Art. 31 — Licenza di costruzione - Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori
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[1]Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podesta' del Comune.
[2]Le determinazioni del podesta' sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.
[3]Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 19 giugno 1962
