Art. 6 — Corsi per i giudici di pace
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Il consiglio giudiziario ((organizza)), secondo le esigenze degli uffici esistenti nel distretto, corsi di aggiornamento professionale per giudici di pace, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. Il presidente della corte d'appello puo' organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario. Il personale docente, fissato in tre unita' per i corsi di aggiornamento professionale del giudice di pace e in due unita' per quelli del personale di cancelleria e ausiliario, e' di regola prescelto fra persone che prestano servizio o svolgono la loro attivita' nel circondario del tribunale. A ciascuna unita' del personale docente di cui al comma 3 e' corrisposto un gettone di presenza giornaliera nella misura di lire trentamila. Il consiglio giudiziario e il presidente della corte d'appello, nell'ambito delle rispettive competenze, predispongono altresi' mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace e del personale di cancelleria e ausiliario. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1999, N. 468)). Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilita' di bilancio.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1999 al 15 agosto 2017
