Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
REATI MILITARI - REATO DI TRUFFA MILITARE - PENE ACCESSORIE - AUTOMATICITA' DELLA RIMOZIONE - APPLICAZIONE LIMITATA A COLORO CHE RIVESTANO UN GRADO O APPARTENGANO AD UNA CLASSE SUPERIORE ALL'ULTIMA - PREVISIONE ANCHE NEL CASO DI REATI NON PARTICOLARMENTE GRAVI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI QUELLO DI <<UMANITA' DELLA PENA>> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione consegua automaticamente alla condanna per il reato di truffa militare, in quanto -premesso che <<non e' corretto il richiamo alla giurisprudenza sulla "destituzione di diritto", avendo la Corte gia' messo in luce la distinzione tra tale tematica e quella delle pene accessorie (sentenza n. 363 del 1996; ordinanze nn. 201 e 137 del 1994; sentenza n. 197 del 1993)>> - mentre nella sede disciplinare e' possibile commisurare la sanzione all'entita' del fatto, nell'applicazione delle pene accessorie non e' dato analogo apprezzamento e, pertanto, ad esse e' estranea la statuizione contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, senza che da cio' scaturisca l'incertezza interpretativa alla quale accenna l'ordinanza di rimessione. - Un intervento di tipo additivo - quale quello sollecitato dal giudice 'a quo' -, che modifichi il sistema attuale, <<invaderebbe l'ambito riservato alle autonome scelte del legislatore, al quale spetta riesaminare la disciplina delle pene accessorie, soprattutto a carattere interdittivo, nell'ambito della complessiva, e auspicabile, revisione del codice penale militare di pace>>: cfr. S. n. 490/1989. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 234 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - REATO DI TRUFFA MILITARE - PENE ACCESSORIE - AUTOMATICITA' DELLA RIMOZIONE - APPLICAZIONE LIMITATA A COLORO CHE RIVESTANO UN GRADO O APPARTENGANO AD UNA CLASSE SUPERIORE ALL'ULTIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', DEI SOTTUFFICIALI E GRADUATI DI TRUPPA, PRIVATI TEMPORANEAMENTE DEL GRADO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA PRINCIPALE, E GLI UFFICIALI, CHE, PUR SOSPESI DALL'IMPIEGO, MANTENGONO NELL'AMBIENTE CARCERARIO LE ATTRIBUZIONI DEL GRADO - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione soltanto per i militari che rivestano un grado o appartengano ad una classe superiore all'ultima, nonche' degli artt. 30 e 31 del medesimo codice, nella parte in cui stabiliscono per i sottufficiali e i graduati di truppa un trattamento diverso da quello assicurato agli ufficiali, con riguardo alla privazione temporanea del grado, in quanto il giudice rimettente <<contesta la conformazione dell'istituto, come risulta dalla valutazione discrezionale del legislatore, che questa Corte non puo' sindacare nel merito, fatti salvi eventuali profili di irragionevolezza, peraltro non dedotti>>. Relativamente, poi, all'art. 31 (l'art. 30, concernendo la sospensione dall'impiego, e' evocato impropriamente), la questione e' irrilevante, dal momento che la condanna per truffa militare implica, quale pena militare accessoria, non la mera sospensione dal grado, bensi' la rimozione (art. 234, ultimo comma, del codice citato); ed in proposito giova ricordare che, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il grado e' indipendente dall'impiego: si' che solo per gli ufficiali e' possibile disporre la sospensione dall'impiego e non dal grado. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 234 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 30 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 31 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - PENE MILITARI ACCESSORIE - DEGRADAZIONE E RIMOZIONE - NATURA ED EFFETTI - VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI - ARTT. 12 E 34 L. N. 1168 DEL 1961 - PERDITA DEL GRADO E CESSAZIONE DAL SERVIZIO ATTIVO (DESTITUZIONE DI DIRITTO) - NATURA - SANZIONI DISCIPLINARI IRROGATE DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA.
