Art. 20 — Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi
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A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 27 agosto 1993
