Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Rapporto di lavoro - Contratto di lavoro in prova - Esclusione delle garanzie sui licenziamenti dei lavoratori ed in particolare della forma scritta per il recesso dal rapporto in prova - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto al lavoro e del diritto di difesa - Diversità strutturale del rapporto in prova rispetto al rapporto definitivo - Non fondatezza della questione.
La specialità del rapporto di lavoro in prova si proietta sulla disciplina del recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova e lo distingue rispetto al rapporto definitivo e al relativo licenziamento. La suddetta diversità tra rapporto di lavoro in prova e definitivo rende evidente sia l'assenza di qualsiasi violazione del principio di eguaglianza sia l'inconsistenza del richiamo agli artt. 2 e 35 Cost. poiché i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto. Altresì infondate sono le censure riferite agli artt. 24 e 38 Cost. in quanto, da un lato, anche il lavoratore in prova ingiustamente licenziato può impugnare in sede giurisdizionale il licenziamento e, dall'altro lato, il patto di prova non é di per sé incompatibile con la assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482 del 1968. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 e dell'art. 2096 cod. civ. impugnati, in riferimento agli art. 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, in quanto prevedono che le garanzie di cui alla legge n. 604 del 1966 per il caso di licenziamento si applichino ai lavoratori in prova soltanto dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e perciò escludono (secondo costante giurisprudenza) che durante il periodo di prova il licenziamento del lavoratore debba avvenire con la forma scritta. - V. sentenze nn. 204/1976, 189/1980 e 172/1996 sulla diversità strutturale del rapporto di lavoro in prova rispetto al rapporto definitivo. - V. sentenza n. 390/1999 e ordinanza n. 254/1997 ove é stato affermato che i principi generali di tutela della persona e del lavoro non si traducono nel diritto al conseguimento e al mantenimento del posto di lavoro. - V. sentenza n. 255/1989 ove é stata riconosciuta la compatibilità del patto di prova con l'assunzione obbligatoria dei lavoratori invalidi avviati al lavoro ai sensi della legge n. 482/1968, a condizione che la prova tenga conto delle minorate capacità lavorative dell'interessato. L.T.
Riguarda ancheart. 2096 Codice civile
LAVORO (RAPPORTO DI) - DIRIGENTI - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LIMITI DI ETA' - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO OLTRE DETTI LIMITI - LICENZIAMENTO PER IL SOLO MOTIVO DELL'AVVENUTO COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE - RITENUTA POSSIBILITA' DI INTIMARLO - CONSEGUENTE DENUNCIATA INCOERENZA DELLA NORMATIVA, CON LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E TUTELA PREVIDENZIALE - NON CONDIVISIBILITA', ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE, DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Il combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sebbene non sia di ostacolo al licenziamento 'ad nutum' del dirigente che abbia esercitato l'opzione per la continuazione del suo rapporto di lavoro oltre il limite dell'eta' pensionabile (in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, che concreta un diritto vivente, siffatto esercizio non esclude che il rapporto di lavoro in regime opzionale prosegua con le medesime caratteristiche che gli erano antecedentemente proprie, ivi compresa, nel caso dei dirigenti, quella della libera recedibilita'), preclude, tuttavia, il licenziamento sorretto dal solo motivo dell'avvenuto compimento dell'eta' pensionabile e ne implica la nullita' (con onere per il lavoratore, che assuma sussistente tale ipotesi, di fornire la relativa prova). Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., relativamente al succitato disposto combinato di norme, nell'erroneo presupposto della sua idoneita' a consentire il licenziamento per superamento dei limiti di eta' ad onta dell'avvenuta opzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, d.l. 22 diecmbre 1981, n. 791, e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604). - Su analoga questione v. S. n. 309/1992, riguardo alla quale v. anche la precedente massima A. red.: S.E. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 6 d.l. 791/1981art. 2118 Codice civileart. 2697 Codice civile
