Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Art. 20 — Contributi per il sostegno dei consorzi di servizi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1991 al 27 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

A valere sul fondo di cui all'articolo 43, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale ai consorzi e alle societa' consortili di cui all'articolo 17 per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attivita' di cui all'articolo 19. Nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, la concessione dei predetti contributi puo' essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle societa' consortili. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi ed erogati dalla regione competente per territorio successivamente al riparto delle disponibilita' effettuato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 27 agosto 1993

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art20 · fonte su Normattiva