Art. 31 — Licenza di costruzione - Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori
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[1]Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podesta' del Comune.
[2]Le determinazioni del podesta' sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.
[3]Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105
4Il D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, e' sospeso il rilascio di licenze di costruzione di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".
Testo in vigore dal 19 giugno 1962 al 1 settembre 1967
