Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ASSISTENZA FAMILIARE (DELITTI CONTRO LA) - CONDOTTA CONTRARIA ALLA MORALE DELLA FAMIGLIA - PROCEDIBILITA' A QUERELA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La diversa rilevanza dei reati attinenti ai rapporti familiari al fine della scelta delle modalita` di impulso processuale e` materia di politica legislativa e sfugge a censure di legittimita` costituzionale sotto l'aspetto della conformita` all' art. 29 Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 29 Cost. - dell'art. 570 cod.pen. che prevede la procedibilita` a querela per il reato di condotta contraria alla morale della famiglia). - cfr. sent. n. 46/1970.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MANCATA PREVISIONE DI CAUSE DI ESTINZIONE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost., dell'art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), censurato per la mancata previsione "di una causa di estinzione del reato e non di una causa di non punibilita' dello stesso", in quanto il giudice a quo ha motivato mediante il semplice rinvio alla motivazione di altra ordinanza in precedenza emesse, con cio' violando il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ABBANDONO DEL DOMICILIO DOMESTICO - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELL'ANTERIORE PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, 29, 31, 70 e 101 Cost. - dell'art. 570, comma primo, cod. pen., nella parte in cui tale norma considera penalmente illecita la condotta del coniuge che abbandona il domicilio coniugale; della medesima disposizione, anche con riguardo all'altra previsione di reato in essa contemplata, cioe' la condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie; dello stesso art. 570, primo comma, e dell'art. 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui, dal loro combinato disposto, viene punito l'abbandono del domicilio domestico, a meno che l'allontanamento della residenza familiare segua alla presentazione di un ricorso per separazione. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione e' infatti entrata in vigore la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche del sistema penale), il cui art. 90 ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dal citato art. 570, comma primo, precedentemente perseguibile d'ufficio, e, di conseguenza. si rende necessario che i giudici a quibus riesaminimo la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Riguarda ancheart. 146 Codice civile
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ALLONTANAMENTO DALLA RESIDENZA FAMILIARE - OMESSA PREVISIONE DELL'AVVENUTA RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI QUALE CAUSA DI NON PUNIBILITA' DEL REATO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - NON PUNIBILITA' DELLA VIOLAZIONE, MEDIANTE ABBANDONO DEL DOMICILIO, DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA INERENTI ALLA QUALITA' DI CONIUGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, PARITA' DEI CONIUGI E TUTELA DELLA FAMIGLIA - IUS SUPERVENIENS - PROCEDIBILITA' A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA IN LUOGO DELLA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 31 Cost. - dell'art. 570, primo comma, cod. pen., nella parte in cui tale norma non prevede quale causa di non punibilita' del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi, e del combinato disposto degli artt. 570, primo comma, cit. e 146, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui punisce la violazione, mediante abbandono del domicilio, degli obblighi di assistenza inerenti alla qualita' di coniuge, salvo il caso in cui l'allontanamento dalla residenza familiare segua alla presentazione di una delle domande di cui al detto art. 146 (separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili), essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, la legge 24 novembre 1981, n. 689 (contenente modifiche al sistema penale), che, all'art. 90, ha reso procedibile soltanto a querela della persona offesa il reato previsto dall'art. 570, primo comma, cod. pen., precedentemente perseguibile d'ufficio, per cui si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa.
Riguarda ancheart. 146 Codice civile
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 13, PRIMO COMMA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La sanzione penale prevista dall'art. 570, c.p. trova sufficiente giustificazione nell'interesse pubblico all'osservanza dei comportamenti necessari a mantenere integra la compagine familiare, come e' stato ampiamente messo in rilievo nella sentenza n. 46 del 1970, dalla quale non vi e' motivo di discostarsi. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale in riferimento agli artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo comma, e 29, secondo comma, 2, 3, della Costituzione.
PENA - LEGALITA' DELLA PENA - COSTITUZIONE, ART. 25, SECONDO COMMA - INDIVIDUAZIONE DEL FATTO-REATO MEDIANTE RICORSO A CONCETTI EXTRAGIURIDICI DIFFUSI NELLA COLLETTIVITA' IN CUI IL GIUDICE OPERA - NON VIOLA IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE.
