedere, entro i quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione, ai riti alternativi destinati alla deflazione del dibattimento. Pertanto, in mancanza di un "tertium comparationis" ricavabile dal sistema, e quindi di una soluzione costituzionalmente obbligata, la scelta del termine congruo per la citazione della persona offesa nel giudizio pretorile non appartiene alla competenza della Corte, ma deve essere affidata alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 558, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione).
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - NOTIFICA DELLA CITAZIONE DELLA PERSONA OFFESA - TERMINE DI CINQUE GIORNI DALLA DATA DELL'UDIENZA ANZICHE' DI QUARANTACINQUE COME PREVISTO PER LA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE ALL'IMPUTATO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto, l'incidente di costituzionalita' essendo stato promosso ai fini della decisione, da parte del giudice a quo, su una eccezione di tardivita' opposta riguardo ad una lista testimoniale presentata dalla parte civile dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 468, primo comma, cod.proc.pen., e percio' da ritenersi preclusa ai sensi dell'art. 79, terzo comma, st.cod., era nei confronti di queste disposizioni e non di quelle impugnate, in seguito all'avvenuta tempestiva costituzione dalla stessa parte civile nel caso non piu' applicabili, che si sarebbe dovuto richiedere il sindacato della Corte.
Riguarda ancheart. 555 Codice di procedura penale