Art. 29Rimozione

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[1]La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; e' perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

[2]La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

[3]1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando e' inflitta per durata superiore a tre anni;

[4]2° per gli altri militari, quando e' inflitta per durata superiore a un anno.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 10 giugno 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art29 · fonte su Normattiva