Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1977 al 14 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1977 al 14 marzo 1988. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 1, comma decimo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel prorogare, fino al 31 dicembre 1995, il regime normativo dei contributi GES.CA.L., lo ha recepito tal quale esso era presente nell'ordinamento al momento della sua entrata in vigore, comprensivo quindi - anche - della ripristinata (dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67) destinazione dei contributi, in linea generale, alle finalità originarie relative alle esigenze abitative dei soli lavoratori dipendenti. Non può perciò dirsi che l'imposizione dei contributi a questa sola categoria di lavoratori - così come prevista dal combinato disposto degli artt. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 della legge 4 agosto 1978, n. 457 - sia in contrasto con i principi della eguaglianza e della capacità contributiva perché - come ha erroneamente sostenuto il giudice rimettente - in conseguenza della erogazione di parte dei contributi disposta dall'art. 35 della legge n. 457 del 1978 a favore degli I.A.C.P., si sarebbe avuta una estensione della platea dei beneficiari del provvedimento ai lavoratori autonomi - benché non incisi dai contributi - come potenziali assegnatari delle abitazioni costruite dai suddetti istituti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 legge 5 agosto 1978, n. 457). - Con 'ratio decidendì in parte identica, su questione concernente lo stesso art. 35, legge n. 457 del 1978, S. n. 241/1989. red.: S. P.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica · Art. 10 Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 241/1989.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori · Art. 35 Norme per l'edilizia residenziale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1970 al 18 agosto 1977. 299 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Al finanzimento del programma decennale, di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
tolto: a) un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;
tolto: b) un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da Aziende, Amministrazioni, Enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'Azienda, dell'Amministrazione o dell'Ente;
tolto: c) un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti a carico delle Aziende, Enti e Amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
tolto: d) un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila, a vano da corrispondersi per la durata, di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;
tolto: e) con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprieta' ai sensi della presente legge;
tolto: f) con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprieta' agli istituti autonomi per le case popolari; all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri Enti ed Istituti ai sensi dell'articolo 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo articolo 29. I contributi previsti alla lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1 aprile 1963. Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art10 · fonte del testo