Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1970 al 18 agosto 1977. Leggi il testo vigente →
Al finanzimento del programma decennale, di costruzione di case per lavoratori, si provvede con i seguenti fondi:
- a)un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi indicati alle successive lettere b) e c), a carico dello Stato;3
- b)un contributo pari allo 0,35 per cento della retribuzione mensile, a carico dei dipendenti comunque qualificati da Aziende, Amministrazioni, Enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'Azienda, dell'Amministrazione o dell'Ente;3
- c)un contributo pari allo 0,70 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti a carico delle Aziende, Enti e Amministrazioni di cui alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;3
- d)un contributo a carico dello Stato per ciascun alloggio completato entro il 31 marzo 1973, in ragione del 3,20 per cento del costo, fino all'importo massimo di lire seicentomila, a vano da corrispondersi per la durata, di 25 anni dall'inizio del semestre successivo all'assegnazione di ciascun alloggio, ovvero dalla data della concessione dei mutui previsti dagli articoli 16 e seguenti della presente legge;
- e)con l'impiego del gettito dei fondi derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprieta' ai sensi della presente legge;
- f)con l'impiego dei canoni relativi agli alloggi trasferiti in proprieta' agli istituti autonomi per le case popolari; all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato ed altri Enti ed Istituti ai sensi dell'articolo 4 e degli alloggi assegnati in locazione ai sensi del successivo articolo 29. I contributi previsti alla lettere a), b) e c) saranno versati per il periodo di sette anni a partire dal 1 aprile 1963. Sono esenti dal contributo indicato alla lettera b) i lavoratori addetti al settore agricolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 1 maggio 1970, n. 210, convertito, senza modificazioni, con L. 3 luglio 1970, n. 419
3Il D.L. 1 maggio 1970, n. 210, convertito, senza modificazioni, con L. 3 luglio 1970, n. 419 ha disposto (con l'art. 1) che "I contributi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati per un ulteriore periodo di tre anni a partire dal 1 aprile 1970."
Testo in vigore dal 8 maggio 1970 al 18 agosto 1977