Gli artt. 28 e 29 del codice penale militare di pace prevedono, nell'ambito delle pene militari accessorie, la degradazione e la rimozione, che hanno entrambe carattere perpetuo. La degradazione si applica a tutti i militari e priva radicalmente il condannato della qualita' di militare; la rimozione colpisce quelli rivestiti di un grado, e comunque appartenenti ad una classe superiore all'ultima, e fa discendere il militare condannato <<alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe>>. La pena accessoria della rimozione, pertanto, non comporta di per se' la cessazione dal servizio. Questa misura espulsiva e' invece prevista, per i vice brigadieri ed i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri, dagli artt. 12, lett. f), e 34, n. 7, della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, che stabiliscono la cessazione dal servizio continuativo per la perdita del grado; quest'ultima segue, in particolare, alla condanna, passata in giudicato, nei casi in cui la legge penale militare preveda la pena accessoria della rimozione. La perdita del grado e la cessazione dal servizio, pertanto, pur essendo consequenziali alla rimozione, non sono inflitte dal giudice penale, ma dall'autorita' amministrativa, con un provvedimento amministrativo. red.: A. Franco
Riguarda anchelegge 1168/1961art. 28 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI (NELLA SPECIE: VIOLATA CONSEGNA AGGRAVATA) - PENE ACCESSORIE - RIMOZIONE DAL GRADO - RITENUTA AUTOMATICA APPLICABILITA' SOLO NEI RIGUARDI DI MILITARI NON LEGATI DA RAPPORTO DI IMPIEGO CON L'AMMINISTRAZIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI MILITARI AI QUALI, NON ESSENDO LEGATI ALL'AMMINISTRAZIONE DA TALE RAPPORTO, LA SUDDETTA PENA ACCESSORIA NON SAREBBE IRROGABILE - QUESTIONE FORMULATA, OLTRE CHE IN VIA PURAMENTE IPOTETICA, NEI CONFRONTI DI NORMA NON ESATTAMENTE CONFIGURATA E DA CUI COMUNQUE NON DERIVA IL LAMENTATO VIZIO DI INCOSTITUZIONALITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto sollevata nonostante la espressa prognosi, da parte del giudice rimettente, in linea di fatto, di concessione della sospensione condizionale della pena, destinata ad estendersi (art. 166, primo comma, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 4 della legge n. 19 del 1990) alle pene accessorie, ed inoltre - a parte che, nella specie, l'applicazione della pena accessoria deriverebbe non dall'impugnato art. 29 ma dall'art. 58 del cod. pen. mil. di pace - in quanto formulata sull'inesatto presupposto che la censurata applicabilita' della rimozione dal grado nei soli confronti dei militari non legati all'amministrazione militare da un rapporto di impiego sarebbe l'effetto di una parziale abrogazione - sicuramente non operata - dell'art. 29 doc. pen. mil. di pace da parte delle nuove disposizioni sulla destituzione dei dipendenti pubblici poste dall'art. 9 della citata legge n. 19 del 1990. - Sull'assoluta estraneita' della disciplina introdotta dall'art. 9 della legge n. 19 del 1990 rispetto a quella concernente l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo, v. S. n. 197/1993 e O. n. 137/1994. red.: S.P.
REATI E PENE MILITARI - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEL GRADO - APPLICAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA IRROGAZIONE DELLA PENA DELLA RECLUSIONE MILITARE - PREVISIONE DI UNA DURATA (DELLA PENA PRINCIPALE) DIVERSA A SECONDA CHE SI TRATTI DI UFFICIALI (TRE ANNI) O ALTRI MILITARI DI TRUPPA (UN ANNO) - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La disparita' di trattamento tra "ufficiali e sottufficiali", da una parte, e "altri militari", dall'altra, riguardo alla pena accessoria della rimozione dal grado, per l'applicazione della quale, a norma dell'art. 29 cod. pen. mil. di pace, mentre nei confronti dei primi si richiede che la reclusione militare inflitta sia di piu' di tre anni, nei confronti dei secondi, invece, basta che superi l'anno, non puo' trovare giustificazione - come d'altra parte gia' riconosciuto dalla Commissione ministeriale che curo' il progetto definitivo del codice penale militare di pace - ne' nella presunta diversita' fra le categorie degli ufficiali e sottufficiali da un lato, e quella dei graduati di truppa dall'altro, ne' nella presunta piu' ampia possibilita' di "errori" cui sarebbero esposti gli ufficiali e sottufficiali in quanto, rappresentando l'"errore" un comportamento penalmente sanzionato, e dovendo riconoscersi a gradi piu' elevati dell'ordinamento militare una serie di qualita' specifiche antagoniste rispetto alla eventuale commissione di fatti costituenti reato, tale categoria risulta, al contrario, meno esposta delle altre al "rischio" del delitto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 29 c.p.m.p. nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare inflitta per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali".
REATI MILITARI - SANZIONE ACCESSORIA - RIMOZIONE DAL GRADO - SISTEMA DI IRROGAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Avendo la Corte gia` escluso la possibilita` di emettere decisioni autoapplicative articolate, contenenti previsioni diversificate o alternative, per sopperire alla rigorosa automaticita` della pena accessoria della rimozione dal grado prevista dall'art. 58 del cod.pen.militare di pace, che impedisce qualsiasi valutazione in ordine all'entita` del fatto, va dichiarata manifestamente inammissibile la relativa questione di legittimita` costituzionale in assenza di profili nuovi o diversi rispetto a quelli precedentemente esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - degli artt. 230, comma terzo, 58, 219 e 29 cod.pen.militare di pace in quanto consentono che la sanzione accessoria della rimozione dal grado, stabilita dall'art. 58 cod.pen. militare di pace, venga applicata automaticamente a reati diversi indipendentemente dallo loro gravita` e dall'entita` della pena principale inflitta). - Cfr. sent. n. 157/1985.
Riguarda ancheart. 230 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 219 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 58 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)