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO - DIRIGENTI - INAPPLICABILITA' DELLE NORME VIGENTI PER I LAVORATORI DIPENDENTI SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TAL SENSO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come la Corte ha piu' volte affermato, e' pienamente giustificata, non sussistendo alcuna violazione del principio di eguaglianza, la diversita' di trattamento dei dirigenti, nei cui confronti, in forza dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, non trovano applicazione le norme sui licenziamenti individuali; ne', in senso contrario a tale orientamento, puo' fondatamente farsi richiamo, come nel caso il giudice 'a quo', a pretese innovazioni legislative, non documentate ed in realta' inesistenti, dovendosi invece, per converso, ricordare l'art. 3 della legge n. 108 del 1990, che per i dirigenti limita la tutela dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 al caso del licenziamento discriminatorio; ne', parimenti, e' esatto il richiamo alla giurisprudenza che ha ammesso la validita' dell'estensione pattizia della tutela reale contro i licenziamenti anche ai dirigenti, giacche' dalla natura (relativamente) dispositiva del limite di applicabilita' previsto dal citato art. 10 della legge n. 604 del 1966 (derogabile in senso piu' favorevole al prestatore di lavoro a mente dell'art. 12 della stessa legge) non si puo' argomentare l'illegittimita' costituzionale del limite medesimo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost.). - Sulla legittimita' costituzionale della particolare disciplina sui licenziamenti applicabile ai dirigenti, v. S. nn. 121/1972, 101/1975, 180/1987 e 309/1992.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI - DISCIPLINA COMUNE - PRINCIPIO DELLA GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO - INAPPLICABILITA' AL PERSONALE NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE AEREA - INGIUSTIFICATA DIFFERENZIAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
La dichiarazione di illegittimita' costituzionale (v. Massima C) dell'art. 916 cod. nav., rimuove il limite, gia' derivante dall'esistenza di tale norma nella legislazione speciale (v. Massima A), all'applicabilita' al personale in volo, del principio della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, e comporta la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10 l. 15 luglio 1966 n. 604, nella parte in cui non prevede che esso sia applicabile all'anzidetto personale, in quanto la sostanziale omogeneita' delle situazioni afferenti ai lavoratori comuni e a quelli nautici impone l'uniformita' della disciplina in mancanza di fondate ragioni per differenziarle. - S. n. 96/1987
sentenza 41/1991massima n. 16896 LAVORO (RAPPORTO DI) - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - PERSONALE MARITTIMO NAVIGANTE DELLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - RISOLUZIONE PER VOLONTA' DELL'ARMATORE - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA GENERALE SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ('EX LEGE' 15 LUGLIO 1966 N. 604) - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Il sistema delle fonti del diritto della navigazione e la stessa formulazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966 implicano che al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione non si applichi la normativa dettata, in via generale, dalla cit. legge n. 604 (che introduce il principio del licenziamento del lavoratore per giusta causa o per giustificato motivo), bensi` la regola speciale dell'art. 345 cod. nav., il quale da` facolta` all'armatore di risolvere il contratto di arruolamento in qualsiasi tempo e luogo, salvi i diritti spettanti all'arruolato. Peraltro, non sussistono valide ragioni di sicurezza, organizzative o comunque rilevanti al fine di giustificare tale particolare e deteriore disciplina nei confronti dei lavoratori marittimi, rispetto a quella dei lavoratori comuni. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 10 della L. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilita` della legge stessa al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione. - S. 129/1976; 63/1987.