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Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza. L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato nonche', anche in copie autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato. Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il Presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni. Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti. Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. 4 9

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 25 - 28 giugno 1985, n. 190 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1985, n.155) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21 u.c. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R. nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutivita' dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile".

L. 4 maggio 1998, n.133

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La L. 4 maggio 1998, n.133 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui e' basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla meta'".

Testo in vigore dal 9 maggio 1998 al 10 agosto 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 190/1985

    Ha colpito questo articolo
    28 giugno 1985

    Non è giustificata la differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati esistente riguardo alla tutela in via cautelare e d'urgenza, non essendo attribuiti al giudice amministrativo poteri analoghi a quelli spettanti al giudice del lavoro in virtù del testo, novellato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, dell'art. 423, comma secondo, cod. proc. civ., di guisa che viene a determinarsi a carico dei pubblici dipendenti una condizione d'inferiorità rispetto agli altri lavoratori subordinati, ai quali è consentito di conseguire in corso di causa ordinanza di pagamento, laddove l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo è limitato alla mera sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato. D'altro canto, non va dimenticato che in ogni caso è da rispettare il principio per il quale la durata del processo non deve giammai risolversi in un pregiudizio per l'attore. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 113 Cost. - l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

    Art. 700 c.p.c. · Art. 113 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 265/2009

    Questione infondata
    23 ottobre 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui non prevede che, con l'ordinanza che accoglie la domanda cautelare, il giudice amministrativo possa provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare, così determinando una palese diversità di trattamento tra la parte pubblica e quella privata (con conseguente violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.), tale da incidere sulla piena esplicazione del diritto di difesa di quest'ultima, precludendo (in contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, Cost.) la possibilità stessa di chiedere la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese relative alla fase cautelare. La norma censurata mira a disincentivare un ricorso indiscriminato alla tutela cautelare, costituendo una remora alla proposizione di domande palesemente infondate; tale ratio non ricorre nel caso di accoglimento dell'istanza cautelare. Così ricostruita la ratio della norma censurata, quest'ultima appare il frutto dell'esercizio non irragionevole della discrezionalità del legislatore nel configurare gli istituti processuali. Neppure sussiste la prospettata lesione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione, poiché la parte privata vittoriosa nella fase cautelare ben può ottenere il rimborso delle spese relative a questa fase ove risulti vittoriosa nel merito.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/2002

    Questione infondata
    10 maggio 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt.…

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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