Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1988 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 14 marzo 1988
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 marzo 1988 al 6 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 14 marzo 1988
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 1, comma decimo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel prorogare, fino al 31 dicembre 1995, il regime normativo dei contributi GES.CA.L., lo ha recepito tal quale esso era presente nell'ordinamento al momento della sua entrata in vigore, comprensivo quindi - anche - della ripristinata (dall'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67) destinazione dei contributi, in linea generale, alle finalità originarie relative alle esigenze abitative dei soli lavoratori dipendenti. Non può perciò dirsi che l'imposizione dei contributi a questa sola categoria di lavoratori - così come prevista dal combinato disposto degli artt. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 della legge 4 agosto 1978, n. 457 - sia in contrasto con i principi della eguaglianza e della capacità contributiva perché - come ha erroneamente sostenuto il giudice rimettente - in conseguenza della erogazione di parte dei contributi disposta dall'art. 35 della legge n. 457 del 1978 a favore degli I.A.C.P., si sarebbe avuta una estensione della platea dei beneficiari del provvedimento ai lavoratori autonomi - benché non incisi dai contributi - come potenziali assegnatari delle abitazioni costruite dai suddetti istituti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., del combinato disposto degli artt. 10, primo comma, legge 14 febbraio 1963, n. 60, e 35 legge 5 agosto 1978, n. 457). - Con 'ratio decidendì in parte identica, su questione concernente lo stesso art. 35, legge n. 457 del 1978, S. n. 241/1989. red.: S. P.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 1 Interventi urgenti in materia di finanza pubblica · Art. 10 Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 241/1989.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori · Art. 35 Norme per l'edilizia residenziale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1977 al 14 marzo 1988.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 11 marzo 1988, n.67
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 22 comma 1) che "I contributi di cui al primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1992."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art10 · fonte del testo