Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Cass. pen. n. 28647/2026Sez. U
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
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Cass. civ. n. 23488/2026Sez. U
Le Sezioni Unite civili, nell’ambito di due giudizi di impugnazione di avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’ICI - nel corso dei quali era stata rimessa alla Corte costituzionale dalle stesse Sezioni unite, con ordinanza interlocutoria n. 26776 del 2024, la questione di costituzionalità dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma, Cost. - dopo aver dato atto che, alla luce della declaratoria di incostituzionalità (con sentenza Corte cost. n. 112 del 2025) della citata norma “nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»” , il Comune, con provvedimento in autotutela, aveva annullato gli atti di accertamento ICI oggetto di giudizio e chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c.: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare»
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Cass. pen. n. 14860/2026Sez. U
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
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Cass. civ. n. 10340/2026Sez. 5
La Sezione Tributaria - nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento per il pagamento dell’ICI su immobili occupati da società partecipata da un Comune, in forza di espropriazione, attivata a seguito di una procedura di pubblica utilità, successivamente dichiarata illegittima in assenza di decreto di esproprio - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ratione temporis applicabile, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la soggezione ad ICI del proprietario (o del titolare di altro diritto reale di godimento), che abbia subito l’occupazione di terreni non seguita da decreto d’esproprio, successivamente dichiarata illegittima, la quale abbia dato luogo ad un’irreversibile trasformazione degli stessi, nell’ipotesi in cui lo stesso proprietario si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno, nonché per l’annullamento in sede amministrativa della procedura di occupazione.
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Cass. civ. n. 8324/2026Sez. 3
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – in caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1 - che il diritto di prelazione e retratto, di cui agli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, possa essere esercitato pur quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un diritto reale “minore”, e segnatamente l’usufrutto o la superficie. Con riferimento all’art. 3 Cost., la S.C. ha osservato come la scelta del legislatore appaia, innanzitutto, «di dubbia ragionevolezza» , atteso che «se, per un verso, la norma suddetta ha inteso “riconfermare” per il locatario il diritto di prelazione e recesso, nonché estenderlo a chi abbia a diverso titolo - rispetto alla locazione - la titolarità di un diritto personale o reale sulle “res” destinate alla installazione ed all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, essa, per altro verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria, la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l’atto dispositivo, in favore del terzo abbia natura diversa dal trasferimento della proprietà». In merito alla dedotta violazione dell’art. 41 Cost., la Corte ha precisato che «la mancata previsione anche degli atti costitutivi di diritti reali minori, segnatamente l’usufrutto e la superficie (i soli che appaiono compatibili con la presenza delle suddette installazioni sulle aree “de quibus”), tra quelli in relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso potrà essere esercitato, rischia di trasformarsi in un facile escamotage per quegli operatori che, senza operare alcun investimento nel settore, hanno la possibilità, così, di acquisire la disponibilità degli impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi dalla compravendita» , tale da determinare un effetto distorsivo della concorrenza, «per giunta in un settore, qual è quello dello “sviluppo dei sistemi di telecomunicazione”, nel quale vengono in rilievo - secondo la giurisprudenza costituzionale - “rilevanti interessi nazionali”, essendo i relativi impianti “necessari al paese” (così C. cost., sent. 307 del 2003, in particolare il § 7. del Considerato in diritto)» .
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Cass. civ. n. 4944/2026Sez. 3
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
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Cass. pen. n. 7360/2026Sez. 5
La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell’istanza, emettendo, a carico dell’indagato, un’ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all’innocenza o alla colpevolezza, non può essere “pregiudicata” da altra decisione cautelare, quand’anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del “giudizio”, e che l’attività che si vorrebbe “pregiudicante” risulta svolta nella medesima fase processuale.
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Cass. civ. n. 3534/2026Sez. 12 massime su questo articolo
Nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza e 14 CEDU.
Rv. 677635-01
Cass. civ. n. 2072/2026Sez. 4
La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in relazione alle questioni: se il principio secondo cui il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, sì da dover essere esaminato con priorità solo se tali questioni non siano state oggetto di decisione da parte del giudice di merito - mentre, in caso contrario, dovrebbe essere esaminato dalla Corte di cassazione solo nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale -, meriti di essere riconsiderato in relazione alle ipotesi in cui, all’esito dell’esame di un ricorso principale complesso ed articolato, la valutazione di quello incidentale possa condurre alla negazione della giurisdizione del giudice ordinario, rendendo priva di effetti la pronuncia sul merito della domanda, in quanto resa da giudice privo del potere di ius dicere ; se, al cospetto di una controversia volta al riconoscimento, in favore dei magistrati onorari, di uno status giuridico equiparato a quello dei magistrati ordinari (sotto il profilo delle condizioni economiche e delle tutele previdenziali e assistenziali), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (discendente dal disposto degli artt. 3 e 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, e 133 c.p.a.) possa concorrere con quella del giudice ordinario, in relazione ad ipotesi tassative quale quella della tutela contro le discriminazioni (involgente un diritto soggettivo assoluto), nella quale viene in rilievo la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70 CEE, nel più ampio contesto normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 nonché art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998).