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO MARITTIMO - MARITTIMI ADIBITI A LAVORI DI "COMANDATA" - FACOLTA' DELL'ARMATORE DI LICENZIAMENTO "AD NUTUM" - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL LAVORO E DEL DIRITTO AL LAVORO - RICHIESTA ALLA CORTE DI SENTENZA ADDITIVA - INNOVAZIONE RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - cn art. 345. - l 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 10. - cst artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, che importerebbe una vera e propria innovazione normativa, con implicazione di scelte esorbitanti dai poteri della Corte ed affidate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 345 cod. nav., 1 e 10 legge 15 luglio 1966, n. 604 - nella parte in cui consentono all'armatore il licenziamento "ad nutum" di marittimi adibiti a lavori di "comandata", previsti dalle norme integrative, allegate al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1 gennaio 1978, per i dipendenti delle societa' di navigazione di pubblico interesse nazionale, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost. - sotto il profilo che il rapporto di lavoro di comandata appartiene al genus del rapporto di arruolamento, ma le prestazioni possono svolgersi sia su una nave in navigazione che su una nave in sosta nel porto o in disarmo o nelle strutture portuali, cosicche' in questi ultimi casi la posizione del prestatore di lavoro sarebbe analoga a quella del lavoratore subordinato di terra ferma e, venendo meno le finalita' della sicurezza della navigazione, dovrebbe essere disciplinata dalle stesse norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato in generale, con l'applicazione della disciplina sui licenziamenti individuali prevista dalla legge n. 604/66; posto che il giudice a quo chiede un intervento che, lasciando inalterata la regolamentazione del rapporto allorche' le prestazioni si svolgono su di una nave in navigazione, ne aggiunge, tuttavia, una nuova e diversa, per il caso in cui lo stesso lavoro venga prestato su di una nave in sosta nel porto).
Riguarda ancheart. 1 Licenziamenti individualiart. 345 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - INDENNITA' - ANZIANITA' - PERIODO DI PROVA - SPETTANZA DELL'INDENNITA' DALLA DEFINITIVITA' DELL'ASSUNZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Il prestatore di lavoro che rivesta la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 c.c. ha diritto a percepire l'indennita` di anzianita` di cui all'art. 9 l. n. 604 del 1966 quando assunto in prova e licenziato durante il periodo di prova medesimo. Va percio' dichiarato incostituzionale, in via conseguenziale, ex art. 27 l. 11 marzo 1953, n.87, l'art. 10 della l. n. 604 del 1966, nella parte in cui esclude l'indennita` di anzianita` quando il lavoratore assunto in prova e` licenziato durante il periodo di prova medesimo. - cfr. S. n. 204/1976
Riguarda ancheart. 9 Licenziamenti individuali
LAVORO (RAPPORTO DI) - PERIODO DI PROVA - RECESSO AD NUTUM - ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI PROVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Va riconosciuta la sindacabilita` del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilita` dell'atto nel quale si esprime tutte le volte che il lavoratore (in assenza di una motivazione o anche in presenza di una motivazione apparente) lo provi illecitamente motivato. Cosi` interpretate, le disposizioni di cui agli artt. 2096, comma terzo, c.c. e 10, l. 15 luglio 1966, n.604, nelle parti in cui, rispettivamente, consentono il recesso immotivato del datore di lavoro dal rapporto di lavoro in prova, non contrastano con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, 25 e 41, comma secondo, Cost.. Infatti appaiono non equiparabili le situazioni del lavoratore in prova e del lavoratore assunto a tempo indeterminato (e non giova richiamare le norme sul pubblico impiego dato che l'assunzione avviene a mezzo di concorso); l'art. 4 Cost. non garantisce il diritto alla conservazione del posto di lavoro; ne` l'art. 35 Cost. impone l'applicazione indiscriminata del principio della giusta causa e del giustificato motivo nei licenziamenti; la liberta` e dignita` del lavoratore, ex art. 41, comma secondo, Cost., e` garantita dalla riconosciuta possibilita` di impugnazione del licenziamento effettivamente fondato su motivi illeciti; infine l'inversione dell'onere della prova sul lavoratore risponde ad un criterio generale ogni qualvolta questi assume la nullita` del licenziamento determinato da motivi politici, religiosi e sindacali. - cfr. SS. nn. 174/1972, 3/1957, 81/1969, 35/1965, 194/1970, 129/1976
Riguarda ancheart. 2096 Codice civile
LAVORO (RAPPORTO DI) - PERSONALE NAVIGANTE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - DISCIPLINA GENERALE - ESTENSIONE AI RAPPORTI CONTEMPLATI NEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE - ESCLUSIONE - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 18 E 35; COD. NAVIG., ARTT. 345 E 916 - REQUISITO DELLA GIUSTA CAUSA E DEL GIUSTIFICATO MOTIVO PER LEGITTIMARE IL RECESSO INDIVIDUALE - NON E' INTRODOTTO NEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO ED AEREONAUTICO, BENSI' NE E' RISERVATA L'ATTUAZIONE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.
