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1. Il Comitato delibera validamente quando tutti i rappresentanti delle Parti Contraenti aventi voto deliberativo salvo uno sono presenti. 2. Se questo quorum non e' raggiunto, la deliberazione e' rinviata ad una seduta successiva, che forma oggetto di una nuova convocazione e che dovra' tenersi non prima di dieci giorni dopo la precedente. Per la seconda deliberazione, il quorum richiesto e' di almeno la meta' dei rappresentanti aventi voto deliberativo.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1996 al 5 gennaio 1996
