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Non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 12, allo scopo di farne uso personale terapeutico, purche' la quantita' delle sostanze non ecceda in modo apprezzabile le necessita' della cura, in relazione alle particolari condizioni del soggetto. Del pari non e' punibile chi illecitamente acquista o comunque detiene modiche quantita' delle sostanze innanzi indicate per farne uso personale non terapeutico, o chi abbia a qualsiasi titolo detenuto le sostanze medesime di cui abbia fatto uso esclusivamente personale. Tuttavia, nel caso indicato dal primo comma, le quantita' di sostanze eccedenti le immediate necessita' curative debbono essere sequestrate e confiscate. Sono sempre soggette a sequestro ed a confisca le sostanze, nel caso indicato nel secondo comma. Il sequestro puo' essere operato da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria oppure dalle autorita' sanitarie locali. La confisca e' disposta con decreto del Ministro per la sanita'. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel titolo XI. 2a

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2a

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.

Testo in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990

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Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1039/1988

    Questione infondata
    15 novembre 1988

    In assenza di nuovi motivi, va confermata la manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71, 72 e 80 L. 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui sanzionano allo stesso modo l'importazione di sostanze stupefacenti a prescindere dal fatto che si tratti di quantità modiche e destinate ad uso personale dell'importatore. - O. n. 136/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 148/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    È manifestamente infondata la questione di legittimita` costi- tuzionale, quando non vengano addotti argomenti o profili nuovi rispetto a quelli gia` esaminati in relazione a identica questione gia` dichiarata non fondata. (Manifesta infondatezza della que- stione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono l'esimente della modica quantita`, destinata ad uso personale, all'importazione di sostanze stupefacenti). - cfr. S. n. 170/1982 e O. nn. 231/1982, 189-190/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 136/1987

    Questione infondata
    16 aprile 1987

    La questione attinente al sistema sanzionatorio della fattispecie della coltivazione o importazione di modiche quantita` di stupefacenti per uso personale e` stata gia` dichiarata manifestamente infondata da questa Corte. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. O. n. 308/1985 e 95/1984.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 26 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 28 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art80 · fonte su Normattiva