Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - MANTENIMENTO A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - OBBLIGATORIETÀ ANCHE SE LA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE CONSEGUA AD ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPOSITIVO DISPOSTA DI UFFICIO DALLA P.A. IN SEDE DI AUTOTUTELA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E CONTRASTO CON L'ESIGENZA DI TUTELA EFFETTIVA E INTEGRALE DEI DIRITTI DEL CITTADINO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 46, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che stabilisce la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, estinto a norma del comma 1, «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere», con riferimento esclusivo all’ipotesi di cessazione della materia del contendere conseguente ad annullamento dell’atto impositivo disposto di ufficio dall’amministrazione finanziaria in sede di autotutela. La pronuncia di incostituzionalità nei termini prospettati determinerebbe, infatti, una evidente lesione del principio di eguaglianza tra le parti, lasciando inalterata la disciplina della compensazione delle spese per tutte le altre ipotesi di cessazione della materia del contendere, ed in particolare per quelle conseguenti al riconoscimento, da parte del contribuente, della fondatezza della pretesa tributaria: l’incostituzionalità conseguente all’accoglimento della questione rende quest’ultima improponibile.
sentenza 68/2005massima n. 29215 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER LE IPOTESI DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DIVERSE DAI CASI DI DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE PREVISTI DALLA LEGGE - SPESE PROCESSUALI - COMPENSAZIONE 'OPE LEGIS' - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA' - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.
E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. La compensazione 'ope legis' delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, infatti, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore. - Sentenze citate nn. 53/1998, 465/2000, 265 e 77/1999, 368/1998; ordinanza n. 68/2005.
Contenzioso tributario - Spese processuali - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Riconoscimento, da parte dell’amministrazione, della fondatezza della pretesa del ricorrente - Esclusione della condanna alle spese della parte soccombente che, con propria colpa, ha dato origine al giudizio - Prospettata violazione del principio di eguaglianza e della delega legislativa, per mancato recepimento nel decreto delegato delle norme applicabili in tema di spese di lite nel processo civile - Questione già rigettata - Carenza di ulteriori profili e assenza di motivazione in relazione al nuovo parametro dedotto - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 75 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, nel processo tributario, la possibilità, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, di condannare alle spese di lite la parte che, avendo riconosciuto la fondatezza delle pretese della controparte, dovrebbe essere considerata a tal fine come soccombente. Infatti, con riguardo ai parametri 3 e 24 la questione è già stata dichiarata non fondata; con riguardo al presunto eccesso di delega, il criterio direttivo è quello dell'adeguamento, e non dell'uniformità, del processo tributario al processo civile; il parametro 75 viene invocato senza motivazione ed è del tutto inconferente in rapporto alla natura della questione. - Con riguardo ai parametri sostanziali, v. citati precedenti sentenza n. 53/1998, ordinanze n. 265/1999, n. 77/1999, n. 368/1998; con riguardo all'eccesso di delega, v. citata ordinanza n. 8/1999.
Riguarda ancheart. 30 legge 413/1991
Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione del diritto della parte vincente alla rifusione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo e rispetto all'omologo caso della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso, con compressione della piena tutela del diritto azionato - Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, per le controversie tributarie, non riconosce alla parte vittoriosa il diritto alla rifusione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio. Va, infatti, osservato che le attuali questioni sono identiche a quelle dichiarate non fondate con la sentenza n. 53 del 1998 e manifestamente infondate nelle ordinanze n. 368 del 1998 e nn. 77 e 265 del 1999 ove la Corte ha gia' dato, quindi, esaurienti risposte alle argomentazioni svolte dagli attuali rimettenti a sostegno delle sollevate questioni. - Precedenti specifici: - sent. n. 53/1998 nonche' ord. nn. 368/1998 e 77 e 265/1999. L.T.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE - PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE, A SEGUITO DI REVOCA O ANNULLAMENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, DELL'ATTO IMPOSITIVO IMPUGNATO DAL RICORRENTE - SPESE PROCESSUALI - IMPOSIZIONE A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO DEL CONTRIBUENTE RISPETTO ALLA P.A. - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'; DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E SUL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - QUESTIONI ANALOGHE O IDENTICHE AD ALTRE GIA' DICHIARATE NON FONDATA E MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413), in quanto questioni identiche o analoghe sono gia' state dichiarate non fondata (sent. n. 53/1998) e manifestamente infondata (ord. n. 368/1998). - S. n. 53/1998; O. n. 368/1998.
