Art. 80 — Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope
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Non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purche' la quantita' delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessita' della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto. Del pari non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantita' delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale. Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantita' di sostanze eccedenti le immediate necessita' curative debbono essere sequestrate e confiscate. Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma. Il sequestro puo' essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorita' sanitarie locali. La confisca e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI. 2a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2aLa Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990
