Art. 718 c.p.Esercizio di giuochi d'azzardo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

[2]Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930 al 25 luglio 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art718 · fonte su Normattiva