Legge urbanistica

Art. 28 — Lottizzazione di aree

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 2014 al 15 settembre 2020. Leggi il testo vigente →

[1]Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge e' vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.

[2]Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio puo' essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonche' la competente Soprintendenza.

[3]L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere rilasciata anche dai Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente autorita' non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di fabbricazione adottato.

[4]Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione puo' disporsi che il nulla-osta all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

[5]L'autorizzazione comunale e' subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:

  • 1)la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonche' la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
  • 2)l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota e' determinata in proporzione all'entita' e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
  • 3)i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
  • 4)congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

[6]La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge.

[7]((L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.))

[8]Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti e' subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.

[9]Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.

[10]Il termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario e' stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.

[11]Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette convenzioni.

[12]Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano regolatore generale anche se non si e' provveduto alla formazione del piano particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facolta' di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.

[13]Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorita' comunale abbia ritenuto di apportare e' notificato per mezzo del messo comunale ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podesta' ha facolta' di variare il progetto di lottizzazione in conformita' alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione delle aree. 6 22

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1967, n. 765

6

La L. 6 agosto 1967, n. 765, ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che quando nel presente articolo si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto al 1° settembre 1967.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98

22

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 30, comma 3-bis) che "Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni".

Testo in vigore dal 12 novembre 2014 al 15 settembre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 159/1986

    Questione infondata
    27 giugno 1986

    Va dichiarata manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo, della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni - sollevata sotto il profilo che tale articolo non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione", da esso usato, sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale. Difatti, con numerose pronunzie la Corte ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza e, con specifico riguardo al termine "lottizzazione", ha escluso che esso imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. - S. nn. 49/1980; 156, 169 e 194/1983; O. nn. 5/1984 e 75/1985.

    Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 112 cost. · Art. 28 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 25 Cost., dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, sotto il profilo che la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti. Si è infatti già escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito d'interpretazione. - O. nn. 5/1984 e 75/1985.

    Art. 25 cost. · Art. 28 Legge urbanistica · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 75/1985

    Questione infondata
    20 marzo 1985

    Con numerose pronunce la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, e, con specifico riguardo all'uso del termine "lottizzazione", ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, proposta sotto il profilo che tale articolo non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" da esso usato sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale).

    Art. 25 cost. · Art. 24 cost. · Art. 112 cost. · Art. 28 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 12 novembre 2014. 67 parole aggiunte.

aggiunto: L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, puo' avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purche' l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art28 · fonte del testo