Non contraddice ne' al principio di legalita' della pena ne' a quello di eguaglianza il fatto che il legislatore ricorra per l'individuazione di un fatto-reato a concetti extragiuridici diffusi o generalmente compresi nella collettivita' in cui il giudice opera.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Riguardo alla censura di violazione degli artt. 2 e 29, interpretati nel senso che sarebbe da rilasciare ai coniugi l'autodeterminazione dei propri rapporti o l'autorganizzazione da essi ritenuta meglio idonea ad assicurare l'unita' della famiglia, e di conseguenza escludersi la procedibilita' di ufficio sancita dall'art. 570, deve farsi riferimento alla discrezionalita' del legislatore nello stabilire i modi e le forme del perseguimento delle violazioni degli obblighi di assistenza verso la famiglia, rimanendo al giudice costituzionale solo l'accertamento che gli uni e le altre non contrastino con l'esigenza della ragionevolezza.
FAMIGLIA - UNITA' DELLA FAMIGLIA - ABBANDONO - SEPARAZIONE PERSONALE PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE.
E' evidente il contrasto dell'abbandono con l'esigenza dell'unita' della famiglia. Ne' vale asserire in contrario che l'abbandono attesta l'avvenuta rottura dell'unita' spirituale, di fronte alla quale non ha senso l'imposizione dell'obbligo della coabitazione, poiche' proprio in considerazione dell'insorgenza di siffatte situazioni sono dettate le disposizioni degli artt. 150 e seguenti cod. civ., relative all'istituto della separazione personale.
Riguarda ancheart. 150-ess r.d. 262/1942
LIBERTA' PERSONALE E DI CIRCOLAZIONE - LIMITI DERIVANTI DA ASSOGGETTAMENTO A ORDINAMENTI SPECIALI - FONDAMENTO.
I limiti alla liberta' personale e di circolazione derivano, nel caso dell'art. 570 c.p., come in ogni altro caso di assoggettamento a ordinamenti speciali, dalla necessita' di adempimento dei doveri ad esso assoggettamento inerenti.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - AUTONOMIA DELLA FATTISPECIE IVI PREVISTA.
All'insorgenza del reato ex art. 570 c.p. non e' sufficiente il solo fatto del sottrarsi di un coniuge al dovere della coabitazione con l'altro, occorrendo invece che l'abbandono, pel suo carattere ingiustificato e definitivo, riveli la volonta' di non piu' adempiere gli obblighi dell'assistenza; da intendere pertanto in un senso specifico, non identificantesi necessariamente con l'omissione di qualcuno dei vari comportamenti imposti dagli artt. 143 e seguenti del codice civile. Dal che si deduce che deve rimanere affidato alla discrezionalita' del legislatore sottoporre a diverso trattamento la violazione dell'uno o dell'altro degli obblighi stessi. Non puo' pertanto essere ritenuto paradossale, che alle relazioni adulterine (le quali pure possono considerarsi contrastanti con il dovere di assistenza, se intenso in senso ampio) si facciano corrispondere solo sanzioni civili, per effetto delle sentenze di questa Corte n. 126 del 1968 e n. 147 del 1969, le quali hanno fatto cadere gli artt. 559 e 560 del c.p.; e cio' fino a quando la legge non dovesse disporre diversamente. L'autonomia della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 570 risulta appunto confermata dalla considerazione dell'ovvia applicabilita' di quest'ultimo, ove alla infedelta' si accompagnasse il non adempimento dell'assistenza.
REATI E PENE - DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - COD. PEN., ART. 570 PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 13, PRIMO COMMA, 25, SECONDO COMMA, E 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, primo comma, del codice penale, sollevata in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 29 Cost., e gia' decisa con la sentenza n. 42 del 24 febbraio 1972.
FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - COD. PEN., ART. 570, IN RELAZIONE ALL'ART. 145 DEL COD. CIVILE - OBBLIGO DEL MANTENIMENTO TRA CONIUGI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO EX ART. 145 - ILLEGITTIMITA' DI QUESTO GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570 del codice penale, in relazione all'art. 145 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Infatti, a seguito della sentenza della Corte n. 133 del 1970, per cui ogni coniuge e' obbligato a mantenere l'altro coniuge solo se questi non ha mezzi sufficienti, e' venuta meno la ragione del prospettato contrasto con l'art. 3 della Costituzione invocata in sede di applicazione dell'art. 570 c.p..
sentenza 6/1971massima n. 5372 Riguarda ancheart. 145 Codice civile
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - MANCATA DETERMINAZIONE DELL'ATTIVITA' MATERIALE DELITTUOSA DEGLI IMPUTATI EX ART. 570 DEL COD. PENALE - IRRILEVANZA - INDICAZIONE DELL'AVVENUTA SOTTOPOSIZIONE A GIUDIZIO PER IL REATO IN ORDINE AL QUALE LA QUESTIONE E' SOLLEVATA - SUFFICIENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
E' infondata l'eccezione d'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale in via incidentale proposta sul presupposto che nella specie manchi la determinazione dell'attivita' materiale delittuosa degli imputati ricadente sotto la norma incriminatrice denunciata (art. 570, cod. pen.), essendo sufficiente, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito della rilevanza, che risulti dall'ordinanza il fatto dell'avvenuta sottoposizione a giudizio dell'imputato per il reato in ordine al quale la questione e' sollevata.
FAMIGLIA - SOCIETA' NATURALE - AUTONOMIA - LIMITI - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - PUNIZIONE COME REATO PROCEDIBILE DI UFFICIO - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 29, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' da escludere che interventi autoritativi in ordine alla gestione della famiglia concepita come "societa' naturale" siano consentiti solo al fine di assicurare l'unita' del suo nucleo: infatti la stessa Costituzione, all'art. 30, dispone che la legge puo' provvedere a che siano assolti i compiti di spettanza dei genitori nel caso di una loro incapacita' di adempierli - allontanando, se del caso, i figli minori dalla famiglia - e le stesse ordinanze di rimessione finiscono col convenire che l'autonomia da esse richiamata debba venir meno quando il suo esercizio sia tale da determinare un contrasto con i fini dello Stato. E' conseguentemente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, proposta in riferimento all'art. 29, primo comma, che riconosce la famiglia come societa' naturale a carattere originario.
FAMIGLIA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - INCRIMINAZIONE COME REATO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ASSERITO PREGIUDIZIO PER L'UNITA' FAMILIARE - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NELLA SCELTA DEL MODO DI PROCEDIBILITA' DEL REATO - COD. PEN., ART. 570, PRIMO COMMA - NON VIOLA L'ART. 29, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 570, codice penale, nella parte in cui stabilisce la perseguibilita' d'ufficio del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sollevata in riferimento all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, sul presupposto che la procedibilita' ex officio dell'azione penale arrechi pregiudizio all'unita' familiare, facendo venir meno gli effetti riparatori di una riconciliazione fra i coniugi che abbia a verificarsi prima del giudizio. Poiche' non sussistono elementi cosi' decisivi da fornire un sicuro criterio atto a vincolare il legislatore (sotto il riguardo della preservazione dell'unita' della famiglia voluta garantire dalla Costituzione) nella scelta del modo di procedibilita' per reato in esame, tale scelta deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali di politica legislativa insindacabili in questa sede.
EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - CODICE PENALE, ART. 570, PRIMO COMMA - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 13, PRIMO COMMA, 16, PRIMO COMMA, E 29 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 570, comma primo, codice penale, non punisce la moglie che si rifiuti di seguire il marito nella residenza da costui fissata, o che abbandoni il domicilio domestico, ma il coniuge (sia marito o moglie) il quale, mediante il citato rifiuto o abbandono, si sottrae all'obbligo fondamentale della societa' familiare consistente nella reciproca assistenza morale e materiale. Pertanto, l'art. 570 cod. pen. non viola il principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 Cost.; allo stesso modo non puo' essere ritenuto sussistente il contrasto con gli artt. 13, primo comma, e 16, primo comma, Cost. atteso che l'inviolabilita' della liberta' personale e della liberta' di circolazione e soggiorno non possono ritenersi violate da limitazioni poste in relazione ad un particolare status della persona.