Legge urbanistica

Art. 28 — Lottizzazione di aree

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[1]Fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato e' vietato di procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione del Comune.

[2]Approvato il piano particolareggiato il podesta' ha facolta' di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti nei singoli isolati, che non siano stati gia' lottizzati nello stesso piano particolareggiato, a presentare entro un congruo termine, un progetto di lottizzazione tra loro concordato, che assicuri la razionale utilizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscano, provvede alla compilazione di ufficio.

[3]Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

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Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 159/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Va dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni - sollevata sotto il profilo che tale articolo non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione", da esso usato, sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Difatti, con numerose pronunzie la Corte ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza e, con specifico riguardo al termine "lottizzazione", ha escluso che esso imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. - S. nn. 49/1980; 156, 169 e 194/1983; O. nn. 5/1984 e 75/1985.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 112 cost. · Art. 28 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 Cost., dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, sotto il profilo che la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti. Si è infatti già escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito d'interpretazione. - O. nn. 5/1984 e 75/1985.

    Art. 25 cost. · Art. 28 Legge urbanistica · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 75/1985

    Questione infondata
    20 marzo 1985

    Con numerose pronunce la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, e, con specifico riguardo all'uso del termine "lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, proposta sotto il profilo che tale articolo non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" da esso usato sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale).

    Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 28 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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