Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese
Art. 5 — Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1991 al 11 agosto 1997. Leggi il testo vigente →
Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:
- a)la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- b)la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c)la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d)la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature edei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
- e)l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- f)la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- g)la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta', a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1991 al 11 agosto 1997
