Art. 28 — Lottizzazione di aree
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[1]Fino a quando non sia approvato il piano regolatore particolareggiato e' vietato di procedere a lottizzazione dei terreni a scopo edilizio senza la preventiva autorizzazione del Comune.
[2]Approvato il piano particolareggiato il podesta' ha facolta' di invitare i proprietari di aree fabbricabili esistenti nei singoli isolati, che non siano stati gia' lottizzati nello stesso piano particolareggiato, a presentare entro un congruo termine, un progetto di lottizzazione tra loro concordato, che assicuri la razionale utilizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscano, provvede alla compilazione di ufficio.
[3]Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967
