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Al finanzimento del programma decennale, di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
- a)un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;
- b)un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da Aziende, Amministrazioni, Enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'Azienda, dell'Amministrazione o dell'Ente;
- c)un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti a carico delle Aziende, Enti e Amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- d)un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila, a vano da corrispondersi per la durata, di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;
- e)con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprieta' ai sensi della presente legge;
- f)con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprieta' agli istituti autonomi per le case popolari; all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri Enti ed Istituti ai sensi dell'articolo 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo articolo 29. I contributi previsti alla lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1 aprile 1963. Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 8 maggio 1970
