Legge urbanistica

Art. 31 — Licenza di costruzione - Responsabilità comune del committente e dell'assuntore dei lavori

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1962 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificare la struttura o l'aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell'art. 7, deve chiedere apposita licenza al podesta' del Comune.

[2]Le determinazioni del podesta' sulle domande di licenza di costruzione devono essere notificate all'interessato non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione delle domande stesse.

[3]Il committente titolare della licenza e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalita' esecutive che siano fissate nella licenza di costruzione. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105

4

Il D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, e' sospeso il rilascio di licenze di costruzione di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".

Testo in vigore dal 19 giugno 1962 al 1 settembre 1967

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 339/1985

    Questione infondata
    13 dicembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41 e 52 Cost., dell'art. 31, penultimo comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150 come sostituito dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui prevede la decadenza delle licenze edilizie in contrasto con le nuove previsioni urbanistiche salvo che i lavori relativi siano iniziati e vengano terminati entro il termine di tre anni dalla data di inizio in quanto: il termine triennale di cui al novellato art. 31, penultimo comma, si applica soltanto alle licenze rilasciate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967; il termine stesso non può dirsi affatto inadeguato al caso delle licenze contrastanti con le sopravvenute previsioni urbanistiche; la prevista decadenza delle licenze medesime non comporta nessuna disparità di trattamento costituzionalmente censurabile e la libera iniziativa economica dei costruttori e il godimento delle aree fabbricabili, giustamente devono sottostare ai provvedimenti nei quali si concreta il governo del territorio.

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 31 Legge urbanistica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 289/1985

    Questione inammissibile
    13 novembre 1985

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 6, 15, 17, 18 e 27 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e 31 e 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 da un lato, in quanto, essendo principio consolidato in giurisprudenza che l'interruzione dell'opera abusiva fa cessare la permanenza, le norme denunciate non sono applicabili al caso di specie, e dall'altro, perché il giudice a quo ha omesso ogni motivazione in punto di rilevanza.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 196/1983

    Questione infondata
    29 giugno 1983

    È manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., degli artt. 31 e 41 l. 17 agosto 1942, n. 1150 nel testo novellato degli artt. 10 e 13 l. 6 agosto 1967, n. 765, 15 e 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di un adeguato indennizzo in favore del proprietario del terreno considerato edificabile nel caso di ritardo nella emanazione dei piani e programmi di attuazione del piano regolatore generale, in quanto del tutto irrilevante nel giudizio a quo concernente l'accertamento della responsabilità penale di un imputato di aver costruito senza concessione. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perché già decise, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 31 e 41 (nel testo successivante novellato) della l. 17 agosto 1942, n. 1150, e 2 lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevate rispettivamente in riferimento agli artt. 3 Cost. e 3 e 79 Cost.. Al riguardo v. nota a massime sent. nn. 47/1979 e 49/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 79 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1962

Confronto con la versione in vigore dal 16 ottobre 1942 al 19 giugno 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105

    Il D.L. 19 giugno 1962, n. 473, convertito con modificazioni dalla L. 28 luglio 1962, n. 1105, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che " Fino alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, e' sospeso il rilascio di licenze di costruzione di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art31 · fonte del testo