titolo primo — DELLA LEGGE PENALE MILITARE
- Art. 1 — Persone soggette alla legge penale militare
- Art. 2 — Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato»
- Art. 3 — Militari in servizio alle armi
- Art. 4 — Appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale
- Art. 5 — Militari considerati in servizio alle armi
- Art. 6 — Militari richiamati in servizio alle armi
- Art. 7 — Militari in congedo non considerati in servizio alle armi
- Art. 8 — Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato
- Art. 9 — Ufficiali di complemento di prima nomina
- Art. 10 — Assimilati ai militari. Iscritti ai corpi civili militarmente ordinati
- Art. 11 — Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate
- Art. 12 — Determinazione del grado degli assimilati e delle persone imbarcate
- Art. 13
- Art. 14 — Estranei alle forze armate dello Stato
- Art. 15 — Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso
- Art. 16 — Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi
- Art. 17 — Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito
- Art. 18 — Reati commessi in territorio estero
- Art. 19 — Materie regolate da altre leggi penali militari
- Art. 20 — Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace
- Art. 21 — Delitti comuni commessi da militari