Art. 29Rimozione

[1]La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; e' perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

[2]La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

[3]1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando e' inflitta per durata superiore a tre anni;

[4]2° per gli altri militari, quando e' inflitta per durata superiore a un anno. 34

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 26 maggio - 1 giugno 1993 n. 258 (in G.U. 1a s.s. 09/06/1993 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare di pace nella parte in cui prevede che "per gli altri militari" la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare per una durata diversa da quella stabilita "per gli ufficiali e sottufficiali"."

Testo vigente dal 10 giugno 1993, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art29 · fonte su Normattiva