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Cass. civ. n. 1477/2026Sez. 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 73 <!-- pag. 74 --> 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
Rv. 677706-01
Cass. civ. n. 32227/2025Sez. 3
La Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» - non consente l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.
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Cass. civ. n. 32171/2025Sez. 3
L'art. 38, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 164 del 2024) - a norma del quale l'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile sono rilevate d'ufficio con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. - non si applica ai giudizi introdotti prima della modifica normativa, essendo contraria al canone della ragionevolezza, desumibile dall'art. 3 Cost., un'interpretazione della suddetta disposizione nel senso che una decadenza processuale possa avverarsi in virtù di una norma inesistente al momento in cui matura la preclusione. (Nella specie, la S.C., pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 38 c.p.c. a un giudizio in cui il decreto ex art. 171-bis c.p.c. era intervenuto prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 164 del 2024, nonostante il processo fosse stato instaurato dopo il 28 febbraio 2023, data considerata dall'art. 7, comma 1, del citato d.lgs. ai fini dell'efficacia temporale della novella sopra richiamata).
Rv. 677094-01
Cass. civ. n. 31339/2025Sez. L
In tema di rapporto di impiego dei medici docenti universitari in servizio presso le aziende ospedaliere, il regime della perequazione con i medici del SSN, nel sistema delineato dall'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999 e dal d.p.c.m. 24 maggio 2001, rinviene la propria fonte regolativa nei Protocolli di Intesa tra Regioni e Università ai quali si applicano, quanto alla loro successione nel tempo, regole analoghe a quelle dei contratti collettivi, con la conseguenza che un Protocollo che succede ad un altro, giunto alla scadenza stabilita, può introdurre un trattamento meno favorevole di quello precedente con efficacia da tale scadenza, ma non può regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese in vigenza di un Protocollo non ancora scaduto o di sue norme disciplinanti il periodo transitorio.
Rv. 677317-01
Cass. civ. n. 30622/2025Sez. 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica. 82 <!-- pag. 83 -->
Rv. 676987-03
Cass. civ. n. 27163/2025Sez. 3
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte). 83 <!-- pag. 84 -->
Rv. 676571-01
Cass. pen. n. 32882/2025Sez. 1
La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 4- bis , ultimo periodo, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., laddove, ai fini dell’applicabilità della sospensione temporanea dell’ordine di esecuzione e dell’accesso al procedimento semplificato per l’attribuzione della liberazione anticipata, esclude la scindibilità del cumulo nel caso in cui questo includa anche pene irrogate per reati previsti dall’art. 4- bis ord. pen.
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Cass. civ. n. 26166/2025Sez. 5
La Sezione Tributaria ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 53, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui non esclude la soggezione all’ICI del proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) del terreno sul quale il conduttore abbia edificato un fabbricato in difetto di concessione edilizia e senza l’assenso (preventivo o successivo) del locatore, allorquando quest’ultimo, dopo averne avuto cognizione, si sia immediatamente attivato in sede giudiziale per la restituzione coattiva del terreno locato, nonché, in sede amministrativa, per l’annullamento in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata al conduttore privo di titolo, ed abbia curato la demolizione del manufatto abusivo dopo lo sgombero coattivo del terreno medesimo.
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Cass. civ. n. 25699/2025Sez. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis, n. 5, c.c., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del privilegio, che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato.
Rv. 675954-01
Cass. civ. n. 23843/2025Sez. 1
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Rv. 675929-01
Cass. civ. n. 23381/2025Sez. L2 massime su questo articolo
Contrasta con la disciplina dell'Unione europea, la Costituzione e la legislazione dello Stato, in quanto discriminatoria, una delibera regionale che, al fine di introdurre misure di sostegno alla famiglia e favorire il benessere e l'inclusione sociale, istituisce un contributo economico una tantum per le famiglie dei bambini nati in un certo periodo (c.d. bonus bebè regionale), nella parte in cui contempla, ai fini dell'accesso alla misura, il requisito della residenza di entrambi i genitori per cinque anni nella Regione.