sentenza 77/1999massima n. 24549 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NUOVO ORDINAMENTO - GIUDIZIO TRIBUTARIO ESTINTO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RITENUTA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza delle questioni gia' dichiarate manifestamente infondate - successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di costituzionalita' - con le ordinanze n. 368 del 1998 e n. 77 del 1999. - Cfr., altresi', S. n. 53/1998, nella quale la Corte ha osservato, in particolare, che <<il legislatore - nell'opera, affidata alla sua discrezionalita', di conformazione degli istituti del giudizio tributario a quello civile - non ha in alcun modo travalicato il limite della razionalita', costituendo principio insuperabile esclusivamente quello che la parte vittoriosa non venga gravata, in tutto o in parte, delle spese di lite, mentre la concreta esplicazione del diritto di azione e di difesa della parte prescinde dalla possibilita' di conseguire all'esito della lite la (eventuale) ripetizione>>.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER ISCRIZIONE A RUOLO DI DEBITO D'IMPOSTA NON DOVUTO - RICONOSCIMENTO NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO, DA PARTE DELL'UFFICIO ESATTORIALE, DELLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE DEL RICORRENTE - CONSEGUENTE NECESSITA' DI PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - IMPOSIZIONE A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - MANCATA DISTINZIONE TRA CAUSA DI CESSAZIONE DEL CONTENZIOSO SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO E CAUSA PREESISTENTE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevedono la possibilita' di condannare la parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per suo riconoscimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione delle spese processuali, in quanto - posto che l'art. 15, comma 1, conforma la disciplina delle spese del nuovo processo tributario a quella prevista dal codice di procedura civile, in evidente correlazione con la obbligatorieta' dell'assistenza tecnica della parte privata nel giudizio (disposta dall'art. 12); che dal paradigma processuale del giudizio civile (al cui specifico ambito appartiene la costruzione giurisprudenziale della "soccombenza virtuale") si diparte invece il successivo art. 46, che nel comma 1 ricomprende tra le ipotesi di estinzione del giudizio la cessazione della materia del contendere stabilendo, nel comma 3, che "le spese di giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate" - il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificita', correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi, ed in quanto la obbligatorieta' della compensazione delle spese e' prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere, ponendo sullo stesso piano, sotto questo profilo, le parti del processo tributario (donde l'assenza dell'asserito privilegio a favore della p.a.). - S. n. 79/1997 red.: S. Di Palma
sentenza 53/1998massima n. 23766 Riguarda ancheart. 15 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER ISCRIZIONE A RUOLO DI DEBITO D'IMPOSTA NON DOVUTO - RICONOSCIMENTO NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO, DA PARTE DELL'UFFICIO ESATTORIALE, DELLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE DEL RICORRENTE - CONSEGUENTE NECESSITA' DI PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - IMPOSIZIONE A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - MANCATA DISTINZIONE TRA CAUSA DI CESSAZIONE DEL CONTENZIOSO SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO E CAUSA PREESISTENTE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI TUTELA GIURISDIZIONALE, E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 97, comma primo, Cost., le questioni di legittimtia' costituzionale dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (v. Mass. "A"). - S. nn. 46/1975, 196/1982, 182 e 225/1996; O. nn. 41/1984, 335/1987, 244/1989, 29/1991. red.: S. Di Palma
sentenza 53/1998massima n. 23767 GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICE 'A QUO' - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA - SUSSISTENZA.
Dal momento che legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale e' il singolo giudice monocratico, anche se appartenente ad organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza; e che nel sistema del processo tributario sono attribuiti al presidente delle commissioni tributarie specifici poteri, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio, il presidente della commissione tributaria centrale e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma, che e' chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione. - S. n. 204/1997; O. nn. 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 41 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 75 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 28 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 27 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 45 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 30 legge 413/1991e altri 3
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEGLI ATTI IMPUGNATI, INTERVENUTO DOPO LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - CONDANNA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. - QUESTIONI GIA' DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza delle questioni, gia' dichiarate non fondate con la sentenza n. 53/1998, nella quale la Corte ha sottolineato, in particolare, che il legislatore non ha travalicato il limite della razionalita' nell'opera - affidata alla sua discrezionalita' - di conformazione degli istituti del processo tributario a quelli del rito civile, ed ha affermato, nel contempo, l'inidoneita' del richiamo al parametro dell'art. 97 Cost., riguardante le sole leggi che concernono in senso proprio l'ordinamento ed il funzionamento degli uffici giudiziari relativamente all'aspetto amministrativo. Peraltro, in ordine a quanto ulteriormente prospettato in riferimento all'asserita violazione del principio di eguaglianza, basta solo rilevare le disomogeneita' fra l'ipotesi di rinuncia al ricorso e quella di cessazione della materia del contendere e, dunque, la non configurabilita' della dedotta disparita' di trattamento emergente dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. - Cfr., pure, S. nn. 182/1996 e 225/1996. red.: G. Leo