Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese

Art. 5 — Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1997 al 26 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:

  • a)la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
  • b)la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
  • c)la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
  • d)la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature edei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
  • e)l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
  • f)la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
  • g)la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.
  • g-bis)la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera; Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta', a norma dell'articolo 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

Testo in vigore dal 11 agosto 1997 al 26 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;317~art5 · fonte su Normattiva