Art. 169 fallimento — Norme applicabili
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4 versioni dal 1942
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Funzione - Decorrenza - Dalla domanda di concordato preventivo - Fondamento. · FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE In genere.
In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.
Riguarda ancheart. 1591 Codice civileart. 1597 Codice civileart. 55 Legge fallimentare
Precedenti: 632722-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER RITENUTA NON RIFERIBILITA' DELLA QUESTIONE ALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - REIEZIONE.
Nel sollevare la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, il giudice 'a quo' ha esattamente individuato in tali articoli, che riguardano i predetti interessi, le norme oggetto della censura, non avendo, in realta', inteso ancorare la estinzione degli interessi ne' ad un 'pactum de non petendo' di carattere negoziale, ne' ad un altra specifica norma della disciplina del concordato preventivo, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata, in base al contrario assunto, dall'Avvocatura di Stato. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 55 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN RELAZIONE AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - REIEZIONE.
La forza preclusiva derivante dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo va riferita alla definita ed esaurita procedura concorsuale, senza incidenza sui rapporti fra debitore e creditori successivi alla chiusura della suddetta procedura, tant'e' che l'art. 120 della legge fallimentare ha disciplinato per il fallimento questa successiva situazione. Percio', la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale e la loro definitiva estinzione a concordato adempiuto, anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo, non puo' ritenersi preclusa, ne' quindi irrilevante nel giudizio 'a quo', per l'avvenuto passaggio in giudicato, nel caso di specie, della sentenza di omologazione del concordato, sicche' va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata in proposito dalla difesa di una delle parti private. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 55 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE UNA VOLTA ADEMPIUTO IL CONCORDATO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - ESCLUSIONE.
L'unica interpretazione possibile degli artt. 55 e 169 della legge fallimentare e' quella, accolta dal giudice 'a quo', conformemente, del resto, all'orientamento quasi pacifico di dottrina e giurisprudenza, in base alla quale, una volta adempiuto il concordato, nulla e' piu' dovuto dal debitore nemmeno per gli interessi "sospesi" durante la procedura concorsuale. Pertanto correttamente il giudice "a quo", non ritenendo di poter adottare una diversa interpretazione adeguatrice, cioe' conforme al paramento costituzionale invocato, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo all'art. 55 stessa legge, nella parte in cui prevede la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari durante lo svolgimento della procedura concorsuale anche nel caso in cui dal ricavato della vendita dei beni oggetto del concordato preventivo sia avanzato un residuo. - Sul principio per cui il giudice ordinario, di fronte a diverse interpretazioni della norma della cui legittimita' si dubita, e' tenuto ad adottare quella conforme al parametro costituzionale altrimenti vulnerato, v. S. nn. 121/1994, 149/1994 e 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 55 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI SUI CREDITI PECUNIARI - INTERESSI SU CREDITI CHIROGRAFARI - SOSPENSIONE DEL CORSO A DECORRERE DALL'INIZIO DELLA PROCEDURA - DEFINITIVA ESTINZIONE A CONCORDATO ADEMPIUTO - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA NELL'IPOTESI IN CUI I CREDITORI SIANO STATI INTERAMENTE SODDISFATTI E RESIDUI UNA DISPONIBILITA' DI DENARO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come gia' affermato dalla Corte, la sospensione del decorso degli interessi su crediti chirografari dall'inizio della procedura concorsuale risponde all'esigenza, valevole anche per il concordato preventivo, di cristallizzare la massa passiva evitando sia l'ammissione di nuovi crediti che la lievitazione (con gli interessi) di quelli gia' esistenti, al fine di impedire un ulteriore deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e per assicurare meglio la 'par condicio' soddisfacendo almeno in parte anche i crediti infruttiferi. Alla luce di cio' e tenuto conto che nel concordato preventivo viene a stabilirsi un equilibrio dei vantaggi e dei rischi delle due parti, nel senso che da un lato il debitore, cedendo tutti i suoi beni, mira a non incorrere nelle gravi conseguenze civili e penali del fallimento chiudendo subito e definitivamente la sua situazione debitoria senza ulteriori strascichi circa le richieste di capitali o interessi, e dall'altro i creditori accettano di realizzare rapidamente, in tutto o in parte, le loro ragioni attraverso l'immediata disponibilita' di quei beni, non e' irrazionale il divieto della pretesa da parte dei creditori, da far valere sulla residua disponibilita' di denaro successiva all'adempimento del concordato, avente ad oggetto gli interessi "sospesi" dall'inizio della procedura; nel suddetto equilibrio, altrimenti alterato, trova infatti razionale giustificazione la diversita' di trattamento dei creditori concordatari, non solo rispetto a quelli del fallimento, ma anche rispetto ai creditori di debitore non coinvolto in alcuna procedura concorsuale, in mancanza, in quest'ultimo caso, sia di un fondamentale accordo transattivo sia di qualsivoglia procedura esecutiva collettiva (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ove fa richiamo dell'art. 55 stesso r.d.). - Cfr. S. n. 242/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 55 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PERIODO SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In tema di concordato preventivo, la rivalutazione, dopo la data di presentazione della relativa domanda, e' stata riconosciuta dalla sentenza n. 300/1986, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti sulla base dell'art. 36 Cost., precetto questo non invocabile nel caso di crediti derivanti da rapporto di agenzia, in quanto i lavoratori in tale ambito rientrano pur sempre fra i lavoratori autonomi e una loro equiparazione a quelli subordinati, per il potenziale conflitto tra le due categorie nel procedimento concorsuale, sarebbe addirittura suscettivo di costituire per essi offesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, richiamato dal successivo art. 169).