Rv. 676142-01, 676142-02
Cass. civ. n. 23348/2025Sez. U
Le Sezioni Unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU e all’art. 49, par. 1, CDFUE), dell’art. 1, comma 1097, della l. n. 205 del 2017, nella parte in cui, nel sostituire in mitius l’art. 6 d.lgs.C.P.S. n. 708 del 1947 (ratificato, con modificazioni, dalla l. n. 2388 del 1952) - escludendo l’obbligo di richiedere il certificato di agibilità ai lavoratori dello spettacolo (art. 3, nn.1-14) impiegati con rapporti di lavoro subordinato per le imprese o gli altri soggetti indicati che li utilizzino nei locali di loro proprietà o sui quali vantino un diritto personale di godimento e per i quali effettuino regolari versamenti contributivi presso l’INPS -, non ha previsto l’applicazione retroattiva della novella.
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Cass. civ. n. 18600/2025Sez. 3
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e 9 del d.l. n. 185 del 2008 e 28-quater del d.P.R. n. 602 del 1973 - per il preteso contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost. nella parte in cui non includono i creditori degli enti pubblici economici tra i soggetti a cui è attribuita la facoltà di dedurre in compensazione con i propri debiti erariali i crediti maturati verso i medesimi enti – attesa la ragionevolezza della menzionata esclusione, assimilabile a quella prevista per gli altri soggetti che operano sul mercato con criteri di economicità e corrispettività propri degli strumenti di diritto privato, in relazione al fondamento della disciplina normativa, volta a garantire l'unitarietà del sistema di finanza pubblica e la certezza dei traffici giuridici.
Rv. 675347-02
Cass. civ. n. 15547/2025Sez. 5
La Sezione Tributaria ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 17 del d.lgs. n. 346 del 1990 (nella sua formulazione originaria, applicabile ratione temporis), nella parte in cui, ai fini del calcolo della base imponibile dell’imposta di successione per la rendita vitalizia, richiama il prospetto allegato al d.P.R. n. 131 del 1986 (come integrato dall’art. 3, comma 164, della l. n. 662 del 1996), in tal modo ancorando la variazione del coefficiente di cui al menzionato prospetto a quella del tasso di interesse legale, in modo da determinare una base imponibile contraria al principio di realtà e produttiva di effetti praticamente confiscatori.
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Cass. civ. n. 14340/2025Sez. 1
Il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione, pur in assenza di un procedimento ad hoc, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la decisione del Giudice di pace che, nell'udienza di discussione dell'istanza di proroga del trattenimento, non aveva verificato se vi fosse stata una regolare nomina di difensore di fiducia e se questi fosse stato tempestivamente avvisato).
Rv. 674576-02
Cass. civ. n. 30785/2024Sez. 4
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave (rectius, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).
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Cass. pen. n. 40763/2024Sez. 5
La Quinta Sezione penale ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui non è escluso che la Corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove ed è limitata al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie.
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Cass. pen. n. 36919/2024Sez. 1
La Prima Sezione penale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l’esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
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Cass. civ. n. 24124/2024Sez. 1
La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978.
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Cass. civ. n. 20483/2024Sez. 2
La Sezione Seconda civile ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 25, 41, 42 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e agli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre, dell’art. 7, comma 3-quater, del d.l. n. 158 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 189 del 2012) e dell’art. 1, comma 923, l. n. 208 del 2015, secondo cui «in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio.». In particolare, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 7, comma 3-quater, d.l. n. 158 del 2012, che mira a contrastare e prevenire la diffusione della ludopatia, attengono all’assenza di determinatezza della condotta e di un ragionevole bilanciamento tra il diritto alla salute, da un lato, ed i diritti alla libertà d’impresa ed alla privacy, dall’altro, posto che tale norma si riferisce alla presenza, presso gli esercizi pubblici, di qualsiasi apparecchiatura dotata di un sistema di collegamento a internet ed a disposizione dei clienti, senza descrivere alcuna condotta omissiva rilevante dell’esercente, sicché, come chiarito dal Collegio, «appare incostituzionale anche in termini di colpevolezza, punendo il solo oggettivo comportamento consistente nella mera messa a disposizione del mezzo stesso.». Infine, i dubbi di legittimità costituzionale relativi all’art. 1, comma 923, l. n. 189 del 2012 concernono, invece, la previsione di una sanzione in misura fissa (pari ad euro 20.000,00) che non risulta, in alcun modo, «modulabile in relazione all’entità della violazione, da desumersi, ad esempio, dal numero delle apparecchiature messe a disposizione, dall’effettivo collegamento riscontratosi, ovvero dalla gradazione dell’elemento soggettivo dell’esercente in relazione al suo obbligo di vigilanza», così impedendo di tener conto della diversa gravità concreta dei singoli illeciti.
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Cass. civ. n. 19197/2024Sez. U
Le Sezioni Unite civili, rilevata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione normativa, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 Cost., dell’art. 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – che reca il divieto di deliberare la cancellazione dell’avvocato dall’albo durante lo svolgimento del procedimento disciplinare – nella parte in cui non prevede deroghe al divieto allorquando la perdurante iscrizione all’albo comporti la lesione di diritti fondamentali del professionista.
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