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In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti. 12 Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'articolo 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degl interventi di cui all'articolo 6.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 8 gennaio 1997

12

Il Decreto 8 gennaio 1997 (in G.U. 12/08/1998, n.187) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, in caso di revoca dei contributi in conto capitale o di crediti d'imposta per insussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 12, nonche' dai decreti ministeriali 3 marzo 1992, n. 247 e 14 marzo 1994, n. 688, recanti norme sulla concessione di agevolazioni rispettivamente per investimenti innovativi e per spese di ricerca, e' determinata in misura pari al doppio della agevolazione indebitamente fruita. La sanzione predetta e' elevata al quadruplo della citata agevolazione qualora i legali rappresentanti dell'impresa beneficiaria o coloro che abbiano comunque utilizzato o rilasciato le certificazioni di cui all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, siano riconosciuti, con sentenza passata in giudicato, colpevoli, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge medesima, di avere dolosamente attestato fatti materiali non corrispondenti al vero".

Testo in vigore dal 27 agosto 1998 al 1 gennaio 2000

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art13 · fonte su Normattiva