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A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonche' alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro. Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravamento di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti. In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione e' tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 86/1996

    Questione inammissibile
    21 marzo 1996

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in sé considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione già ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 41 cost. · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 255/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    Il combinato disposto degli artt. 10, comma primo e 16, comma quarto della Legge n. 482 del 1968, pur interpretato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, nel senso che il rapporto di lavoro, in caso di avviamento obbligatorio di invalidi civili e assimilati, non si costituisce per diretto effetto del relativo provvedimento amministrativo, bensì in forza del susseguente contratto, cos da essere compatibile con la stipulazione del patto di prova, non viola gli artt. 2, 3, secondo comma e 4 Cost., in quanto, potendo l'invalido sottrarsi a tale stipulazione in presenza di giustificati motivi, dovendo l'esperimento della prova riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidità e l'eventuale recesso del datore di lavoro avere adeguata motivazione ed essendo, comunque, possibile il sindacato giurisdizionale sulle modalità e sull'esito di detto esperimento, risulta sufficientemente garantito l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro del dovere di solidarietà che gli incombe e correlativamente tutelato, per l'invalido, nella giusta considerazione del suo stato di minorazione, il diritto individuale e sociale al lavoro, senza alcuna discriminazione in suo dano e senza frustrazione degli scopi protettivi della norma suddetta e delle altre in materia di avviamento obbligatorio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma primo, e 16, comma quarto, della Legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 4 Cost.).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 269/1989

    Questione infondata
    18 maggio 1989

    Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 872/1988.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2932 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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