Riguarda ancheart. 59 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - INTERESSI DOVUTI SU CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO DI AGENZIA - PRIVILEGIO - ESCLUSIONE - RICHIAMO ALLA SENTENZA N. 300/1986 - INCONGRUENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In tema di concordato preventivo l'estensione della prelazione agli interessi e' stata sancita dalla sentenza n. 300/1986 esclusivamente ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 Cost.. E' percio' incongruo far richiamo a detta sentenza per porre in dubbio la legittimita' della mancata estensione del privilegio agli interessi dovuti (v. massima A) sui crediti privilegiati degli agenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55, primo comma, richiamato dal successivo art. 169, e 54, terzo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - S. n. 204/1989.
Riguarda ancheart. 54 Legge fallimentareart. 55 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI PRIVILEGIATI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - ESTENSIONE DELLA PRELAZIONE AGLI INTERESSI DECORRENTI DALLA DOMANDA DI FALLIMENTO O CONCORDATO - OMESSA PREVISIONE - IL LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Il riconoscimento costituzionale della "funzione sociale" della cooperazione mutualistica e l'esistenza, nel diritto positivo, di discipline dirette a privilegiare la posizione dei soci degli enti cooperativi, induce a ritenere che l'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati delle cooperative di produzione e lavoro, costituisca una discriminazione ingiustificata (analoga a quella - gia' dichiarata incostituzionale - determinata dall'omessa estensione della prelazione agli interessi dovuti, nelle procedure concorsuali, sui crediti privilegiati da lavoro dipendente). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 36 e 45 Cost.- gli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nonche' l'art. 169 dello stesso r.d., la' dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle societa' o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. - S. nn. 300/1986, 204/1989.
Riguarda ancheart. 55 Legge fallimentareart. 54 Legge fallimentare
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE - PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 59 (sugli effetti del fallimento sui crediti non pecuniari) - in base al quale (secondo l'interpretazione giurisprudenziale) la rivalutazione dei crediti di lavoro resta paralizzata per il periodo posteriore all'apertura della procedura concorsuale - cristallizza il valore dei crediti medesimi, in caso di concordato preventivo, al momento di presentazione della domanda di ammissione da parte del debitore. Ma la mancata (piena) applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (che assegna alla svalutazione monetaria degli anzidetti crediti diretta rilevanza causale di danno presunto, imponendone la rivalutazione ope iudicis indipendentemente dalla costituzione in mora), contrasta, per un verso, con l'art. 36, comma primo, Cost. - in quanto puo' privare il lavoratore della retribuzione "proporzionale e sufficiente" - e, per altro verso, con l'art. 3 Cost., perche' impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono "i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce". E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i suddetti precetti - il combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. n. 267/1942 e 429, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo presentata dal datore di lavoro. - S. n. 139/1981, che non assume veste di precedente contrario, in quanto emessa riguardo non all'ipotesi del concordato preventivo, ma a quella del fallimento.
Riguarda ancheart. 59 Legge fallimentareart. 429 Codice di procedura civile
PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - CREDITI DI LAVORO - PRIVILEGIO - ESTENSIONE AGLI INTERESSI MATURATI DOPO LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO (PRESENTATA DAL DATORE DI LAVORO) - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI PROPORZIONALITA' E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'art. 169 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina delle procedure concorsuali), con il richiamare l'art. 55 (relativo agli effetti del fallimento sui debiti pecuniari), nonche', indirettamente, la norma del comma terzo dell'art. 54 (sul diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo), fatta salva dal primo comma dell'art. 55 - secondo il cui combinato disposto la causa di prelazione si estende agli interessi dovuti (dopo la dichiarazione di fallimento) per i crediti non chirografari, solo se si tratti di credito ipotecario o pignoratizio - non consente che il privilegio accordato al credito principale (nel caso, ai crediti di lavoro) si estenda (ex art. 2749 cod. civ.) agli interessi maturati dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo. Ma, per tale parte, palesamente contrasta - cosi' come le norme da esso richiamate - con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., poiche' l'art. 2741, comma secondo, cod. civ., considera i privilegi cause legittime di prelazione in non diversa guisa dal pegno e dall'ipoteca (salvo, s'intende, l'ordine di collocazione); ed evidente altresi' e' la violazione del principio della proporzionalita' (al lavoro) e sufficienza (alle esigenze del lavoratore) della retribuzione di cui all'art. 36, comma primo, Cost., quante volte il privilegio assista crediti di lavoro. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi - per contrasto con i detti principi - gli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169, e 54, comma terzo, r.d. n. 267/1942, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo attivata dal datore di lavoro.
Riguarda ancheart. 55 Legge fallimentareart. 54 Legge fallimentare
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.
Rv. 674502-01
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di falli…
ECLI:IT:COST:1989:408 · leggi il testo integrale
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 346, 571, 592 R.O. 1984, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato dispisto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di…
ECLI:IT:COST:1986:300 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), ove fa richiamo all'art. 55 della stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Tribunale di Bolzano con…
ECLI:IT:COST:1994:471 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma primo, come…
ECLI:IT:COST:1989:226 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 96 — Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli 145, nonche' da 153 a 162.…
Art. 3 — Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata
48 Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo…
Art. 260 — Concordato preventivo
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue…
Art. 47 — Apertura del concordato preventivo
A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se gia' nominato, verifica , anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilita'…
Art. 161 — Domanda di concordato
La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito…
Art. 144 — Processo in cui e' parte un fallimento
Nel processo in cui e' parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non e' disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla presente parte…
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art169 · fonte su Normattiva