Art. 31 — Licenza di costruzione - Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori
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[1]Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
[2]Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse ricadono.
[3]Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta sempre la licenza del sindaco.
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1985, N. 47)).
[5]La concessione della licenza e' comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
[6]Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
[7]Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
[8]Dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della localita' nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.
[9]Chiunque puo' prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
[10]La licenza edilizia non puo' avere validita' superiore ad un anno; qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato dovra' presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
[11]L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
[12]Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105
4Il D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, e' sospeso il rilascio di licenze di costruzione di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".
Testo in vigore dal 17 marzo 1985 al 1 gennaio 2002