La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), non introduce esplicitamente il principio del requisito della giusta causa e del giustificato motivo per legittimare il recesso individuale nel rapporto di lavoro nautico od aereonautico, ne' rispetto a questa categoria di lavoratori, il principio della reintegrazione nel posto di lavoro, e nemmeno abroga gli artt. 345 e 916 cod. navig. (peraltro sempre contrattualmente derogabili a favore dei lavoratori), ma dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedano ad applicare al personale navigante tali principi e le norme ad essi conseguenti, tra cui quelle della precedente legge n. 604 del 1966, la quale, in difetto di un'espressa statuizione legislativa, non e' entrata direttamente nella normativa applicabile al personale marittimo e di volo i cui rapporti di lavoro sono autonomamente regolati dal codice della navigazione.
Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratoriart. 35 Statuto dei lavoratoriart. 375 Codice della navigazioneart. 916 Codice della navigazione
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - PERSONALE MARITTIMO E DI VOLO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO - ARTT. 1 E 10 LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604; ART. 18 LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,4 E 35 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non esclude in via di principio l'applicabilita' al personale navigante della disciplina di cui all'art. 18 della stessa legge ed agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966, ma si limita a stabilire che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, il che non e' irrazionale o ingiustificato, considerata la varieta' delle funzioni dei singoli appartenenti a detto personale e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, nonche' l'opportunita' di un adattamento graduale dei rapporti di lavoro nautico ed aereonautico alla normativa generale sui licenziamenti individuali ed a quella contenuta nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito nei confronti degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.
Riguarda ancheart. 1 Licenziamenti individualiart. 35 Statuto dei lavoratori
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, NELLA PARTE IN CUI DELIMITA L'APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA AI PRESTATORI DI LAVORO CHE RIVESTANO LA QUALIFICA DI IMPIEGATO E DI OPERAIO - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui delimita l'applicabilita' della normativa della legge stessa ai prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, sollevata, in riferimento agli artt. 3,35 e 36 Cost., nel corso di un giudizio nel quale non si contesta la qualifica di operaio del prestatore di lavoro.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, NELLA PARTE IN CUI DELIMITA L'APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA AI PRESTATORI ASSUNTI IN PROVA DAL MOMENTO IN CUI LA LORO ASSUNZIONE DIVIENE DEFINITIVA E, IN OGNI CASO, QUANDO SONO DECORSI SEI MESI DALL'INIZIO DEL RAPPORTO DI LAVORO - RAZIONALITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 36 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Se e' vero che l'assunzione in prova del prestatore di lavoro e' posta dall'ordinamento a conferma delle qualificazioni tecniche che si presuppongono gia' formalmente acquisite, e' chiaro che le norme sulla stabilita' del rapporto di lavoro non possono regolare detta fattispecie senza sconvolgerne l'intima funzione, giustificata dalla obiettiva necessita' di valutare in concreto le capacita' lavorative del soggetto. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il quale limita l'applicabilita' della normativa della legge stessa (e specificamente dell'art. 9, relativo al diritto all'indennita' di anzianita') ai prestatori di lavoro assunti in prova, dal momento in cui la loro assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro.
LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - INDENNITA' DI ANZIANITA' - CARATTERE RETRIBUTIVO - LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DEL RELATIVO DIRITTO DEL LAVORATORE - VIOLAZIONE DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - NON ESTENSIONE DEL PRINCIPIO AL RAPPORTO DI LAVORO IN PROVA.
Va ribadito il principio che l'indennita' di anzianita' riveste carattere retributivo (costituente parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto), per cui e' stato ripetutamente affermato il contrasto fra l'art. 36 Cost. e le diverse disposizioni legislative che escludono o limitano il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita' proporzionata al periodo di servizio, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. E' pur vero pero' che i motivi che hanno sorretto tali decisioni non possono essere invocati per quanto concerne il rapporto giuridico di assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova, avendo questo natura giuridica nettamente distinta da quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cfr.: sentt. nn. 75 del 1968, 14 del 1970, 104 del 1971, 85 del 1972, 188 del 1973 e 85 del 1974; nonche' le sentt. nn. 14 del 1970 e 169 del 1973.
LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO IN PROVA - NATURA - DIFFERENZE DAL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - CONSEGUENZE IN TEMA DI INDENNITA' DI ANZIANITA'.
L'assunzione in prova e' un contratto subordinato alla condizione che ciascuna delle due parti non receda prima della scadenza del termine. Se cio' non si verifica, compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il rapporto di lavoro diventa quello di un contratto a tempo indeterminato, e pertanto e' indubbio che al termine di esso venga corrisposta l'indennita' di anzianita' per il servizio prestato, computandosi in questo anche il periodo di prova. Se invece vi e' recesso di una delle parti durante il periodo di prova il contratto di lavoro, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato per cui viene a mancare il presupposto della indennita', che ha, nella indeterminatezza della durata della prestazione, la sua logica giustificazione.
LAVORO (RAPPORTO DI) - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUSIONE DEGLI APPRENDISTI DALLA TUTELA INTEGRALE PREVISTA DALLA LEGGE - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA IMPUGNATA.
La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa a una disposizione di legge che una precedente pronuncia della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie, era stata proposta - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604, sui licenziamenti individuali, nella parte in cui non comprendeva fra i destinatari delle norme dettate dalla legge stessa gli apprendisti). Cfr.: sent. n. 169 del 1973.
LAVORO - APPRENDISTATO - NATURA, CONTENUTO E STRUTTURA COMPLESSA DEL RAPPORTO - ASSIMILABILITA' DEL RAPPORTO ALL'ORDINARIO RAPPORTO DI LAVORO - PECULIARITA' RISPETTO ALLO STESSO - INSEGNAMENTO DA IMPARTIRE ALL'APPRENDISTA - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - L. 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - NON COMPRENDE GLI APPRENDISTI FRA I BENEFICIARI DELLE NORME DI CUI AGLI ARTT. 1-8 E 11-13 DELLA LEGGE (NEL CORSO DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO) - DIFETTO DI RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
L'apprendistato e' un rapporto complesso, assimilabile, salvo talune peculiarita' (insegnamento impartito dal datore di lavoro all'apprendista per il conseguimento della capacita' a divenire lavoratore qualificato) all'ordinario rapporto di lavoro, (come sancito dalla sentenza n. 14 del 1970) e quale rapporto di lavoro non puo' essere escluso dalla tutela disposta dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, relativa alle limitazioni imposte al potere di recesso del datore di lavoro. L'art. 10 l. cit., conseguentemente, viola il principio di eguaglianza tra lavoratori nella parte in cui esclude gli apprendisti dall'applicabilita' nei loro confronti degli artt. da 1 a 8 e da 11 a 13 stessa legge, limitatamente, peraltro, al solo licenziamento adottato nel corso del rapporto di apprendistato, ferma restando la liberta' del datore di lavoro di assumere o meno l'apprendista al termine del corso stesso.
LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUDE L'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO NEL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NAVIGANTE - CARATTERE IN PROVA DEL RAPPORTO DEDOTTO NEL GIUDIZIO "A QUO" - ECCEPITA INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".
Se l'ordinanza di rimessione omette di accertare elementi essenziali di fatto ai fini della risoluzione della dedotta questione di legittimita' costituzionale, e' necessario rimettere gli atti al giudice "a quo" perche' riesamini la rilevanza della questione in riferimento a tali fatti. (Nella specie era stato imputato l'art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude l'applicabilita' del principio della giusta causa o del giustificato motivo nel licenziamento del personale navigante, la societa' resistente aveva eccepito l'inapplicabilita' di tale norma, dato il carattere in prova del rapporto dedotto in giudizio. Eccezione questa non esaminata nell'ordinanza di rimessione).
LAVORO - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - ESCLUDE L'APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA CAUSA O DEL GIUSTIFICATO MOTIVO NEL LICENZIAMENTO DEL PERSONALE NAVIGANTE - APPLICABILITA' NEI CONTRATTI COLLETTIVI DISPOSTA DALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35, ULTIMO COMMA - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".
Se l'ordinanza di rimessione omette di considerare taluni elementi essenziali ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che con essa viene sollevata, e' necessario rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame, in riferimento a tali elementi, della decisione di emetterla. (Nella specie era stato impugnato l'art. 10 l. 15 luglio 1966, n. 604 nella parte in cui esclude l'applicabilita' del principio della giusta causa o del giustificato motivo nel licenziamento del personale navigante. Dagli atti, peraltro, era emerso che le parti si erano richiamate al contratto collettivo del 27 gennaio 1970, contratto, che ai sensi dell'art. 35, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300, provvede ad applicare i principi in materia di licenziamento).
LAVORO - NORME SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - APPLICAZIONE LIMITATA AD IMPIEGATI ED OPERAI - IMPLICITA ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - NON ASSIMILABILITA' DELLE DUE CATEGORIE DI PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Dal complesso delle norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali e relative alla disciplina giuridica del rapporto di lavoro subordinato non puo' ricavarsi alcun elemento in favore della eguaglianza delle situazioni di fatto e di diritto dei dirigenti di azienda e delle altre categorie di prestatori di lavoro subordinato. Da' cio' consegue che la categoria dei dirigenti presenta peculiari caratteristiche - desumibili anche dalla contrattazione collettiva - che sono oggetto di una disciplina particolare e che trovano riscontro nella definizione che del dirigente viene offerta in giurisprudenza in termini nella sostanza sufficientemente costanti. Non e' percio' fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella parte in cui esclude che le norme stesse si applichino ai dirigenti.
LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - MANCATA PREVISIONE DEGLI APPRENDISTI TRA I BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' RICONOSCIUTA AI PRESTATORI DI LAVORO CHE RIVESTONO ALTRE QUALIFICHE - PRETESA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE A SEGUITO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVA ALL'ART. 9 - ESCLUSIONE - DIVERSA NATURA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO - AUTONOMIA DELLA QUESTIONE.
Dal principio gia' affermato dalla Corte con la sent. n. 75 del 27 giugno 1968, secondo cui l'indennita' di anzianita'. corrisposta ai prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegati o di operai ai sensi dell'art. 9 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, in relazione all'art. 2095 Cod. civ., ha carattere di retribuzione differita, non discende l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 10 della legge stessa, che escluderebbe gli apprendisti dal detto beneficio economico e violerebbe cosi' gli art. 3 e 35 della Costituzione. La questione, invero, ha come suo oggetto specifico l'individuare la natura del contratto di apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro ed agli effetti dell'attribuzione dell'indennita' di anzianita', mentre per potersi affermare l'irrilevanza, dovrebbe supporsi gia' risoluta la questione nel senso della completa equiparabilita' dei due contratti.