È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui dette norme assoggettano allo stesso trattamento punitivo chi coltivi modiche quantità di sostanza stupefacente e chi ne coltivi quantità non modiche, in quanto la coltivazione è comportamento idoneo ad accrescere il quantitativo di stupefacenti presenti nel territorio nazionale non essendo, peraltro, valutabile a priori il quantitativo di droga potenzialmente ricavabile. Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata analoga questione relativa agli artt. 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 nella parte in cui prevedono lo stesso trattamento sanzionatorio per chi importa quantità modiche o non modiche di sostanze stupefacenti, perché già decisa con la sent. n. 170 del 1982.
Art. 3 cost. · Art. 71 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 72 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 80 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza