Art. 6 — Corsi per i giudici di pace
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Il consiglio giudiziario puo' organizzare, secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a ((venti giorni)) anche non consecutivi. Il presidente della corte d'appello puo' organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario. Il personale docente, fissato in tre unita' per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unita' per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, e' di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attivita' nel circondario del tribunale. A ciascuna unita' del personale docente di cui al comma 3 e' corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresi' mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario. (( Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi prima dell'assunzione delle funzioni. )) (( 5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilita' di bilancio))
Testo in vigore dal 11 ottobre 1994 al 30 dicembre 1999
